COMMENTO
DI GIULIO D’IMPERIO | 6 NOVEMBRE 2025
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2025 il Decreto 31 luglio 2025 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, riguardante il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo dello svolgimento dell’attività o percorsi di volontariato.
Premessa
Dopo otto anni dall’approvazione del Codice del Terzo Settore è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che consente di certificare le competenze maturate attraverso lo svolgimento dell’attività di volontariato. Questo Decreto dà attuazione a quanto stabilito dall’articolo 19 comma 2 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore). La finalità del citato provvedimento è quella di promuovere il volontariato, in modo particolare tra i giovani, al fine di contribuire alla formazione, alla crescita umana civile e culturale di ogni singola persona.
Un ruolo importante in questo percorso è stato affidato agli Enti del Terzo Settore a cui viene richiesto di erogare il servizio per individuare il riconoscimento delle competenze acquisite dal volontario, tramite una ricostruzione e valutazione dell’apprendimento non formale.
Vanno considerate le competenze esercitate dal volontario nello svolgere l’attività di volontariato per un minimo di 60 ore nell’arco di 12 mesi, tranne che non ci sia una differente previsione così come indicato dall’articolo 8 comma 2 lettera d) del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 9 luglio 2024.
Tipologia di volontari da considerare
Per identificare il volontario il Codice del Terzo Settore ha reso nota una precisa definizione all’articolo 17 comma 2 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, che di fatto non ha subito alcuna modifica a seguito dell’entrata in vigore del decreto correttivo del codice.
Pertanto è ritenuto volontario “una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”. I volontari di un Ente del Terzo Settore devono essere iscritti in un apposito Registro.
Il Codice del Terzo Settore ha individuato due differenti tipologie di volontari: i volontari continuativi ed i volontari occasionali. I primi sono coloro che svolgono in maniera continuativa l’attività di volontariato; mentre i volontari occasionali sono coloro che svolgono l’attività di volontariato per impegni specifici e limitati nel tempo.
Il Decreto Ministeriale ha chiarito che il riconoscimento delle competenze per l’attività di volontariato svolta deve avvenire per i volontari non occasionali e per coloro che sono coinvolti in percorsi di volontariato assimilati a progetti utili alla collettività.
Individuazione delle competenze
Spetta agli Enti del Terzo Settore erogare il servizio con cui procedere alla individuazione delle competenze del volontario, ricostruendo e valutando il suo apprendimento non formale.
I percorsi dell’attività di volontariato svolta devono necessariamente riportare, quando possibile, gli obiettivi di apprendimento o i risultati che si intendono raggiungere attraverso lo svolgimento dell’attività medesima. Tali obiettivi devono riferirsi agli standard di qualificazione stabiliti dall’articolo 3 del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 9 luglio 2024 che devono avere la funzione di comparare le competenze a partire dalle fasi di programmazione, progettazione e personalizzazione degli interventi.
Per individuare le competenze esercitate in percorsi diversi dall’apprendimento formale svolgendo l’attività di volontariato, così come stabilito dall’articolo 8 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 9 luglio 2024, occorre rispettare i seguenti criteri minimi:
– assicurare interventi di prima informazione individuale o collettiva che abbiano come finalità quella di garantire pari opportunità e conoscenza dei requisiti di accesso e fruizione del servizio di individuazione;
– la sottoscrizione all’inizio del percorso dell’attività di volontariato, da parte del soggetto attuatore e del beneficiario della misura, di un progetto personalizzato in cui viene riportato al minimo la durata in ore o giorni o mesi del percorso e degli obiettivi di apprendimento od i risultati che si aspetta di raggiungere in base all’attività di volontariato da svolgere, entrambi descritti e riferiti agli standard di qualificazione previsti dall’articolo 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 9 luglio 2024;
– l’affiancamento o l’accompagnamento del volontario da parte di un tutor che deve essere individuato dal soggetto attuatore per l’intero periodo del percorso o del progetto di volontariato. L’attività del tutor deve essere finalizzata a svolgere azioni di supporto all’inserimento ed allo svolgimento delle attività che devono essere svolte dal volontario e alla raccolta delle evidenze e all’assessment esperienziale delle attività svolte dal volontario considerando gli obiettivi previsti dal progetto personalizzato;
– il rilascio di un documento di trasparenza che deve essere sottoscritto sia dal soggetto attuatore che dal beneficiario della misura anche per presa visione e ricevuta. In tale documento devono essere riportati i risultati di apprendimento o di attività oggetto di individuazione che devono essere descritti e riferiti agli standard di qualificazione previsti dall’articolo 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 9 luglio 2024. Il tutto dovrà avvenire coerentemente con gli obiettivi che sono stati stabiliti nel progetto personalizzato che dovrà avere una durata minima di 60 ore nei 12 mesi, salvo una specifica durata che risulti essere più lunga nell’ambito del progetto personalizzato;
– il rilascio di attestazioni, conservazione e registrazione delle attestazioni da parte dei soggetti abilitati al rilascio, coerentemente con quanto specificato dall’articolo 7 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 9 luglio 2024.
Per riportare le competenze acquisite dal volontario nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze è necessario che le stesse vengano valutate, su precisa richiesta della persona interessata, da ciascun Ente pubblico che risulti responsabile dei rispettivi ambiti. Il tutto dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto riportato sia nel D.Lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013 che nel D.M. 5 gennaio 2021.
Le competenze riconosciute per lo svolgimento dell’attività di volontariato possono essere utili nel caso di partecipazione a pubblici concorsi per lavorare nella pubblica amministrazione.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 19, comma 2
- D.M. 5 gennaio 2021
- D.M. 9 luglio 2024
- D.M. 31 luglio 2025
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