PRIMA LETTURA
DI ANDREA AMANTEA | 7 AGOSTO 2026
L’Agenzia delle Entrate in data 6 agosto 2026 ha pubblicato la circolare n. 6/2026 in materia di nuovo regime di adempimento collaborativo: inquadramento sistematico e chiarimenti su quesiti e dubbi applicativi. Il documento di prassi analizza un quadro organico delle novità introdotte dalla riforma fiscale e approfondisce le modifiche apportate dalla Legge delega e dai successivi Decreti attuativi. Inoltre, la circolare fornisce chiarimenti operativi sui principali istituti interessati dalla riforma, con particolare riguardo all’ampliamento della platea dei soggetti ammessi, al rafforzamento del Tax Control Framework, al potenziamento degli effetti premiali e ai nuovi meccanismi applicativi del regime.
| Adempimento collaborativo e dubbi applicativi – Chiarimenti circolare n. 6/2026 | |
| Mappatura dei rischi contabili e fiscali, ruolo dei controlli ai sensi della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e della disciplina statunitense SOX | La mappatura dei rischi nella RCM (Risk and control matrix o Mappa dei rischi e dei controlli fiscali) deve riguardare i rischi di natura fiscale e i rischi contabili che hanno un impatto fiscale e i relativi presidi di controllo. Pertanto, i rischi contabili che non generano alcun impatto fiscale non devono essere inclusi nella RCM. Secondo le “Linee Guida per la compilazione della mappa dei rischi e dei controlli fiscali dei contribuenti del settore industriale”, approvate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 5320/2025 (di seguito anche “Linee Guida RCM”), la RCM deve includere le seguenti informazioni: processi aziendali; identificazione del rischio fiscale/contabile; ambito impositivo; valutazione del rischio inerente; controlli di I livello: individuazione e valutazione; misurazione del rischio residuo; controlli di II livello e rischio residuo di II livello. |
| Perimetro di competenza del Tax Risk Officer | Il Tax Risk Officer svolge un ruolo centrale nella supervisione del sistema di gestione e controllo dei rischi fiscali. L’estensione dei controlli sui presidi contabili e fiscali dipende però dall’assetto organizzativodell’impresa. Qualora la società abbia adottato un sistema di controllo interno conforme ai modelli 262, SOX o ad altri sistemi equivalenti, il Tax Risk Officer può fare affidamento sulle verifiche già effettuate nell’ambito di tali framework e sulla relativa relazione annuale, in quanto i controlli sui presidi contabili e la verifica dell’attendibilità del bilancio sono già assicurati dalle specifiche procedure e dai soggetti responsabili del sistema di controllo interno. |
| Rischi fiscali mappati nella RCM – estensione anche ai tributi non amministrati dall’Agenzia delle Entrate | È nella libera scelta del contribuente la possibilità di effettuare la mappatura dei rischi fiscali e dei relativi controlli afferenti al proprio specifico business anche con riferimento a tributi non amministrati dall’Agenzia delle Entrate. L’indicazione nella RCM di tale categoria di tributi rappresenta senza dubbio un indicatore di condotta trasparente da parte del contribuente di cui l’Agenzia delle Entrate terrà conto nella valutazione del comportamento complessivamente tenuto nel corso della procedura, anche ai fini di quanto stabilito dal codice di condotta (cfr. punto 1.6) dei doveri dell’Agenzia delle Entrate). |
| “TCF di gruppo integrato” – adeguamento della RCM per i soggetti ammessi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023 | In presenza di una capogruppo o controllante “soggetto già aderente”, le società controllate dalla stessa che richiedano l’adesione all’adempimento collaborativo possono continuare ad utilizzare la matrice dei rischiredatta in base al modello della società capogruppo o controllante, sia pure tenuto conto degli specifici adattamenti necessari in relazione all’attività svolta e ai sistemi utilizzati. |
| Adesione al regime a seguito della presentazione dell’interpello sui nuovi investimenti– limiti | Il contribuente che accede al regime tramite interpello nuovi investimenti può beneficiare dell’effetto di trascinamento esclusivamente nei confronti dell’impresa, residente o non residente con stabile organizzazione in Italia, che esercita funzioni di indirizzo sul proprio Tax Control Framework, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 6 dicembre 2024. Il contribuente ammesso al regime attraverso l’interpello sui nuovi investimenti non può estendere l’effetto di trascinamento alle altre società del gruppo se non possiede autonomamente i requisiti dimensionali previsti dalla normativa, poiché tale modalità di accesso è riservata ai gruppi nei quali almeno un soggetto soddisfa i requisiti dimensionali richiesti. |
| Adesione al regime a seguito della presentazione dell’interpello sui nuovi investimenti– dies a quo per la presentazione della domanda | I contribuenti che danno esecuzione alla risposta all’interpello sui nuovi investimenti possono presentare l’istanza di ammissione al regime a partire dal primo adempimento fiscale connesso alla corretta esecuzione della risposta. L’Agenzia delle Entrate precisa che, per i comportamenti che trovano attuazione in dichiarazione, tale adempimento coincide normalmente con la presentazione della dichiarazione interessata dagli effetti della risposta. Possono tuttavia assumere rilievo anche adempimenti fiscali precedenti, purché il contribuente dimostri che sono stati direttamente influenzati dalla risposta all’interpello, come le LIPE ai fini IVA, il versamento del saldo delle imposte sui redditi o, per i comportamenti che non trovano attuazione in dichiarazione, il primo adempimento fiscale connesso alla fattispecie, ad esempio la registrazione di un atto. |
| Requisiti dimensionali – verifica dei requisiti per le società di partecipazione non finanziaria | Il requisito dimensionale di cui al comma 1-ter dell’art. 7 del Decreto (D.Lgs. n. 128/2015) nel caso in cui il soggetto istante sia una c.d. holding non finanziaria, può essere verificato in riferimento alla sommatoria dei ricavi (individuati sulla base di quanto precisato nella circolare n. 38/E del 2016 in risposta alla domanda 1.7), dei proventi da partecipazione (voce C15) e dei proventi finanziari (voce C16), considerato che queste ultime voci costituiscono componenti ordinari e fisiologici dell’attività tipica esercitata dal soggetto istante. |
| Certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale – Standard di assurance del TCF | Le Linee Guida TCF, al capitolo 7 denominato “Linee guida per la certificazione dei sistemi di controllo”, identificano i principi generali cui si deve ispirare l’attività del certificatore (che, per sommi capi, prevedono la definizione del perimetro dei processi di controllo, la valutazione dell’impostazione del sistema attraverso Test of Design e la valutazione di efficacia del sistema di controllo attraverso lo svolgimento di Test of Effectiveness). Tale attività prende a riferimento la descrizione dei processi e controlli contenuta nel Tax Compliance Model predisposto dalla società. |
| Perimetro della certificazione – mappatura dei rischi fiscali “derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente” | Come chiarito dalle Linee Guida TCF, il certificatore dovrà attestare che la Risk and Control Matrix sia stata redatta secondo il format e lo standard declinato nelle Linee guida (fatti salvi i casi indicati alla domanda 1.4) e che contenga tutte le informazioni rilevanti. Per quanto concerne il riscontro dell’avvenuta mappatura dei rischi fiscali “derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente” (cfr. art. 4, comma 1, del Decreto), il certificatore verificherà che il TCF risulti integrato con adeguati controlli in materia di informativa finanziaria/contabile, al fine di assicurare la corretta applicazione, da parte dell’impresa, dei principi contabili adottati. |
| Limiti dell’attività del certificatore | Per garantire l’indipendenza del certificatore, quest’ultimo non può svolgere attività che generino un rischio di autoriesame o comportino la partecipazione al processo decisionale dell’impresa.La validazione delle azioni correttive relative alle carenze non significative compete esclusivamenteall’Agenzia delle Entrate. Il certificatore deve limitarsi a segnalare le carenze riscontrate e a indicare le azioni correttive individuate dalla società, riportando tali informazioni nella relazione di certificazione e nei relativi allegati con finalità esclusivamente informative. |
| Nuova certificazione in caso di “complessivo aggiornamento” del TCF | Non è possibile individuare a priori e in via astratta le ipotesi di modifiche organizzative che richiedono il “complessivo aggiornamento” del TCF e la conseguente produzione di una nuova certificazione. In linea generale la produzione di una nuova certificazione si rende necessaria a seguito di operazioni che comportino mutamenti sostanziali al perimetro di applicazione del TCF, quali l’ampliamento dei processi aziendali e/o dell’assetto organizzativo aziendale, compresa la governance dei rischi fiscali; sarà cura dell’impresa comunicare preventivamente all’Agenzia delle Entrate gli eventi che richiedono un “complessivo aggiornamento” del TCF al fine di effettuare una valutazione condivisa circa la necessità di produrre una nuova certificazione; nello sviluppo della propria attività il certificatore è chiamato a verificare, tra l’altro, che la società abbia posto in essere le attività di monitoraggio dei meccanismi di aggiornamento e autoapprendimentorichiamati nel capitolo 5, denominato “I quattro pilastri del tax control framework”, delle Linee Guida TCF. In tale ambito, si ritiene che rientri tra gli adempimenti del certificatore la valutazione dell’adeguatezza dell’aggiornamento del disegno dei controlli effettuato nel periodo dalla società (dovuto, a titolo di esempio, a cambiamenti organizzativi occorsi successivamente alla certificazione ottenuta), a seguito della richiamata attività di monitoraggio sviluppata da quest’ultima. |
| Aggiornamento della certificazione– cadenza temporale e perimetro dei controlli | Lo scopo dell’aggiornamento della certificazione – che, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.M. n. 212/2024, ha durata triennale e va aggiornata alla scadenza del triennio – è, tra l’altro, quello di verificare che nel triennio di riferimento i controlli del TCF abbiano operato continuativamente e siano stati effettivamente svolti in maniera corretta. Ne deriva che, ai fini dell’aggiornamento della certificazione, i controlli di efficacia operativa effettuati dal certificatore devono coprire l’intero arco triennale, a partire dal periodo d’imposta di ottenimento della prima certificazione o dell’ultimo aggiornamento. |
| Prima attestazione di efficacia operativa del TCF per i contribuenti già ammessi – annualità interessate | Per i soggetti già ammessi o che hanno già presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo alla data di entrata in vigore del Decreto delegato n. 221/2023 (i.e. alla data del 18 gennaio 2024), il rilascio della prima attestazione dell’efficacia operativa del TCF deve avere ad oggetto l’attività di controllo svolta nel 2024 e nel 2025. Detta certificazione, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare deve essere acquisita entro il 31 dicembre 2026. La successiva attestazione avrà a oggetto le attività di controllo svolte durante le annualità 2026 – 2027 – 2028 e dovrà essere acquisita non oltre il 31 dicembre 2029. Per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l’anno solare la prima attestazione dovrà essere acquisita entro il termine del secondo periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore del D.M. 21 novembre 2024, quindi entro il termine dell’esercizio 2026/2027 con riferimento all’attività di controllo svolta nel 2024/2025 e 2025/2026. |
| Aggiornamento della certificazione per le imprese che hanno presentato istanza di adesione nel 2024 e nel 2025 | Le imprese che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo nei periodi di imposta 2024 e 2025 e che hanno prodotto la certificazione di disegno del TCF entro il 30 settembre 2026, devono produrre l’aggiornamento di detta certificazione entro il 31 dicembre 2029. Dovrà contenere i riscontri di efficacia operativa del TCF per i periodi di imposta compresi tra la data di presentazione dell’istanza (2024 o 2025) e il 2028. |
| Previsioni del codice di condotta– Presidi contro il rischio di coinvolgimento dell’impresa in fenomeni di frode fiscale, condotte da parte di soggetti terzi | Il dovere previsto dal punto 2.8 del codice di condotta impone al contribuente di adottare misure idonee a evitare il coinvolgimento dell’organizzazione in fenomeni di frode fiscale derivanti anche da condotte poste in essere da soggetti terzi. Per soggetti terzi si intendono persone fisiche, società o enti diversi dall’impresa aderente, anche se ad essa legati da rapporti di lavoro, partecipazione, collaborazione o natura commerciale. Per condotte rilevanti si intendono le azioni o omissioni dei soggetti terzi, formalmente conosciute dalla società, che consistono in una rappresentazione non veritiera o fraudolenta dei fatti, tale da indurre l’impresa in errore nell’applicazione della normativa tributaria. Tali rischi, per le rilevanti conseguenze penali e reputazionali, devono essere sempre comunicati all’Agenzia delle Entrate nell’ambito del rapporto collaborativo, nel rispetto degli eventuali limiti derivanti dal segreto istruttorio. La circolare precisa inoltre che l’adozione di un Modello 231, opportunamente integrato con il Tax Control Framework (TCF), consente di ritenere soddisfatto l’impegno previsto dal punto 2.8 del codice di condotta, purché i presidi antifrode siano adeguati alle caratteristiche dell’attività svolta. A tal fine è opportuno che il Modello 231 individui i reati tributari, i relativi presidi di controllo e i flussi informativi tra l’Organismo di Vigilanza e la funzione responsabile della compliance fiscale. L’integrazione con il TCF si realizza, infine, attraverso l’inserimento nella Mappa dei Rischi di specifici presidi antifrode rilevanti in ambito fiscale. |
| Utilizzo improprio degli strumenti di interlocuzione preventiva | Il divieto di disattendere sistematicamente le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate non limita il principio dell’“agree to disagree”, potendo il contribuente non condividere la risposta ricevuta e instaurare il contenzioso. La disposizione mira, invece, a contrastare l’utilizzo strumentale degli interpelli e delle comunicazioni di rischio al solo fine di beneficiare dell’esimente sanzionatoria, senza un reale intento di confronto preventivo. Costituisce, ad esempio, un comportamento valutabile negativamente la presentazione ricorrente di interpelli o comunicazioni contenenti soluzioni palesemente contrarie alla legge, alla prassi dell’Agenzia delle Entrate o alla giurisprudenza, seguita dal sistematico mancato adeguamento alle risposte e dalla successiva impugnazione degli atti impositivi. La gravità di tali condotte sarà comunque valutata caso per caso. |
| Rilevanza del comportamento dell’impresa rispetto a quanto rappresentato nell’interpello o nella comunicazione di rischio | L’esimente dalle sanzioni amministrative e penali prevista dall’art. 6, commi 3 e 4, del Decreto opera solo seil comportamento concretamente tenuto dal contribuente è esattamente corrispondente a quello rappresentato nell’interpello o nella comunicazione di rischio. Lo stesso principio è richiamato dal punto 4.4, lettera c), del codice di condotta, che impone al contribuente di astenersi dal porre in essere comportamenti difformi rispetto a quelli illustrati all’Agenzia. L’Agenzia delle Entrate precisa che un comportamento può considerarsi “esattamente corrispondente” quando vi sia coerenza tra il caso concreto e personale prospettato nell’istanza e il comportamento civilistico effettivamente posto in essere. Pertanto, ciò che rileva è la corrispondenza tra la fattispecie rappresentata e quella concretamente realizzata. Resta comunque fermo il principio dell’“agree to disagree”: il contribuente può non condividere la risposta dell’Agenzia e rimane libero di scegliere se adeguarsi o meno all’interpretazione fornita. Di conseguenza, anche in presenza di una risposta sfavorevole, il contribuente può decidere di mantenere il comportamento conforme alla soluzione interpretativa originariamente prospettata, fermo restando che il riconoscimento degli effetti premiali dipende dal rispetto delle condizioni previste dalla disciplina. |
| Comunicazione tempestiva del mancato adeguamento alla prassi amministrativa | La circolare chiarisce che, ai fini dell’obbligo di comunicazione previsto dal codice di condotta, per prassioccorre fare riferimento alle indicazioni individuate dall’art. 10-sexies dello Statuto dei diritti del contribuente. Il contribuente aderente al regime deve individuare e documentare nella Mappa dei rischi interpretativi tutti i casi in cui, indipendentemente dalla soglia di materialità, adotti una soluzione interpretativa non conformealla prassi dell’Agenzia delle Entrate. L’invio della Mappa può costituire una modalità di adempimentodell’obbligo di comunicazione. Quanto al requisito della tempestività, la circolare ritiene che la nota di chiusura rappresenti la sede ordinaria per comunicare gli eventuali comportamenti non conformi alla prassi adottati nel corso dell’anno di compliance. Resta comunque ferma la possibilità di utilizzare gli altri strumenti di disclosure preventiva previsti dal Decreto, quando ne ricorrano i presupposti. |
| Rischi fiscali interpretativi non significativi – applicabilità dell’esimente sanzionatoria | L’esimente sanzionatoria prevista dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 128/2015 si applica sia ai rischi fiscali significativi sia ai rischi interpretativi non significativi (“sotto soglia”), purché il contribuente attivi spontaneamente un’interlocuzione preventiva, tempestiva ed esauriente con l’Agenzia delle Entrate. Per i rischi non significativi inseriti nella Mappa dei rischi interpretativi, l’esimente opera a condizione che la comunicazione sia effettuata prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza dell’adempimento, contenga una descrizione completa della fattispecie, la soluzione interpretativa e il comportamento che il contribuente intende adottare, non riguardi condotte simulatorie o fraudolente e che il comportamento concretamente tenuto sia esattamente corrispondente a quello rappresentato. La Mappa costituisce, inoltre, l’archivio delle posizioni di rischio e delle relative valutazioni effettuate dal contribuente nell’ambito del processo di gestione del rischio interpretativo. |
| Interpello abbreviato e comunicazione di rischio fiscale – chiarimenti in merito agli scopi perseguiti e alla funzione dei due istituti | Interpello abbreviato e comunicazione di rischio perseguono finalità diverse, pur consentendo entrambi, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, l’accesso all’esimente sanzionatoria. L’interpello costituisce una richiesta di parere sulla corretta applicazione della normativa tributaria a un caso concreto e personale, rispetto alla quale l’Agenzia delle Entrate è tenuta a fornire risposta entro un termine perentorio. La comunicazione di rischio, invece, è una segnalazione volontaria del contribuente, più snella e informale, che non comporta un obbligo di risposta da parte dell’Agenzia, ma consente di anticipare il controllo e di realizzare una completa disclosure dei rischi fiscali. La circolare precisa inoltre che i rischi, sia significativi sia non significativi, comunicati preventivamente e inseriti nella Mappa dei rischi interpretativi possono beneficiare dell’esimente sanzionatoria, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa. La completa e tempestiva comunicazione dei rischi costituisce, infine, uno dei principali doveri del contribuente aderente al regime ed è valutata dall’Agenzia anche ai fini della pianificazione delle successive attività di controllo. |
| Condizione di “preventività” della comunicazione di rischio fiscale | Il termine di 45 giorni previsto dall’art. 9, comma 4-bis, del D.M. 15 giugno 2016 si applica esclusivamente alle istanze di interpello abbreviato e non alle comunicazioni di rischio. Per queste ultime, la tempestività continua a essere disciplinata dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2017: la comunicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire all’ufficio un’adeguata valutazione della fattispecie e, comunque, entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione o prima della scadenza del relativo adempimento fiscale. La circolare precisa, inoltre, che non possono considerarsi preventive, e quindi neppure tempestive, le comunicazioni di rischio effettuate dopo la scadenza dei termini ordinari, anche se presentate prima dell’invio di dichiarazioni integrative, tardive o integrative/sostitutive. |
| Riduzione delle sanzioni amministrative tributarie – ambito applicativo | La riduzione delle sanzioni amministrative prevista dall’art. 6, comma 3-bis, del Decreto si applica con modalità differenti ai rischi di adempimento e ai rischi interpretativi. Per i rischi di adempimento, il beneficio spetta per tutte le violazioni riconducibili a rischi correttamente mappati nella Mappa dei rischi di adempimento (RCM) e comunicati preventivamente all’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal loro livello di significatività. Per i rischi interpretativi significativi, è invece necessaria un’interlocuzione preventiva con l’Agenzia delle Entrate mediante interpello abbreviato o comunicazione di rischio; in mancanza, non è riconosciuta alcuna premialità sanzionatoria. Per i rischi interpretativi non significativi, la circolare distingue due ipotesi: se il rischio è comunicato preventivamente mediante la Mappa dei rischi interpretativi, interpello o comunicazione di rischio, si applica l’esclusione integrale delle sanzioni; se, invece, è rendicontato spontaneamente solo dopo le scadenze fiscali, ma prima di qualsiasi controllo dell’Agenzia delle Entrate, trova applicazione la riduzione delle sanzioni alla metà del minimo edittaleprevista dall’art. 6, comma 3-bis. |
| Condotte poste in essere in periodi d’imposta precedenti a quello di ingresso al regime | I benefici dell’esimente sanzionatoria amministrativa e penale possono essere riconosciuti anche per i rischi fiscali riferiti a periodi d’imposta precedenti all’ingresso nel regime, purché la comunicazione sia effettuata entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione, prima della formale conoscenza di attività di controllo o di indagini, e contenga tutti gli elementi richiesti dall’art. 4 del D.M. 15 giugno 2016. L’Agenzia delle Entrate precisa che tale facoltà riguarda esclusivamente i rischi fiscali di natura interpretativa e che, poiché il comma 3-ter dell’art. 6 non distingue in base alla materialità del rischio, i benefici si applicano sia ai rischi interpretativi significativi sia a quelli non significativi. |
| Misure premiali sanzionatorie – principio del favor rei | In applicazione del principio del favor rei previsto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 472/1997, le nuove misure premiali sanzionatorie introdotte dalla riforma possono trovare applicazione anche con riferimento agli interpelli abbreviati e alle comunicazioni di rischio presentati prima del 18 gennaio 2024, purché non vi siano provvedimenti sanzionatori ormai definitivi. L’Agenzia delle Entrate precisa, tuttavia, che per beneficiare dell’esimente sanzionatoria gli interpelli e le comunicazioni presentati ante riforma devono comunque rispettare tutte le condizioni previste dall’art. 6 del Decreto. Resta inoltre fermo l’obbligo per i contribuenti di utilizzare gli strumenti di interlocuzione nel rispetto dei principi di trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti opportunistici contrari alle finalità del regime. |
| Condizione di “preventività” della comunicazione di rischio rispetto al comparto impositivo dell’IVA | Ai fini dell’IVA, la condizione di preventività della comunicazione di rischio deve essere verificata con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione IVA, anche se il contribuente ha già effettuato versamenti o altri adempimenti previsti dalla disciplina del tributo. Si tratta di un principio già affermato dalla circolare n. 25/E del 1° giugno 2016. L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che, in caso di interpello abbreviato, oltre alla preventività deve essere rispettato anche il requisito della tempestività, ossia la presentazione dell’istanza almeno 45 giorni prima del termine di presentazione della dichiarazione, come previsto dall’art. 9, comma 4-bis, del D.M. 15 giugno 2016. |
| Esclusione dell’esimente sanzionatoria penale in presenza di indicazione di elementi passivi inesistenti | L’esimente sanzionatoria penale non si applica alle fattispecie caratterizzate da condotte fraudolente o dall’indicazione in dichiarazione di elementi passivi inesistenti sul piano fattuale. L’Agenzia delle Entrate precisa, invece, che restano escluse da tale previsione le contestazioni di natura meramente interpretativa, nonché i casi relativi a costi effettivamente sostenuti, anche se ritenuti in tutto o in parte non deducibili. Analogamente, possono beneficiare dell’esimente le controversie riguardanti specifici regimi fiscali (ad esempio Patent box o participation exemption), purché le fattispecie siano esistenti sul piano fattuale e siano state fedelmente rappresentate all’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’interlocuzione preventiva. |
| Meccanismi applicativi e fuoriuscita dal regime – Contraddittorio rafforzato su schema di risposta negativa (D.M. 20 maggio 2024) | Prima di adottare una risposta negativa o parzialmente negativa, l’Agenzia delle Entrate deve instaurare un contraddittorio preventivo, trasmettendo al contribuente uno schema di risposta e concedendo un termine non inferiore a 30 giorni per presentare osservazioni scritte; il termine di risposta all’interpello resta sospeso per 60 giorni. Le osservazioni devono essere formulate per iscritto, al fine di garantire certezza e tracciabilità dell’interlocuzione. Resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di richiedere, prima dell’invio delle osservazioni, un confronto diretto con l’ufficio, anche mediante incontri in presenza o da remoto, fermo restando che le osservazioni dovranno essere successivamente trasmesse tramite PEC entro il termine assegnato. |
| Ravvedimento guidato – rapporto con le discipline di penalty protection | Il ravvedimento guidato può essere utilizzato non solo per beneficiare della riduzione delle sanzioni alla metà prevista dall’art. 6, comma 3-bis, del Decreto, ma anche per accedere, ricorrendone i presupposti, a tutte le misure premiali sanzionatorie previste dalla normativa primaria, compresa la disapplicazione delle sanzioni amministrative. |
| Ravvedimento guidato – interessi e sanzione base | La riduzione sanzionatoria prevista per l’atto di ricalcolo è la stessa applicabile allo schema di ricalcolo; inoltre, il pagamento immediato delle somme indicate nello schema consente la chiusura anticipata della procedura. Per quanto riguarda gli interessi, l’Agenzia delle Entrate precisa che non si cristallizzano alla data di presentazione della comunicazione qualificata, ma sono calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno fino alla data dell’effettivo pagamento. |
| Decorrenza della riduzione dei termini per l’accertamento | Per i contribuenti che hanno presentato l’istanza di ammissione al regime nel 2023 e sono stati ammessi dopo il 18 gennaio 2024, con decorrenza dal periodo d’imposta 2023, la riduzione dei termini di accertamentoprevista dall’art. 6, commi 6-bis e 6-ter, del Decreto si applica dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2024. Ai fini della decorrenza dell’agevolazione, rileva la data dalla quale decorre l’ammissione al regime, e non quella di notifica del provvedimento di ammissione. |
| Ipotesi di reato diverse dalla dichiarazione infedele (art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 128/2015) – Comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica | L’esimente penale e il conseguente esonero dall’obbligo di comunicazione della notizia di reato all’Autorità giudiziaria riguardano esclusivamente le fattispecie espressamente previste dall’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 128/2015. Per i reati tributari diversi da quelli contemplati dalla norma, l’Agenzia delle Entrate precisa che resta fermo l’obbligo di effettuare la comunicazione della notizia di reato; tuttavia, per fornire un quadro completo all’Autorità giudiziaria, valuterà caso per caso l’opportunità di corredare tale comunicazione con le informazioni relative all’adesione del contribuente al regime di adempimento collaborativo. |
| Diligenza in capo all’impresa – acquisizione della documentazione di indipendenza del certificatore | In caso di certificazione infedele del Tax Control Framework, l’Agenzia delle Entrate valuta anche la diligenza adottata dall’impresa nella verifica dell’indipendenza del certificatore: se il contribuente non ha adottato la specifica diligenza richiesta e avrebbe potuto rilevare i profili di infedeltà, non può essere ammesso al regime; se, invece, ha acquisito la documentazione prevista e svolto tutte le verifiche ragionevolmente esigibili, può essere ammesso o mantenuto nel regime, previa presentazione di una nuova certificazione rilasciata da un diverso professionista indipendente. Per i contribuenti già ammessi, l’eventuale esclusione è preceduta dal contraddittorio previsto dall’art. 7 del Decreto, nel quale l’Agenzia delle Entrate valuta la diligenza dell’impresa e decide se disporre l’esclusione o consentire la permanenza nel regime subordinandola alla produzione di una nuova certificazione. |
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, artt. 4, 6, 7;
- D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 221;
- Agenzia delle Entrate, circolare 6 agosto 2026, n. 6/E.
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