3° Contenuto Riservato: Bonus ristrutturazione. Interventi continuativi e regole di compilazione del dichiarativo

COMMENTO

DI ANDREA AMANTEA | 17 SETTEMBRE 2025


In vista della scadenza del termine per l’invio della dichiarazione dei redditi 2025, 730 e modello Redditi, particolare attenzione va prestata rispetto a quei lavori di ristrutturazione ex art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986 che sono proseguiti su due periodi d’imposta consecutivi. In tale caso, la compilazione del dichiarativo deve rispettare precise regole. Eventuali errori sulla gestione dei limiti di spesa, che non può prescindere dal concetto di intervento autonomo, potrebbero comportare la necessità di rettifica della dichiarazione.  

Il Bonus ristrutturazione

Il bonus ristrutturazione è disciplinato dal combinato disposto ex art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986 e art. 16 del D.L. n. 63/2013.

Art. 16-bis, comma 1, TUIR
Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi (…).

Il Bonus ristrutturazione
CosaDetrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
Ripartizione10 quote annuali fino a concorrenza dell’IRPEF dovuta per periodo d’imposta. Il residuo non è riportabile.
Immobili agevolatiL’agevolazione è riferita ad interventi eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento.
Tipo di agevolazioneDetrazione a regime.
Aliquote agevolativeFino al 31 dicembre 202450% con limite di spesa pari a 96.000 euro.
Spese 202550%, se sostenute dai proprietari o titolari di diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
36% in tutti gli altri casi.
Spese 2026 e 202736%, se sostenute dai proprietari o titolari di diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
30% in tutti gli altri casi.
Spese dal 2028 al 2033Detrazione al 30%, anche se i lavori riguardano l’abitazione principale.
Limiti di spesa96.000 euro, nel 2025, 2026 e 2027;48.000 euro, dal 2028.
BeneficiariProprietari o nudi proprietari;titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);locatari o comodatari dell’immobile;soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori)imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o mercesoggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Soggetti esclusiTitolari di soli redditi assoggettati a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) o ad imposta sostitutiva (vedi ad esempio contribuenti in regime forfettario).
Esempi di interventi agevolatiInstallazione di ascensori e scale di sicurezzarealizzazione e miglioramento dei servizi igienicisostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infissorifacimento di scale e rampeinterventi finalizzati al risparmio energeticorecinzione dell’area privatacostruzione di scale interne;demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile preesistentemodifica della facciataecc.

La detrazione è al 50%, anche per l’immobile che non è adibito ad abitazione principale, per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione di cui al comma 3-bis dell’art. 16-bis del TUIR.

Fatta tale doverosa ricostruzione, veniamo alla questione sui limiti di spesa in ipotesi di lavori continuativi.

Bonus ristrutturazione. Interventi continuativi e compilazione del dichiarativo

L’agevolazione è riconosciuta secondo precisi limiti di spesa così come riportati nella tabella di cui sopra.

Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 non si applicano i limiti alla detrazione collegati al reddito del contribuente, ex art. 16-ter del TUIR.

Si veda il nostro approfondimento Bonus edilizi: calcolo detrazione con i nuovi limiti della Legge di Bilancio

A ogni modo, rispetto alla dichiarazione dei redditi 2025, 730 (in scadenza al 30 settembre) e modello Redditi (scadenza al 31 ottobre), si deve tenere conto del limite di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare, con una detrazione al 50%.

Per i lavori su parti comuni condominiali, l’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto del numero di unità immobiliari che compongono l’edificio (96.000*n. unità immobiliari).

Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi degli art. 1123 ss. c.c. ed effettivamente pagata al condominio anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare che possiede.

La verifica del limite di spesa ammesso all’agevolazione non può comunque prescindere dal concetto di intervento autonomo.

Dunque, se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili si deve tenere conto di quelle sostenute nei medesimi anni: si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo previsto (vedi circolare n. 17/E/2023).

Spese a cavallo d’anno

Nei fatti, se per lo stesso intervento, i lavori proseguono ad esempio tra il 2024 e il 2025, il limite di spesa rimane unico e invariato. Se i lavori, sempre per lo stesso intervento, riguardano un edificio unifamiliare o un appartamento di un edificio condominiale, il limite di 96.000 euro è eroso in parte dai lavori 2024 e in parte da quelli 2025.

Tale meccanismo di calcolo può ritenersi superato in presenza di interventi autonomi.

In particolare, nella circolare n. 19/E/2020, rispetto al bonus ristrutturazione (ex art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986 e art. 16 del D.L. n. 63/2013), l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che il vincolo per le spese sostenute in ipotesi di prosecuzione dei lavori, non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che, per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno sullo stesso immobile, deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile.

L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente (circolare 24 aprile 2015, n. 17, risposta 3.2).

L’autonoma configurabilità dell’intervento, infatti, è subordinata ad elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, se richiesto, all’espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all’attività edilizia, come la denuncia di inizio attività ed il collaudo dell’opera o la dichiarazione di fine lavori (cfr. risposta 3.2, circolare n. 17/E/2015).

Si tratta di indicazioni da tenere bene a mente in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi, 730 o modello Redditi 2025, periodo d’imposta 2024.

Soffermiamoci dunque sull’ipotesi in cui il contribuente abbia sostenuto tra il 2023 e il 2024 spese per il rifacimento della copertura di un immobile residenziale di sua proprietà destinato ad abitazione principale.
Nell’anno 2023, le spese pagate ammontano ad euro 25.000; nel 2024 è stato pagato il saldo di 15.000 euro.

In tale caso, nel 730-2025:

  • nel rigo E 41 andrà indicata la spesa 2023 (25.000 euro) e come numero rata (casella 8) la n. 2;
  • nel rigo E 42 si indicherà la spesa 2024 (15.000).

Nell’apposita casella “n. rata”, nel rigo E 42, si indicherà la rata n. 1 e il codice 1 nella Colonna 4 (Interventi particolari): “la colonna va compilata solo in presenza dei seguenti interventi particolari indicando il codice: ‘1’ nel caso in cui le spese relative ad un singolo intervento siano state sostenute in più anni. Per calcolare il limite massimo di spesa detraibile occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti”.

Colui che presta l’assistenza fiscale nel rigo 29 del Mod. 730-3 indicherà l’ammontare della detrazione spettante ossia: (12.500/10 = 1250) + (7500/10 = 750). Il totale sarà pari a 2.000 euro.

Nella Sezione III B del quadro E – dovranno essere indicati i dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione.

La sezione deve essere compilata per le spese sostenute nel 2024.

Per le spese sostenute dal 2015 al 2023 non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili, se questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate con riferimento a tali anni d’imposta.

Infine, una precisazione può essere fatta rispetto alla spettanza del c.d. bonus mobili, ex comma 2, art. 14 del D.L. n. 63/2013, in ipotesi di interventi continuativi il tetto di spesa euro rimane collegato all’unitarietà dell’intervento agevolato.

Così ad esempio, ipotizziamo che rispetto all’intervento di cui all’esempio sopra riportato, il contribuente abbia acquistato post inizio lavori 2023, beni ammessi al bonus mobili per un importo pari a 5.000 euro (il limite di spesa nel 2023 era pari a 8.000 euro); nel 2024 non potrà sfruttare alcun bonus per eventuali e ulteriori acquisti di mobili ed elettrodomestici posto che il limite in essere per il 2024, pari a 5.000 euro, è già stato del tutto utilizzato nell’anno precedente.

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