3° Contenuto riservato: Art. 32 D.P.R. 600/1973: cosa rischia il contribuente se non collabora

COMMENTO

di Matteo Rizzardi | 14 MAGGIO 2025

Con l’ordinanza n. 10669, del 23 aprile 2025, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha chiarito alcuni aspetti fondamentali in tema di potere istruttorio dell’Amministrazione finanziaria. L’art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, consente all’Agenzia delle Entrate di richiedere formalmente la trasmissione di dati, notizie, atti e documenti da parte del contribuente e stabilisce che le informazioni e i documenti non forniti in risposta a tali inviti non possono essere successivamente utilizzati a favore del contribuente. La preclusione probatoria si applica ogniqualvolta il contribuente non ottemperi all’invito dell’Ufficio, salvo che dimostri, in sede contenziosa, che tale inadempimento sia stato determinato da cause non imputabili e l’onere della prova di tale causa giustificativa incombe interamente sul contribuente, e non sull’Amministrazione, la quale, in presenza di una notifica valida e di un avviso sulle conseguenze della mancata risposta, non è tenuta a dimostrare un dolo omissivo.

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