3° Contenuto Riservato: Accordi di indennizzo nei professionisti associati: quando l’imposta di registro è dovuta solo “in caso d’uso”

COMMENTO

DI STEFANO SETTI | 22 GENNAIO 2026

La Risposta n. 3 del 13 gennaio 2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento ai fini dell’imposta di registro degli accordi con cui uno studio professionale riconosce un’indennità a un associato che cessa per pensionamento. Quando l’accordo è formato per corrispondenza, non costituisce una delibera dell’ente e ha natura patrimoniale autonoma: ne deriva l’applicazione dell’aliquota del 3% ex art. 9 della Tariffa, parte I, del D.P.R. n. 131/1986 (c.d. TUR), ma con obbligo di registrazione solo in caso d’uso.

Il caso affrontato dall’Agenzia

Uno studio notarile in forma di associazione tra professionisti, costituito con patti associativi registrati, prevede che l’associato, che cessa per pensionamento, abbia diritto a un indennizzo a carico dell’associazione. A seguito del pensionamento di uno dei notai (giugno 2025) e della successiva modifica formale dell’assetto associativo, i due professionisti rimasti e il notaio uscente concordano – tramite scambio di PEC – l’ammontare dell’indennità e il suo pagamento rateale in cinque anni. L’accordo, definito come “regolamentazione patrimoniale conseguente all’estinzione del vincolo associativo”, non è imposto da forma scritta ad substantiam.

L’istante chiede se l’atto debba essere registrato solo in caso d’uso e, in tal caso, se sconti imposta fissa.

L’Agenzia risponde che l’atto è sì da registrare solo in caso d’uso, ma con aliquota proporzionale del 3%, non con imposta fissa.

Perché non è un’“assegnazione” ex art. 4 Tariffa, parte I, TUR

L’art. 4 della Tariffa, parte I, del D.P.R. n. 131/1986 disciplina gli atti societari (e associativi) soggetti a registrazione in termine fisso, includendo le assegnazioni ai soci/associati (per recesso, esclusione o liquidazione). La prassi (circolare 29 maggio 2013, n. 18) chiarisce che l’assegnazione è l’operazione “contraria” al conferimento e segue le stesse aliquote della costituzione o dell’aumento di capitale/patrimonio.

Nel caso esaminato, però, l’indennizzo non nasce da una delibera collegiale dell’associazione (atto unilaterale dell’ente), bensì da un accordo bilaterale tra l’associazione e il professionista uscente, che determina ex novo l’ammontare e le modalità di pagamento. Inoltre, i patti associativi escludono rimborsi per beni conferiti o avviamento, salvo l’indennizzo per pensionamento: ciò rende l’operazione non assimilabile all’“operazione contraria al conferimento”. Per questi motivi l’art. 4 non è applicabile.

La corretta qualificazione: art. 9 Tariffa, parte I, TUR

L’accordo rientra negli “atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale” di cui all’art. 9 della Tariffa, parte I, TUR, soggetti a imposta proporzionale del 3%.

Trattandosi di un atto che disciplina un’obbligazione di pagamento (indennizzo), la sua natura è patrimoniale autonoma rispetto alla modifica dell’assetto associativo.

Registrazione “in caso d’uso” per gli atti formati per corrispondenza

Poiché l’accordo è formato per corrispondenza e non è richiesta la forma scritta a pena di nullità, opera l’art. 1, comma 1, della Tariffa, parte II, TUR, che rinvia agli atti degli artt. 2, 3, 6, 9 e 10 della parte I formati per corrispondenza, imponendo la registrazione solo in caso d’uso (art. 6 TUR). Se (e quando) l’atto viene registrato – anche volontariamente – si applica la stessa imposta prevista dalla parte I, quindi il 3% ex art. 9; non l’imposta fissa.

Resta ferma l’interpretazione sostanziale ex art. 20 TUR: l’imposta dipende dalla intrinseca natura ed effetti giuridici dell’atto, a prescindere dal titolo o dalla forma apparente.

Implicazioni operative

  • Nessun obbligo di registrazione immediata: l’accordo per PEC va registrato solo se “usato” (es. prodotto in giudizio, esibito a una PA, ecc.).
  • Se registrato (anche volontariamente): 3% sull’importo dell’indennizzo.
  • Non applicabile il regime degli atti societari (imposta fissa), perché manca una vera assegnazione deliberata dall’ente.

Tabella: inquadramento fiscale dell’accordo di indennizzo

ProfiloQualificazione
Natura dell’attoAccordo patrimoniale bilaterale tra associazione e associato uscente
Norma applicabileArt. 9 Tariffa, parte I, D.P.R. n. 131/1986
Aliquota3% sull’indennizzo
FormaPer corrispondenza (PEC), senza forma scritta ad substantiam
Obbligo di registrazioneSolo in caso d’uso (art. 1, Tariffa, parte II, e art. 6 TUR)
Se registrato volontariamente3% (art. 8TUR )
EsclusioneNon è “assegnazione” ex art. 4, Tariffa, parte I 

Conclusione

In conclusione ne deriva che gli accordi con cui uno studio professionale liquida un indennizzo al socio pensionato, quando perfezionati per corrispondenza e non configurabili come delibere di assegnazione, rientrano nell’art. 9 della Tariffa, parte I, TUR: 3% se e quando registrati, registrazione solo in caso d’uso. Questa lettura, ora ufficializzata dalla Risposta n. 3/2026, consente di evitare automatismi impropri di imposta fissa e di allineare la tassazione alla reale natura patrimoniale dell’atto.

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