COMMENTO
DI MICHELE SILIATO | 16 SETTEMBRE 2025
Entro il 30 settembre 2025, i sostituti d’imposta che al 31 dicembre dell’anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a 5 e che corrispondono esclusivamente reddito di lavoro autonomo o di lavoro dipendente potranno avvalersi del modello “Prospetto delle ritenute/trattenute operate”, abbandonando il più noto e tradizionale modello 770.
Premessa
Entro il 30 settembre 2025, i sostituti d’imposta fino a 5 dipendenti potranno scegliere di mandare in soffitta il modello 770 tradizionale, adempiendo agli obblighi tipici del sostituto d’imposta tramite il nuovo modello “Prospetto delle ritenute/trattenute operate”.
In attuazione dell’art. 16, D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, avente l’obiettivo di semplificare la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta obbligati a operare ritenute alla fonte, l’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento 31 gennaio 2025, n. 25978, ha fornito le disposizioni attuative della misura, approvando il modello “Prospetto delle ritenute/trattenute operate”.
In sede di prima applicazione, il provvedimento citato, prevedeva l’utilizzo del nuovo modello a decorrere dal 6 febbraio 2025, consentendo la comunicazione delle trattenute operate e delle ritenute versate, anche relative ai mesi di gennaio e febbraio, entro il termine del 30 aprile 2025.
Lo scarso appeal della misura e la necessità delle software house di adeguare i propri pacchetti informatici hanno indotto il Direttore dell’Agenzia delle Entrate a prorogare al prossimo 30 settembre 2025 il termine per l’invio del richiamato Prospetto ed a estendere, contestualmente, la possibilità di trasmettere, entro il medesimo termine, i dati inerenti alle ritenute e trattenute operate nei mesi da gennaio ad agosto 2025.
Quali sono tutti i requisiti per fruire della nuova agevolazione? Come si compila il prospetto e, soprattutto, quali criticità operative si riscontrano?
Requisiti per accedere al Prospetto delle ritenute/trattenute operate
Il “Prospetto delle ritenute/trattenute operate” è utilizzabile, ai sensi del comma 6, art. 16, D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta dell’anno 2025, sicché il primo modello 770 a poter essere “sostituito” sarà il modello 770/2026.
La procedura in argomento è adottabile esclusivamente dai sostituti d’imposta che:
a. corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero redditi a questi assimilati;
b. sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
c. effettuano il versamento delle ritenute e delle trattenute con le modalità di cui all’art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
d. al 31 dicembre dell’anno precedente, avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a 5.
Le disposizioni sono, dunque, applicabili rispetto a ritenute e trattenute da versare e ai crediti maturati dai sostituti d’imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, identificati con i codici tributo espressamente contenuti nell’allegato 1 al provvedimento attuativo.
Al riguardo, scorrendo i diversi codici tributo citati dall’Agenzia, balza evidente un “grande” assente: il codice tributo 6781 (lo stesso dicasi per il “6782” derivante dal credito da dichiarazione su invio “autonomi”).
Il nuovo prospetto in dettaglio
Il “Prospetto delle ritenute/trattenute operate” dovrà contenere:
- l’ammontare delle ritenute operate, indicando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
- in caso di trattenute relative alle addizionali regionali e comunali all’IRPEF, la Regione o il Comune a cui si riferiscono;
- la presenza di eventuali note, elencate all’Allegato 2 del provvedimento attuativo.
Tra queste ultime, analogamente a quanto già accade con il più tradizionale modello 770, andrà indicata la lettera:
- A – se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445/1997.
- B – se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, su somme e valori relativi al 2025, erogati entro il 12 gennaio 2026.
- D – se il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2025, nel mese di gennaio 2026.
- E – se il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2025, nel mese di febbraio 2026.
- P – se il versamento si riferisce al trattamento integrativo, recuperato a rate nell’anno in corso (2025), ma pertinente l’anno precedente (2024).
- S – nel rigo sono riportati i dati dell’ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell’anno d’imposta corrente, nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell’anno d’imposta corrente.
In breve, il nuovo prospetto, parrebbe un vero e proprio modello 770 mensile, ma con limiti più stringenti e lati ancora particolarmente oscuri.
Criticità operative
La nuova procedura e le istruzioni di prassi amministrativa non brillano certo per chiarezza, presentandosi, anche questa possibile semplificazione, come un vero e proprio boomerang per sostituti d’imposta e professionisti.
Il “Prospetto delle ritenute/trattenute operate” si affianca al modello F24 tradizionale (si tratta, dunque, di due modelli differenti), risultando, i due invii, disaccoppiati anche al fine di eventuali controlli di coerenza. Ciò comporta che, laddove il modello F24 dovesse essere scartato, rimarrà valida la comunicazione dei dati resi noti con il prospetto delle ritenute, sicché il versamento delle ritenute e delle trattenute operate dovrà essere effettuato con separato modello F24 ordinario, eventualmente avvalendosi dell’istituto del ravvedimento.
Nel caso in cui, invece, si intenda sostituire o annullare una comunicazione dei dati delle ritenute e trattenute operate già trasmessa e accolta, si dovrà aver cura di predisporre un nuovo file indicando al campo 5 del Record M:
- “A” in caso di Annullamento. In tal caso verrà annullato anche il relativo F24, se ammissibile;
- “S” in caso di Sostituzione. In tal caso il modello F24 rimarrà valido.
Insomma, un ulteriore adempimento mensile, che appare assai più gravoso di “qualche” quadro del tradizionale modello 770 da compilare annualmente, specie nei casi in cui ci si trovi a gestire errori contabili come doppi versamenti o ravvedimenti. Tutto ciò senza tralasciare la possibilità, per l’appunto, che in sede di redazione del 770 sia possibile rivedere, controllare ed eventualmente provvedere a sanare tributi omessi, erronei versamenti o indebite compensazioni.
Oltre a quanto già precedentemente rilevato, si aggiunga che tra i problemi ancora da risolvere, vi è l’impossibilità di apporre il Visto di conformità per l’utilizzo in compensazione di crediti di elevato importo.
Altro tema di assoluto interesse risulta quello relativo alla gestione dei tributi del sostituto d’imposta da parte di due diversi professionisti. Invero, l’ipotesi ad oggi più plausibile è che entrambi i consulenti possano utilizzare il nuovo modello, risultando, diversamente, non perseguibile la strada in cui uno solo dei due opti per la compilazione del modello 770.
Infine si rileva che, anche dopo la proroga intervenuta con il provvedimento direttoriale del 3 giugno scorso, molte software house, anche particolarmente note sul mercato, non sono ancora pronte ad accogliere il nuovo modello elaborato dall’Amministrazione finanziaria.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17
- D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, art. 16
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 31 gennaio 2025, n. 25978
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