3° Contenuto riservato: Ascolto del minore nei procedimenti sulla convivenza con i genitori

ASSICURAZIONI – RISARCIMENTO DANNI

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 2981 del 6 febbraio 2025

In tema di provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, ha affermato che l’ascolto del minore che abbia compiuto i dodici anni di età o che comunque, pur essendo infradodicenne, sia ritenuto capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, in relazione al quale incombe sul giudice che ritenga di ometterlo un obbligo di specifica motivazione, non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore, ma anche qualora opti, in luogo dell’ascolto diretto, per quello effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che solo l’ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda.

Avv. Mariangela Di Biase

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