COMMENTO
DI MARCO BOMBEN | 6 AGOSTO 2025
La finestra per richiedere il bonus formazione per i giovani imprenditori agricoli si aprirà il 25 agosto 2025 e si chiuderà il 24 settembre 2025. Con il Provvedimento del 24 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha infatti definito le modalità operative e approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, per accedere al credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola da parte degli imprenditori agricoli di età superiore a 18 anni e sotto i 41 anni. I contribuenti interessati avranno un mese di tempo per la presentazione delle comunicazioni per accedere all’agevolazione in riferimento alle spese sostenute nel 2024.
Il credito d’imposta per i giovani imprenditori agricoli
Il credito d’imposta in argomento è stato istituito dall’art. 6, comma 1, della Legge n. 36/2024, con la quale sono state individuate una serie di stimoli per l’attività agricola giovanile.
Le modalità attuative della misura sono state stabilite dal Decreto ministeriale 1° aprile 2025, adottato dal Ministero dell’Agricoltura di concerto con il MEF.
L’agevolazione in sintesi | |
Chi può presentare la comunicazione | Possono richiedere il credito d’imposta gli imprenditori agricoli in possesso dei seguenti requisiti:età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti alla data di sostenimento delle speseche abbiano iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021.Come precisato dalle istruzioni per la compilazione del modello approvate con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 305754/2025 sono ammessi al credito solo i soggetti che svolgono attività individuate con codice della classificazione ATECO 2025 che inizia con 01. |
Spese ammissibili | Le categorie di spesa ammesse sono di due tipi:spese per l’acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell’azienda agricola;spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative indicate al punto precedente, fino a un importo massimo del 50% dell’ammontare delle spese effettivamente sostenute.L’IVA è ammissibile all’agevolazione solo se rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile. Il credito di imposta spetta solo se si è in possesso di un attestato di frequenza del corso rilasciato dal soggetto erogante il corso di formazione.Le spese:si considerano effettivamente sostenute al momento del loro pagamento;devono essere “tracciabili”: ossia sostenute tramite c/c intestati al beneficiario e con modalità di pagamento che ne permettano l’immediata riconducibilità a fatture o ricevute. |
Misura dell’agevolazione | Il credito di imposta “teorico”:è pari all’80% delle spese ammissibili,entro un massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario.La percentuale effettiva sarà comunicata con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni sulla base del rapporto tra la dotazione finanziaria dell’intervento (2 milioni di euro) e l’ammontare complessivo del credito d’imposta richiesto. |
Cumulo | Gli aiuti in argomento possono essere cumulati:con altri aiuti di Stato, purché riguardino costi diversi da quelli ammessi;con altri aiuti di Stato, in relazione alle stesse tipologie di costi ammesse, unicamente in assenza di doppio finanziamento e se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto oggetto del presente Decreto. |
Come e quando inviare la comunicazione
La comunicazione può essere inviata:
- dal 25 agosto al 24 settembre 2025,
- con modalità telematiche,
- direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni,
- utilizzando esclusivamente il software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”, disponibile sul sito web delle Entrate.
La domanda si considera presentata nel giorno in cui l’Agenzia riceve i dati.
A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
Dal 25 agosto al 24 settembre 2025, i soggetti interessati possono:
- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.
Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse dal 20 settembre al 24 settembre 2025 che sono scartate dal servizio telematico se sono ritrasmesse entro il 29 settembre 2025 (entro cinque giorni dal termine).
Casistiche in cui si verifica lo scarto della comunicazione | |
A | Invio oltre il termine. |
B | Beneficiario non titolare di partita IVA attiva alla data di invio della comunicazione. |
C | Beneficiario che ha iniziato l’attività in data antecedente al 1° gennaio 2021. |
D | Codice ATECO risultante nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate non inizia con 01. |
E | Estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E del modello di comunicazione non corrispondono ai dati presenti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate. |
Il modello di comunicazione
Il modello di comunicazione, approvato con Provvedimento del 24 luglio 2025 è composto da:
- frontespizio;
- quadro A: dove indicare i dati relativi alle spese ammissibili e al credito d’imposta;
- quadro E: nel quale riportare gli estremi delle fatture elettroniche, se presenti, ricevute dal sistema di interscambio SDI, relative alle spese agevolabili.
Quadro A
In sede di compilazione del quadro A occorre riportare nel rigo A1:
- a colonna 1: l’importo complessivo delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. L’importo da indicare nella presente colonna non può superare euro 3.125;
- a colonna 2: l’importo delle spese indicate in colonna 1 per le quali sono state già ricevute dal sistema d’interscambio SDI le relative fatture elettroniche alla data di trasmissione telematica del presente modello. Gli estremi relativi alle fatture vanno riportati nel quadro E;
- a colonna 3: l’importo delle spese indicate in colonna 1 non documentabili tramite fattura elettronica. Deve essere indicato inoltre, l’importo dell’IVA relativa alle spese indicate in colonna 1, qualora rappresenti per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile;
- a colonna 4: l’ammontare complessivo dell’importo delle spese di viaggio e soggiorno, già ricompreso nella colonna 1 del presente rigo e comunque fino a un importo massimo del 50% delle spese indicate nella medesima colonna 1;
- a colonna 5: la quota del credito di imposta pari all’80% delle spese indicate in colonna 1, che non spetta in presenza di doppio finanziamento o per superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati in caso di altri aiuti di Stato concessi o richiesti in relazione alle stesse tipologie di spese, nonché a causa del superamento del limite massimo degli aiuti “de minimis” concessi a un’impresa unica;
- a colonna 6, il credito di imposta complessivo, pari all’80% dell’importo di colonna 1, al netto dell’importo indicato in colonna 5.
Nel rigo A2 va indicato, invece, a colonna 1: il codice fiscale del soggetto erogante la formazione. In presenza di più soggetti eroganti la formazione, occorre compilare un rigo per ciascun soggetto.
Quadro E
Nel Quadro E, composto dai righi da E1 a E8, vanno riportati gli estremi delle fatture elettroniche, se presenti, ricevute dal sistema di interscambio SDI, relative alle spese agevolabili. In particolare, va indicato:
- in colonna 1, il numero della fattura;
- in colonna 2, il codice identificativo SDI;
- in colonna 3, l’importo agevolabile al netto dell’IVA.
Come fruire del credito d’imposta
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 241/1997;
- presentando telematicamente il modello F24;
- a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con il quale sarà resa nota la percentuale dell’agevolazione e, comunque, dopo il rilascio della ricevuta con la quale viene comunicato il riconoscimento del credito di imposta (il codice tributo da utilizzare verrà reso noto con specifica risoluzione dell’Agenzia delle Entrate);
- entro il 31 dicembre 2026 (secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta).
Riferimenti normativi:
- Legge 15 marzo 2024, n. 36, art. 6;
- Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, D.M. 1° aprile 2025;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 24 luglio 2025, n. 305754.
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