3° Contenuto Riservato: Aggiornato il Modello OT23 per il 2026


COMMENTO

di Francesca Bicicchi – Studio Nevio Bianchi & Partners | 1 Agosto 2025


L’INAIL ha pubblicato l’Istruzione operativa 18 luglio 2025 con cui ha corretto dei refusi presenti nel Modello OT23 2026.

Premessa

L’INAIL ha comunicato, con l’Istruzione operativa 18 luglio 2025, di aver corretto alcuni refusi presenti nel modello OT23 2026, allegato alla Nota 3 luglio 2025, prot. 6436 .

Nella versione aggiornata del modello OT23 anno 2026, allegata all’Istruzione operativa, sono stati aggiornati i seguenti punti.

Interventi di correzione

Intervento D-3

Nell’Intervento D-3, dopo la declaratoria dell’intervento, le note e la documentazione probante, era stato riportato in modo errato il testo delle note e della documentazione probante relative all’intervento D-4 del modello OT23 2025 (sostanze reprotossiche). È stato, dunque, eliminato dal modello OT23 2026 il testo “Note: L’attività di formazione, non inferiore a 2 ore, deve essere incentrata sui rischi derivanti dalla presenza, nell’ambiente di lavoro, di sostanze reprotossiche (tossiche per la riproduzione) e sull’importanza del rispetto delle procedure di lavoro e deve comprendere delle prove pratiche di simulazione di tali procedure.

La docenza deve essere erogata da un soggetto professionista iscritto all’Albo nazionale dei Chimici.

Documentazione ritenuta probante:

  1. Elenco delle sostanze reprotossiche e descrizione del loro utilizzo in azienda
  2. Programmi dei corsi di formazione, con indicazione del docente con evidenza dell’iscrizione all’Albo dei Chimici
  3. Attestati di partecipazione dei lavoratori al corso di formazione aggiuntiva.

Intervento E-3

Nell’Intervento E-3, nelle note, il testo “con data antecedente al 28 febbraio 2025” è stato sostituito con “entro la data di presentazione della domanda.

Approfondimento:

L’INAIL ha specificato, in aggiunta, che per l’anno 2026 il termine di presentazione della domanda di riduzione del tasso applicato è fissato al 2 marzo, dal momento che il 28 febbraio 2026 cade di sabato. INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda comunica all’azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.
Si ricorda che il Modello OT23 è utilizzato per richiedere una riduzione del tasso medio di tariffa a seguito di interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

Le sezioni del modulo di domanda

Il modulo di domanda suddivide gli interventi nelle seguenti sezioni:

  • A: prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
    • A-1: ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
    • A-2: prevenzione del rischio di caduta dall’alto
    • A-3: sicurezza macchine e trattori
    • A-4: prevenzione del rischio elettrico
    • A-5: prevenzione dei rischi da punture di insetto
    • A-6: ambienti di lavoro
  • B: prevenzione del rischio stradale
  • C: prevenzione delle malattie professionali
    • C-1: prevenzione del rischio rumore
    • C-2: prevenzione del rischio chimico
    • C-3: prevenzione del rischio radon
    • C-4: prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici
    • C-5: promozione della salute
    • C-6: prevenzione del rischio microclimatico
    • D: formazione, addestramento, informazione
  • E: gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
  • F: gestione delle emergenze e DPI

Gli interventi sono classificati nelle tipologie A e B in base alla maggiore o minore valenza di prevenzione. Per fruire della riduzione l’azienda deve aver realizzato 1 intervento di tipo A o 2 interventi di tipo B.

Attenzione!

Gli interventi possono essere realizzati su una o più PAT aziendale, ad eccezione degli interventi della sezione E relativi alle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro e l’intervento F5 relativo al piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio, che devono essere stati realizzati su tutte le PAT.

La riduzione viene riconosciuta per i primi 2 anni dall’inizio dell’attività in misura pari all’8% fisso e per gli anni successivi, in misura variabile in ragione del numero di lavoratori/anno nel triennio, in ogni PAT.

La riduzione varia a seconda del numero di lavoratori-anno impiegati presso l’azienda (D.M. 3 dicembre 2010) in percentuali che vanno dal 5 al 28%. La riduzione opera soltanto per l’anno in cui è stata presentata la domanda e viene applicata dall’azienda in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. 

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