3° Contenuto Riservato: Approvata in via definitiva la legge sull’intelligenza artificiale: novità per il lavoro e per i professionisti

COMMENTO

A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 6 OTTOBRE 2025

La legge sull’intelligenza artificiale è tesa a introdurre una normativa nazionale che predisponga un sistema di principi di governance e misure specifiche adatte al contesto italiano per mitigare i rischi e cogliere le opportunità dell’intelligenza artificiale; con tale provvedimento vi sono  novità anche nel  mondo del lavoro e nel settore dei professionisti.

Premessa

È stata pubblicata sulla G.U. n. 223 del 25 settembre 2025 la Legge n. 132/2025 “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”,  che rappresenta una novità importante nel panorama legislativo italiano.

Si tratta del primo quadro normativo nazionale in Europa che disciplina sviluppo, adozione e governance dei sistemi di IA nel rispetto dei principi costituzionali e dei diritti fondamentali e in piena coerenza con l’AI Act europeo.

La legge si fonda su princìpi di uso antropocentricotrasparente e sicuro dell’IA, con particolare attenzione a innovazione, cybersicurezza, accessibilità e tutela della riservatezza. Interviene in modo organico su più settori che possono beneficiare di questa nuova tecnologia: sanità, lavoro, pubblica amministrazione e giustizia, formazione e sport,  prevedendo garanzie di tracciabilità, responsabilità umana e centralità della decisione finale di una persona fisica.

Il provvedimento istituisce,  inoltre, un meccanismo di programmazione strategica: la Strategia nazionale per l’IA sarà predisposta e aggiornata con cadenza biennale dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, con il supporto di ACN e AgID e il coinvolgimento delle principali autorità settoriali. A rafforzarne la trasparenza è previsto un monitoraggio annuale al Parlamento.

Per accelerare competitività e adozione, la legge attiva un programma di investimenti da 1 miliardo di euro a favore di startup e PMI nei campi dell’IA, della cybersicurezza e delle tecnologie emergenti, sostenendo trasferimento tecnologico e filiere strategiche.

Vediamo di analizzare alcune parti del corposo documento con l’aiuto dei vari dossier studi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica che hanno accompagnato l’iter di approvazione della legge.

Disposizioni sull’uso dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro

L’articolo 11 della legge delega disciplina l’utilizzo dell’intelligenza artificiale all’interno del mondo del lavoro. In particolare, la norma esamina gli obiettivi che si intendono perseguire mediante l’impiego della nuova tecnologia – quali il miglioramento delle condizioni di lavoro, la salvaguardia dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, l’incremento delle prestazioni lavorative e della produttività delle persone – prevedendo, allo stesso tempo, il rispetto della dignità umana, la riservatezza dei dati personali e la tutela dei diritti inviolabili dei prestatori, in conformità a quanto prescritto dal diritto europeo.

In particolare il comma 1 , individua le finalità che deve perseguire l’utilizzo dell’intelligenza artificiale all’interno del mondo del lavoro.

Gli obiettivi riguardano:
– il miglioramento delle condizioni di lavoro;
– la salvaguardia dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;
– l’incremento delle prestazioni lavorative e della produttività delle persone.

Il comma 2, specifica che il ricorso a sistemi di IA non può ledere i diritti inviolabili della dignità umana e della riservatezza dei dati personali.

A tal riguardo l’impiego della nuova tecnologia in ambito lavorativo deve possedere i caratteri della sicurezza, dell’affidabilità e della trasparenza. Inoltre, con specifico riferimento a quest’ultimo elemento, la norma prevede che il datore sia tenuto a fornire al lavoratore un’informativa trasparente sugli ambiti di impiego di sistemi di IA.

La disposizione rinvia all’articolo 1-bis, del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, per l’individuazione dei casi e delle modalità con cui il datore deve adempiere ai predetti obblighi di informazione.

Il successivo articolo 12 istituisce, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, al fine di contenere i rischi derivanti dall’impiego dei sistemi di IA in ambito lavorativo, massimizzando i benefici.

All’Osservatorio è  attribuito il compito di:

  • definire una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo;
  • monitorare l’impatto sul mercato del lavoro;
  • identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall’avvento dell’intelligenza artificiale;
  • promuovere la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.

L’Osservatorio è presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali o da un suo rappresentante e, con decreto del medesimo Ministro, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i suoi componenti, ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. A tale decreto è demandata altresì la definizione delle modalità di funzionamento, nonché degli ulteriori compiti e funzioni dell’Osservatorio (comma 2).

Disposizioni in materia di professioni intellettuali

L’articolo 13 della legge delega limita alle attività strumentali e di supporto la possibile finalità di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e richiede che l’eventuale utilizzo dei medesimi sistemi sia oggetto di informativa ai clienti da parte dei professionisti in esame.

Il comma 1, dell’articolo 13, limita alle attività strumentali e di supporto la possibile finalità di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e specifica che, nell’ambito di queste ultime, l’attività professionale deve restare contraddistinta dalla prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.

Il pensiero critico umano deve sempre risultare prevalente rispetto all’uso degli strumenti di intelligenza artificiale.

Il successivo comma 2 dispone che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista siano comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo (nel rispetto del rapporto fiduciario tra professionista e cliente).

Riferimenti normativi:

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