COMMENTO
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 4 AGOSTO 2025
Alla luce delle novità disposte dal legislatore con la Legge di Bilancio 2025 , un veicolo aziendale ordinato e concesso ad uso promiscuo con contratto stipulato entro il 31 dicembre 2024, ma assegnato al dipendente in data successiva al 30 giugno 2025 dovrà essere trattato con il criterio di tassazione dei fringe benefit basato sul ”valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale.
Premessa
L’Agenzia delle Entrata, con la Risposta a interpello n. 192 del 22 luglio 2025, ha chiarito che ai veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025, si applica il criterio di tassazione del fringe benefit basato sul valore normale al netto dell’utilizzo aziendale.
Il dubbio della società istante
Una società istante riferisce di assegnare ai propri dipendenti auto aziendali in uso promiscuo, attraverso contratti di assegnazione che, in alcuni casi, vengono formalizzati prima della consegna effettiva del veicolo, in base alle informazioni disponibili al momento dell’ordine.
A seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, la società istante chiede se ai fini della determinazione del fringe benefit delle auto aziendali debba applicarsi la normativa vigente alla data di stipula del contratto di assegnazione tra il datore di lavoro e il dipendente, anche nel caso in cui la consegna effettiva del veicolo avvenga successivamente al 1° gennaio 2025.
In particolare, la società chiede di confermare se:
- la stipula del contratto di assegnazione entro il 31 dicembre 2024 consenta di applicare la normativa precedente in materia di fringe benefit, indipendentemente dalla data di consegna del veicolo;
- la data di consegna del veicolo sia rilevante esclusivamente per determinare il momento di decorrenza dell’applicazione del fringe benefit al dipendente, senza influenzare la normativa di riferimento applicabile.
I fringe benefit: novità auto dal 2025
Occorre ricordare che il fringe benefit è una forma di retribuzione non in denaro. In sostanza, si usa concedere al dipendente l’uso di beni aziendali (auto, telefono cellulare, computer ecc.) o la fruizione di servizi (per esempio, corsi di istruzione), a prescindere dal fatto che essi avvengano nell’ambito dell’attività lavorativa. Si genera così un reddito in natura, che si aggiunge allo stipendio del dipendente e che rileva ai fini fiscali.
L’art. 51, comma 1, del D.P.R. 917/1986, prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Tale disposizione include nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro (c.d. “principio di onnicomprensività”), salve le tassative deroghe contenute nei successivi commi, del medesimo art. 51, del D.P.R. n. 917/1986.
In particolare, il comma 2, lettera f), prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’art. 12, per le finalità di cui al comma 1, dell’art. 100”.
La Legge di Bilancio 2025 prevede che per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1 , lettere a), c) e m), del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
La predetta percentuale è ridotta:
- 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
- 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
La finalità sottesa all’azione del Legislatore è quella di realizzare con tale intervento un più basso impatto ambientale, andando a rimodulare il valore generato dalla concessione del veicolo in uso promiscuo in base alla tipologia di veicolo.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate osserva che l’articolo 6, comma 2-bis, del D.L. 28 febbraio 2025, n. 19, recante “Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza“, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2025, n. 60, ha introdotto una specifica disciplina transitoria per i veicoli che non rientrano nel predetto regime di cui al comma 48, dell’articolo 1, della legge di Bilancio 2025.
In particolare, la citata norma ha inserito il comma 48-bis, al fine di prevedere che “Resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025“.
La Circolare n. 10/E del 2025 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “Tenuto conto che il comma 48-bis fa esclusivo riferimento alla ‘concessione in uso promiscuo’ del veicolo e non anche alla stipulazione del relativo contratto, si ritiene che, ai fini in esame, rilevi la data di consegna del veicolo al dipendente. Considerato, altresì, che il medesimo comma 48-bis, prevede che ‘resta ferma’ la disciplina vigente sino al 31 dicembre 2024, con riferimento sia ai ‘veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024‘, sia a quelli ‘ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024′ e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025, si ritiene che il comma 48-bis debba essere applicato, per quanto compatibile, in combinato disposto con quanto stabilito dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2024“.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che nel caso del quesito posto dalla società è chiarito che “il contratto viene formalizzato prima della consegna effettiva del veicolo, in base alle informazioni disponibili al momento dell’ordine”.
Osservano i tecnici delle Entrate richiamando anche la Circolare n. 10/E/2025 delle Entrate che nel caso prospettato dalla società istante, ai veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025, si applica il criterio di tassazione del fringe benefit basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 54, comma 1
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207
- D.L. 28 febbraio 2025, n. 19, art. 6, comma 2-bis (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2025, n. 60(
- Agenzia delle Entrate, Circolare 3 luglio 2025, n. 10/E
- Agenzia delle Entrata, Risposta a interpello 22 luglio 2025, n. 192
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