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25 AGOSTO 2025
La Risposta n. 226/2025 dell’Agenzia delle Entrate del 21 agosto 2025 fornisce chiarimenti fondamentali sul trattamento IVA applicabile alla somma pagata dal nuovo concessionario aeroportuale a quello uscente per il subentro nella gestione di un hangar ex art. 703 Cod. Nav.
Il quesito: pagamento per subentro in beni aeroportuali – ALFA SPA, gestore aeroportuale, ha ottenuto l’assegnazione di un hangar già costruito e gestito da BETA SPA, accollando il pagamento di una somma pari al valore netto contabile residuo dell’immobile ai sensi dell’art. 703 Cod. Nav. Il dubbio principale riguarda l’assoggettabilità o meno della somma versata a IVA.
Posizione del contribuente – ALFA SPA riteneva che la somma fosse esclusa da IVA, in quanto indennizzo – quindi fuori campo IVA – non costituendo controprestazione per una cessione di beni o servizi ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate – L’Agenzia delle Entrate, analizzando la disciplina normativa e contrattuale, ricostruisce l’iter: ALFA richiede e ottiene l’ampliamento della concessione aeroportuale grazie a rilascio anticipato dell’hangar da parte di BETA e si obbliga a corrisponderle il valore residuo dell’immobile non ammortizzato. Specifica che, secondo l’art. 703 Cod. Nav., tale somma costituisce rimborso e non mero indennizzo, in quanto espressamente determinata e dovuta dal subentrante. Sottolinea come il pagamento sia un “quid pro quo”: ALFA paga per ottenere la disponibilità del bene e fruirne, beneficiando dell’utilità residua.
L’Agenzia conclude, quindi, che l’operazione presenta un chiaro nesso sinallagmatico, assimilabile ad una prestazione di servizi soggetta a IVA (aliquota ordinaria), poiché ALFA riceve la disponibilità del bene in cambio del versamento pattuito.
Fattispecie | IVA Applicabile | Motivazione principale | Rif. normativo |
---|---|---|---|
Rimborso valore residuo bene non ammortizzato (art. 703 Cod. Nav.) tra concessionari aeroportuali | Sì (aliquota ordinaria) | Esiste nesso sinallagmatico per assegnazione dei beni | Art. 703 Cod. Nav., D.P.R. n. 633/1972 |
Indennizzo per perdita economica privo di rapporto sinallagmatico | No | Non c’è “scambio” a fronte di vantaggio ottenuto | – |
Risposta a istanza di interpello 21 agosto 2025, n. 226
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