COMMENTO
DI ENNIO VIAL, ADRIANA BAREA | 30 GENNAIO 2026
La Federazione Russa ha sospeso unilateralmente diversi articoli della Convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia. Il comportamento unilaterale della Russia non appare conforme al diritto in quanto la Convenzione può essere sospesa solo in base alle previsioni contenute nella Convenzione stessa. La procedura canonica prevede la sospensione dell’intera Convenzione ma solo per mutuo accordo o quando una parte denuncia la violazione da parte dell’altro Stato contraente. L’Italia ha previsto una forma elegante di contromisura.
La sospensione unilaterale della Russia
Alcuni anni or sono, precisamente l’8 agosto 2023, il Decreto del Presidente della Federazione Russa n. 585, rubricato “Sulla sospensione da parte della Federazione Russa di alcune previsioni degli accordi internazionali della Federazione Russa in materia di imposizione fiscale” ha comportato la sospensione in via unilaterale di alcuni articoli della Convenzione tra Italia e Federazione Russa, tra cui l’art. 10 relativo ai dividendi.
Con riferimento all’Italia, infatti, il punto 22 del Decreto del Presidente della Federazione Russa ha disposto la sospensione degli artt. 5–23 e 25 della Convenzione, nonché dei paragrafi “a”-“d” ed “f” del relativo Protocollo aggiuntivo, mentre non è stato sospeso l’art. 24 sull’eliminazione delle doppie imposizioni.
La questione è stata affrontata dalla Risposta ad interpello n. 206 dello scorso 7 agosto 2025 dove un contribuente ha chiesto se il dividendo pagato alla società socia residente nella Federazione Russa dovesse scontare la ritenuta ordinaria del 26% o quella ridotta prevista dalla Convenzione. Il par. 2 dell’art. 10, infatti, prevede l’applicazione generalizzata di una ritenuta del 10% che può, tuttavia, essere ridotta al 5% qualora il beneficiario sia una società che detiene almeno il 10% della società pagante e la quota di partecipazione sia almeno pari a 100.000 dollari statunitensi o l’equivalente di tale somma in altra valuta.
In quell’occasione, l’Agenzia, in merito all’efficacia della Convenzione, ha richiamato l’art. 30 della Convenzione rubricato “Denuncia”. Il par. 1stabilisce che: “La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraenti”.
In sostanza la denuncia, ancorché unilaterale, comporta la decadenza della Convenzione. Il periodo successivo del par. 1 prevede che “CiascunoStato Contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell’anno solare”.
La norma, poi, regolamenta la tempistica della cessazione degli effetti che non ci interessa esaminare in questa sede.
L’Ufficio osserva che, ad oggi, né l’Italia né la Federazione Russa hanno proceduto alla denuncia del trattato che, pertanto, osserva l’Agenzia, “per il nostro Paese risulta efficace”.
Conseguentemente, sussistendone le condizioni, il contribuente può applicare la ritenuta ridotta.
Si presti attenzione al fatto che queste conclusioni, alla luce del recente intervento normativo, non possono più essere considerate attuali.
La contromisura
La Risposta dell’Ufficio dello scorso agosto non può più essere ritenuta attuale. L’art. 10 D.Lgs. n. 192/2025, infatti, prevede la sospensione della Convenzione da parte dell’Italia come contromisura a seguito della sospensione estera unilaterale.
Il comma 1 del citato articolo, in particolare, prevede che:
Se una giurisdizione estera sospende unilateralmente l’applicazione di una o più disposizioni di una convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito e, ove applicabile, sul patrimonio, vigente con l’Italia, l’applicazione delle medesime disposizioni nell’ordinamento italiano è sospesa, a titolo di contromisura, con pari decorrenza.
Il principio applicato dal legislatore è quello del “chi la fa l’aspetti”. La sospensione dal lato italiano, tuttavia, è vista non come un approccio unilaterale, ma come uno strumento di reazione.
L’ultimo periodo del comma 1 prevede che:
La sospensione è comunicata alla controparte per le vie diplomatiche ed è pubblicato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Si presti attenzione al fatto che la previsione della “pari decorrenza” porta a ritenere che la disapplicazione della Convenzione con la Federazione Russa non interviene dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2025, ma retroagisce al momento della disapplicazione unilaterale da parte della Federazione Russa. Le conclusioni della risposta ad interpello commentata in precedenza, pertanto, devono essere riviste.
Dal punto di vista operativo, il comma 2 fornisce interessanti previsioni.
Innanzitutto è previsto che:
Nel periodo di sospensione di cui al comma 1, e comunque non oltre il periodo di imposta 2028, la doppia imposizione è eliminata alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Durante il periodo di sospensione della Convenzione lo sgravio della doppia imposizione avviene secondo la normativa interna. Si tratta di una previsione di favore per il contribuente in quanto, mancando la Convenzione, non sussistono limiti alla detraibilità dell’imposta subita all’estero.
Ad esempio, l’art. 11 relativo agli interessi prevede nel Paese della fonte un prelievo massimo del 10%. Ciò significa che se la società russa paga degli interessi ad una società di capitali italiana, questa potrà scomputare dall’IRES solo il 10% dell’imposta estera. L’eccedenza dovrebbe essere chiesta a rimborso nella Federazione Russa. Alla luce della sospensione della Convenzione, al contrario, non operando il limite del 10%, l’intera ritenuta estera potrà essere scomputata in Italia, ovviamente nel rispetto dei requisiti dell’art. 165 del TUIR.
Ciò, tuttavia, sarà possibile fino al 2028.
Diverso è il caso in cui il contribuente si trovi a dover applicare le ritenute italiane in relazione ad un reddito pagato ad un soggetto russo. Il successivo periodo del comma 2 prevede che:
Si applicano le ritenute alla fonte previste dall’ordinamento tributario italiano sui redditi corrisposti a soggetti residenti nella giurisdizione con la quale la Convenzione contro le doppie imposizioni è sospesa sino al termine della sospensione della Convenzione ad opera della controparte. Non si fa luogo all’applicazione di sanzioni e interessi.
Ipotizziamo il caso della società italiana che paga gli interessi alla società russa. L’applicazione della Convenzione avrebbe ridotto la ritenuta interna del 26% al 10%. Ora ciò non è più possibile. La previsione per cui non si applicano sanzioni e interessi è connessa al fatto che la sospensione della Convenzione ha efficacia ex tunc.
Infine, il comma 3 prevede che:
Il presente articolo non si applica nei casi di estinzione dei trattati contro le doppie imposizioni.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, art. 10;
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 7 agosto 2025, n. 206;
- Convenzione ITALIA-RUSSIA 9 aprile 1996, artt. 5–23, 25 e Protocollo aggiuntivo.
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