3° Contenuto Riservato: Assegno di inclusione: domande di rinnovo e percorso per l’impiego del nucleo familiare

COMMENTO

DI GIULIO D’IMPERIO | 23 OTTOBRE 2025

L’INPS con il Messaggio n. 3048 del 14 ottobre 2025 ha fornito indicazioni riguardanti il percorso di inclusione sociale e lavorativa per i nuclei familiari che ricevono l’Assegno di Inclusione (ADI) dopo aver presentato la domanda di rinnovo.

Premessa

L’INPS con il Messaggio n. 20252 del 27 giugno 2025 ha reso note le istruzioni, ai nuclei familiari che avevano ricevuto la 18^ mensilità nel mese di giugno 2025 senza soluzione di continuità dalla mensilità di gennaio 2024, per poter presentare la domanda di rinnovo dell’Assegno Unico di Inclusione per altri 12 mesi a partire dal 1° luglio 2025. Inoltre l’Istituto previdenziale ha reso noto che per i nuclei familiari che non hanno visto cambiare la loro composizione le domande di rinnovo dell’ADI avvengono in modalità semplificata.

È stato anche previsto l’obbligo di presentazione dei nuclei familiari ai Servizi Sociali entro 120 giorni dalla data in cui è stato sottoscritto il Patto di attivazione digitale (PAD).  Invece per i nuclei familiari che non hanno avuto alcuna variazione nella loro composizione la data di presentazione ai Servizi Sociali deve coincidere con la data in cui viene presentata la domanda di rinnovo. 

Chi può richiedere l’assegno di inclusione

L’Assegno di inclusione (ADI) può essere richiesto telematicamente all’INPS e rappresenta una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale che prevede un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Questa misura può essere richiesta da uno dei componenti del nucleo familiare, che dovrà risultare garante della necessità di inclusione dei seguenti soggetti che dovranno essere componenti del proprio nucleo familiare:

  • soggetti disabili;
  • minorenni;
  • soggetti che hanno almeno 60 anni di età;
  • familiari in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

Possono richiedere l’Assegno Unico coloro che sono cittadini dell’Unione europea oppure un familiare deve risultare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure occorre essere titolare dello status di protezione internazionale.

I cittadini di Paesi terzi possono richiedere l’Assegno Unico di Inclusione se risiedono in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

Altro parametro da considerare per ottenere l’Assegno Unico di Inclusione è quello relativo alla condizione economica che prevede che il nucleo familiare deve essere in possesso in maniera congiunta di un ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360 e di un reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Invece per le persone la cui età risulti non inferiore a 67 anni o nel caso in cui nel nucleo familiare ci siano persone affette da disabilità grave o non sono autosufficienti, la soglia di reddito familiare è aumentata fino ad euro 7.560,00 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza.  

Altro requisito è quello riferito al patrimonio immobiliare che ai fini dell’ISEE, non deve risultare superiore ad euro 30.000.

Il patrimonio immobiliare ai fini ISEE deve risultare diverso dalla casa di abitazione il cui valore ai fini IMU non deve essere superiore a euro 150.000.

Per quanto attiene il patrimonio mobiliare definito ai fini ISEE il valore non deve superare euro 6.000. Tale cifra potrà essere aumentata di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000. Inoltre questo importo deve essere aumentato di euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo. Se invece nel nucleo familiare è presente un disabile questi massimali sono ulteriormente aumentati di € 5.000,00 per ogni componente familiare che risulti essere in condizione di disabilità e se trattasi di persona a cui è stata riconosciuta una disabilità grave o è in uno stato di non autosufficienza, il massimale è ulteriormente aumentato a € 7.500,00.

Altro requisito da rispettare è che nessuno di coloro che fanno parte del nucleo familiare risulti intestatario a qualunque titolo, o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., che risultino immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta.

Non vanno considerati gli autoveicoli ed i motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità.

Infine nessuno dei componenti il nucleo familiare dovrà risultare intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, né di aeromobili di ogni genere, così come definiti dal codice della navigazione.

Percorso dei nuclei familiari che hanno presentato domanda di rinnovo per l’ADI

Per verificare il percorso che è stato stabilito per i nuclei familiari che usufruiscono dell’Assegno di Inclusione, dopo che è stata accolta la domanda di rinnovo, è necessario accedere alla piattaforma Sistema Informativo per l’inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).

Il primo incontro con i Servizi Sociali è ritenuto funzionale alla verifica e alla conferma o modifica dei percorsi di inclusione sociale e lavorativa.

Spetta ai servizi sociali verificare che il percorso individuato risulti coerente con le necessità dei nuclei familiari. Inoltre gli stessi uffici sono tenuti a registrare sui propri sistemi il completamento dell’analisi multidimensionale, oppure l’aggiornamento o conferma dell’analisi precedente in modo da azzerare e riavviare il contatore per la scadenza successiva ed eventualmente sbloccare le eventuali sospensioni che si sono verificate.

Nel primo incontro gli operatori dei Servizi Sociali hanno la possibilità di convalidare o modificare i contenuti dell’analisi multimediale avvenuta in precedenza in modo da consentire la continuazione dei percorsi individuali.

Nel caso in cui si dovessero rendere necessari ulteriori incontri dopo il primo per completare l’operazione le scadenze per la presentazione ai Servizi Sociali sono stabilite in 90 giorni, entro cui il nucleo familiare deve presentarsi in piena autonomia presso i Servizi Sociali.

Quando i Servizi Sociali decidono di riesaminare la valutazione multidimensionale dei componenti del nucleo familiare, dovranno essere ridefiniti gli impegni dello stesso nucleo familiare per quanto attiene i Patti di inclusione lavorativa fissando nuove date di scadenza di presentazione ai Servizi Sociali e ai Centri per l’Impiego.

È stato stabilito che quando un componente del nucleo familiare dovesse essere inserito in un percorso di attivazione lavorativa presso un Centro per l’Impiego, lo stesso componente deve necessariamente sottoscrivere il patto di attivazione digitale entro 60 giorni, se non l’ho ha già sottoscritto prima, e presentarsi al Centro per l’Impiego per sottoscrivere o modificare il patto di servizio personalizzato (PSP).       

percorsi di inclusione sociale e lavorativa possono continuare indipendentemente dal ricevimento del beneficio economico.

Nel caso in cui il Centro per l’Impiego abbia registrato attività riguardanti l’aggiornamento o la sottoscrizione di un Patto di Servizio Personalizzato (PSP), la scadenza di 60 giorni viene riposizionata in automatico sulla scadenza successiva di 90 giorni. Questa opportunità può essere attuata a condizione che ci sia stata la propedeutica analisi multidimensionale da parte dei Servizi Sociali, tale da risultare funzionale all’assegnazione o conferma del tipo di percorso stabilito per il componente del nucleo familiare che potrà essere attivato a svolgere la prestazione lavorativa.

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