3° Contenuto Riservato: 4° Contenuto Riservato: Smart working nei comuni montani: esonero contributivo fino a 8.000 euro

COMMENTO

DI MARCO BOMBEN | 30 DICEMBRE 2025

Conscio dell’importanza di valorizzare il welfare aziendale il legislatore ha recentemente introdotto una serie di strumenti agevolativi per i datori di lavoro. Tra questi, spicca il nuovo esonero dai contributi previdenziali concesso per ogni giovane lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato che trasferisca la propria residenza in un comune montano e svolga la propria attività in modalità agile. L’agevolazione è concessa per un orizzonte temporale particolarmente ampio (5 anni) con intensità progressivamente decrescente: 100% negli anni 2026-2027 (max 8.000 euro annui per ciascun lavoratore); 50% negli anni 2028-2029, con tetto massimo di 4.000 euro annui; 20% nel 2030, fino a 1.600 euro annui.

Lo smart working per i comuni montani

La Legge n. 131/2025, recante Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, ha introdotto, con l’art. 26, una misura innovativa volta a incentivare il lavoro agile e, al contempo, sostenere la vitalità socio-economica dei comuni montani, di cui all’art. 2, comma 2, della Legge n. 131/2025, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

L’agevolazione è rivolta esclusivamente:

  • ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato,
  • di età inferiore a 41 anni al 19 settembre 2025 (data di entrata in vigore della norma),
  • che trasferiscono la residenza e il domicilio stabile nel comune montano dove svolgono la prestazione lavorativa.

Il beneficio è modulato su base annua e decresce progressivamente nel tempo, secondo il seguente schema:

PeriodoPercentuale esoneroMassimale annuoImporto mensile medio
2026-2027100%8.000 €666,67 €
2028-202950%4.000 €333,33 €
203020%1.600 €133,33 €

L’esonero si applica ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoroesclusi i premi e i contributi INAIL. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’agevolazione è riconosciuta su richiesta dell’impresa e nel rispetto dei limiti di spesa annuali e della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Obblighi e procedura

Il datore di lavoro conserva gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare:

  • garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore (anche nominando più di un medico competente, in relazione alle aree geografiche presso le quali sono dislocati i dipendenti in smart working: Min. Lav., Nota 1° febbraio 2023, n. 1) e a tal fine consegna a lui e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), almeno una volta all’anno, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specificiconnessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto;
  • è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Il datore dovrà inoltre procedere a: 
• depositare l’accordo di smart working;
• tramite comunicazione telematica da inviare al Ministero del Lavoro
• riguardante i nominativi dei lavoratori interessati (che trasferiscono la residenza nei comuni montani) e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni in modalità agile.

Si ricorda che la comunicazione deve essere effettuata:

  • entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo; oppure
  • entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile;
  • attenendosi alle indicazioni che sono state fornite con il D.M. 22 agosto 2022, n. 149, e le news pubblicate sul sito del Ministero stesso.

Modalità di calcolo del risparmio contributivo

Il risparmio per il datore di lavoro si calcola confrontando l’importo dei contributi previdenziali a carico del datore che sarebbero stati dovuti in assenza dell’agevolazione con l’importo effettivamente versato, tenendo conto del massimale annuo previsto dalla legge.

L’importo massimo dell’esonero:

  • è parametrato su base mensile
  • viene ripartito proporzionalmente ai mesi di lavoro effettuati nel comune montano.

Un lavoratore inizia lo smart working in un Comune montano a ottobre 2026, l’esonero spetta solo per tre mesi nel 2026 con massimale di 2.000 euro (8.000/12 x 3).

Il calcolo del risparmio deve considerare anche l’eventuale cumulo con altre agevolazioni, che è escluso per legge. In particolare, l’esonero:

  • non è cumulabile con l’agevolazione a regime di cui godono i territori montani particolarmente svantaggiati, consistente nella riduzione nella misura del 75% dei contributi a carico dei datori di lavoro (ex art. 1, comma 45, Legge n. 220/2010);
  • l’attuazione della misura, inoltre, dovrà conformarsi al quadro normativo europeo sui cosiddetti aiuti “de minimis”.

Esempio di calcolo

Per meglio comprendere i concetti di cui sopra si considerano i seguenti esempi.

Assunzione a tempo indeterminato nel 2026: un’impresa assume un lavoratore under 41 a tempo indeterminato, residente in un comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Il lavoratore inizia lo smart working il 1° gennaio 2026. Si considerino per l’intero periodo d’imposta i seguenti dati:
Dato 
Valore
Retribuzione base
23.000
Aliquota contributi INPS
31%
TFR incidenza
7%
La situazione sarà la seguente:
Anno

Senza sgravi
Con “smart working comuni montani”
Retribuzione
TFR
Contribuzione
Retribuzione
TFR
Contribuzione
2026
23.000 €
1.610 €
7.130 €
23.000 €
1.610 €
0
2027
23.000 €
1.610 €
7.130 €
23.000 €
1.610 €
0
2028
23.000 €
1.610 €
7.130 €
23.000 €
1.610 €
3.565 €
2029
23.000 €
1.610 €
7.130 €
23.000 €
1.610 €
3.565 €
2030
23.000 €
1.610 €
7.130 €
23.000 €
1.610 €
5.704 €
TOTALE
158.700 €
135.884 €
L’impiego del lavoratore a tempo indeterminato in modalità agile permette all’azienda di ottenere un risparmio del 14% (22.816 euro) nel quinquennio 2026-2030.

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