PRIMA LETTURA
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 2 SETTEMBRE 2026
L’Interpello MLPS del 1° settembre 2026, n. 1, formulato da Assodelivery, esamina il nuovo obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro a carico dei committenti che si avvalgono di rider operanti mediante contratti di lavoro autonomo occasionale o con partita IVA, così come previsto dall’art. 15 del D.L. n. 62/2026.
Il documento chiarisce la decorrenza dell’adempimento, l’ambito della proroga transitoria di 90 giorni, i criteri temporali per l’annotazione delle consegne e dei compensi, la gestione dei mesi nei quali il rapporto rimane attivo ma non viene svolta alcuna prestazione e il conteggio degli ordini multipli.
Le indicazioni mirano ad adattare il LUL alle peculiarità del lavoro tramite piattaforme digitali: il prospetto non assume la tradizionale funzione di rilevazione di orari e presenze, ma costituisce uno strumento di rendicontazione consuntiva dell’attività e del risultato economico, volto ad assicurare continuità documentale, trasparenza, tracciabilità e maggiore efficacia dei controlli nella gig economy.
| MLPS – Interpello 1 settembre 2026, n. 1 | |
| Quadro normativo | L’art. 15, comma 1, del D.L. n. 62/2026, convertito dalla Legge n. 112/2026, ha inserito il comma 3-bis nell’art. 47-quaterdel D.Lgs. n. 81/2015, estendendo ai committenti dei rider autonomi che operano tramite piattaforme digitali l’obbligo di redazione e consegna del LUL. Dal 1° luglio 2026 il prospetto deve documentare mensilmente l’attività e il relativo risultato economico. In particolare, devono essere annotati: il numero delle consegne effettuate da ciascun rider nel mese; l’importo totale effettivamente erogato al lavoratore. Il LUL dei rider non è incentrato sulla rilevazione di orari e presenze, ma sulla rendicontazione consuntiva dell’attività e dei compensi. La legge di conversione prevede inoltre una proroga transitoria di 90 giorni per le annotazioni relative al periodo allora in corso. |
| Primo quesito | Il Ministero distingue la decorrenza giuridica dell’obbligo dal termine concesso per la sua attuazione materiale. L’obbligo di tenuta del LUL sorge il 1° luglio 2026 e il primo prospetto deve quindi comprendere i dati riferiti al periodo di paga di luglio. La proroga di 90 giorni non sposta tale decorrenza, ma consente di completare entro il termine differito l’aggiornamento, l’elaborazione e la stampa del prospetto. Il differimento: ha natura esclusivamente operativa e transitoria; riguarda il solo prospetto relativo a luglio 2026; non si applica alle mensilità successive, soggette alle scadenze ordinarie. I dati devono essere rilevati fin dall’inizio di luglio. La proroga agevola la formalizzazione del primo prospetto, ma non consente di rinviare la raccolta delle informazioni. |
| Secondo quesito | Quando l’esecuzione della prestazione, l’emissione del documento fiscale e il pagamento non coincidono temporalmente, il LUL deve rappresentare separatamente il momento dell’attività e quello della corresponsione del compenso. Le consegne sono imputate al mese in cui il rider ha concretamente lavorato, mentre le somme seguono il principio di cassa e sono annotate nel mese dell’effettiva erogazione. Sul piano operativo: nel campo “note” è opportuno indicare il periodo cui il pagamento si riferisce, così da collegare la somma alla relativa attività; se il rapporto resta attivo ma nel mese non vi sono consegne né compensi, il prospetto deve essere comunque elaborato con valori pari a zero. Consegne e compensi possono risultare in mensilità diverse. La continuità documentale deve essere mantenuta per tutta la durata del rapporto, inclusi i mesi senza attività. |
| Terzo quesito | Per gli ordini multipli consegnati simultaneamente allo stesso acquirente e nello stesso luogo, il numero delle consegne da riportare nel LUL non dipende soltanto dall’unicità materiale del tragitto. Il criterio determinante è il sistema tariffario concretamente applicato dal committente e risultante dai dati della piattaforma. Di conseguenza: se per ciascun ordine è riconosciuta una tariffa distinta, gli ordini sono registrati come consegne separate; se è corrisposto un compenso unico per l’intero gruppo di ordini, l’operazione può essere annotata come una sola consegna. Non esiste un automatismo fondato sul numero materiale degli ordini. La registrazione deve essere coerente con il trattamento economico effettivo e con le evidenze del sistema informatico. |
Riferimenti normativi:
- D.L. 30 aprile 2026 n. 62, art. 15, comma 1 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112)
- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 47-quater, comma 3-bis
- MLPS, Interpello 1 settembre 2026, n. 1
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.