3° Contenuto Riservato: Auto aziendali e IVA: confermata fino al 2028 la detrazione forfetaria al 40%

COMMENTO

DI STEFANO SETTI | 19 DICEMBRE 2025

Con la decisione del Consiglio UE n. 2529 dell’8 dicembre 2025 viene prorogata fino al 31 dicembre 2028 l’autorizzazione che consente all’Italia di limitare forfetariamente al 40% la detrazione dell’IVA relativa ai veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a fini professionali. La proroga si inserisce in un percorso ormai consolidato di deroghe alla Direttiva “IVA”, giustificate da esigenze di semplificazione e di contrasto all’evasione, e lascia invariato l’impianto normativo nazionale, comprese le ipotesi di detrazione integrale.

La nuova proroga europea e il suo fondamento

La decisione n. 2529/2025 del Consiglio dell’Unione europea ha esteso fino al 31 dicembre 2028 l’efficacia dell’autorizzazione che consente all’Italia di applicare una limitazione forfetaria del diritto alla detrazione dell’IVA, nella misura del 40%, per i veicoli stradali a motore non impiegati in modo esclusivo nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. In assenza di tale intervento, l’autorizzazione sarebbe scaduta al 31 dicembre 2025, come previsto dalla precedente decisione UE 6 dicembre 2022, n. 2411.

La proroga trova la propria ratio nelle difficoltà strutturali di controllo dell’effettivo utilizzo promiscuo dei veicoli e nella necessità di garantire una riscossione dell’imposta più semplice ed efficace.

Come evidenziato nel preambolo della decisione, la Commissione europea ha ritenuto che la misura continui a essere proporzionata e idonea a prevenire fenomeni di evasione ed elusione, senza determinare distorsioni concorrenziali né spostamenti della frode verso altri settori o Stati membri.

Il contesto giurisprudenziale e l’evoluzione normativa

Il sistema attuale è il risultato di un lungo percorso iniziato con la sentenza della Corte di Giustizia UE 14 settembre 2006, causa C-228/05(Stradasfalti), che aveva dichiarato incompatibili con il diritto unionale le limitazioni generalizzate alla detrazione IVA previste allora dall’ordinamento italiano per ciclomotori, motocicli, autovetture e veicoli assimilati.

A seguito di tale pronuncia, il legislatore nazionale era intervenuto con l’art. 1 del D.L. n. 258/2006, riconoscendo la possibilità di chiedere il rimborso dell’IVA non detratta per le operazioni effettuate fino al 13 settembre 2006 e modificando l’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972.

Contestualmente, l’Italia aveva richiesto al Consiglio UE una misura derogatoria agli artt. 26 e 168 della Direttiva n. 2006/112/CE, ottenendo con la decisione 18 giugno 2007, n. 441 l’autorizzazione a limitare la detrazione al 40% per i veicoli a uso promiscuo. Da allora, tale autorizzazione è stata periodicamente rinnovata e rappresenta oggi un elemento strutturale del sistema IVA nazionale.

L’assetto vigente fino al 2028

Alla luce della proroga, resta applicabile fino alla fine del 2028 la disciplina contenuta nell’art. 19-bis1, comma 1, lett. c) e d), del D.P.R. n. 633/1972. In base a tale norma, l’IVA è detraibile nella misura forfetaria del 40% per l’acquisto o l’importazione di veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente nell’attività, nonché per le spese a essi correlate, quali carburanti, lubrificanti, noleggio, leasing, custodia, manutenzione e riparazione, ai sensi anche dell’art. 16, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972.

Resta ferma, inoltre, la regola secondo cui l’uso privato dei veicoli aziendali soggetti a limitazione della detrazione non è assimilato a una prestazione di servizi a titolo oneroso, in forza dell’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972.

Le ipotesi di esclusione dal limite forfetario

La limitazione al 40% non opera in una serie di fattispecie nelle quali il legislatore presume un utilizzo esclusivamente professionale del mezzo.

Si tratta, in particolare, dei veicoli impiegati unicamente nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione, come chiarito anche in sede di prassi, ad esempio con l’interpello Agenzia delle Entrate n. 954-114/2017 in relazione ai mezzi destinati alla manutenzione della rete di trasporto. La detrazione integrale è inoltre ammessa per i veicoli che costituiscono oggetto dell’attività propria dell’impresa, come nel caso dei taxi, nonché per quelli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio. Un’ulteriore ipotesi di detrazione piena riguarda i veicoli concessi ai dipendenti dietro pagamento di un corrispettivo specifico, circostanza che consente di qualificarli come utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa. In ogni caso, la detrazione resta subordinata al rispetto del principio di inerenza e alle limitazioni derivanti dall’effettuazione di operazioni esenti o non soggette a IVA, come ricordato dalla risoluzione n. 6/E del 2008

Prospettive future e obblighi procedurali

La decisione UE prevede che un’eventuale ulteriore proroga oltre il 2028 debba essere richiesta dall’Italia entro il 31 marzo 2028, mediante la presentazione di una relazione che includa una valutazione aggiornata dell’adeguatezza della percentuale del 40%. Ciò lascia intendere che il regime potrebbe essere nuovamente rivisto, anche alla luce dell’evoluzione dei sistemi di controllo e delle politiche europee in materia di IVA e mobilità sostenibile.

Tabella riepilogativa: regime IVA sui veicoli a motore (2025-2028)

ProfiloDisciplina applicabile
Fonte UEDecisione Consiglio UE n. 2529/2025
Periodo di validitàFino al 31 dicembre 2028
Percentuale di detrazione40% forfetario
Norma nazionaleArt. 19-bis1 D.P.R. n. 633/1972
Spese interessateAcquisto/importazione veicoli, carburanti, leasing, noleggio, manutenzione
Esclusioni dal limiteUso esclusivo professionale, taxi, agenti di commercio, veicoli a dipendenti con corrispettivo
Riferimenti di prassiRisoluzione n. 6/E/2008; interpello AdE n. 954-114/2017
Deroga IVA UEArtt. 26 e 168 Dir. n. 2006/112/CE

La proroga al 2028 consolida, dunque, un assetto ormai stabile della fiscalità dei veicoli aziendali, nel quale la detrazione forfetaria al 40% rappresenta un punto di equilibrio tra neutralità dell’imposta, semplificazione amministrativa ed esigenze di controllo, lasciando al contempo aperta la strada a futuri interventi di revisione in sede europea.

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