3° Contenuto Riservato: Cessione del credito nel caso del professionista non residente

COMMENTO

DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 17 MARZO 2026

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 75, del 10 marzo 2026, ha affermato che la cessione del credito relativo ad una prestazione professionale non cambia la natura delle somme percepite e neppure il momento impositivo. Nel rispondere ha inoltre specificato che il compenso percepito dal contribuente in un periodo d’imposta in cui è residente all’estero, nel caso in esame negli Stati Uniti, è tassabile, in linea generale, esclusivamente in tale ultimo Stato, a meno che i servizi di consulenza siano stati resi in Italia attraverso una base fissa; in tale ipotesi, sussiste una potestà impositiva concorrente di entrambi in Paesi e il contribuente sarà tenuto a dichiarare il compenso in Italia e a chiedere al Paese di residenza di risolvere l’eventuale doppia imposizione.

Il quesito posto alle Entrate

Nel caso analizzato dalla Entrate il contribuente istante dichiara di essere residente a New York e di vivervi ininterrottamente dall’anno 2014.

L’istante precisa che, dal 2012 al 2014, pur recandosi continuamente e per periodi prolungati negli Stati Uniti, per motivi personali e di studio, ha continuato a svolgere la propria attività professionale di avvocato in Italia, in cui ha mantenuto il suo centro di affari e presentato regolare dichiarazione dei redditi.

In particolare, ha continuato a presentare in Italia la dichiarazione dei redditi per tutto il 2015, pur precisando di essere già residente negli Stati Uniti, a causa di alcune fatture emesse e riscosse in tale anno per prestazioni effettuate negli anni precedenti o per prestazione professionale di assistenza stragiudiziale svolta negli Stati Uniti.

Il contribuente istante precisa di essere iscritto all’AIRE dal 2016, pur non vivendo in Italia dal 2014.

L’istante evidenzia che, dal 2015, essendo stato assunto presso uno studio legale statunitense, ha dovuto rinunciare a tutte le cause per le quali si era costituito in Italia, chiudendo la partita IVA.

In seguito al mancato pagamento del suddetto compenso da parte di una società Alfa, il contribuente istante ha ceduto il credito “pro solvendoad un’altra società “Cessionaria”, che si è impegnata ad acquistarlo, in cambio di una iniziale somma simbolica versata al contribuente istante a cui si sarebbe aggiunto il pagamento di un altro ammontare subordinato al buon esito del giudizio avverso Alfa.

In particolare, la società concessionaria, essendo a sua volta creditrice di Alfa, stava contrattando con quest’ultima la cessione di ogni credito che essa aveva verso la Banca.

La società concessionaria ha definito in via transattiva la causa con la Banca X nell’anno 2025, ricevendo l’importo transatto e dovendo, quindi, corrispondere al contribuente istante l’ulteriore pagamento pattuito nel 2015.

Il contribuente istante chiede, pertanto, chiarimenti circa l’assoggettamento a tassazione ai fini delle imposte dirette e ai fini IVA del pagamento in esame, corrispostogli nel 2025 dalla società concessionaria.

Iscrizione all’AIRE e residenza in Italia

Occorre ricordare che una persona fisica è considerata fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, si verifica anche solo una delle seguenti condizioni:

  • iscrizione all’anagrafe della popolazione residente;
  • domicilio in Italia (inteso come sede principale degli affari e interessi);
  • residenza in Italia (intesa come dimora abituale).

Il trasferimento della residenza all’estero per un periodo superiore a 12 mesi comporta l’obbligo di iscrizione all’AIRE.

L’AIRE, istituita con Legge 27 ottobre 1988, n. 470, contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai 12 mesi.

Per rendere efficace il trasferimento della residenza, i cittadini interessati devono presentare una dichiarazione:

  • all’Ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro 90 giorni dalla immigrazione;
  • oppure presso il Comune di ultima residenza.

Le domande di trasferimento della residenza si ritengono efficaci dal momento della dichiarazione all’Ufficio consolare, non avendo più alcuna rilevanza il momento della ricezione della comunicazione da parte dell’Ufficio.

La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e la contestuale iscrizione all’AIRE non costituiscono elementi determinanti per escludere il domicilio o la residenza nello Stato.

Domicilio e residenza devono essere desunti con ogni mezzo di prova, anche in contrasto con le risultanze dei Registri anagrafici.

Per non essere considerato fiscalmente residente in Italia, pur essendo un tema molto complicato che anche nella giurisprudenza di legittimità non ha orientamenti consolidati, in linea generale un contribuente non deve avere nel territorio dello Stato né il domicilio, né la residenza, né risultare iscritto ad un’anagrafe italiana, risultando quindi iscritto all’AIRE.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate evidenzia, preliminarmente, che sebbene il contribuente istante dichiari di essere residente negli Stati Uniti dal 2015, dalle informazioni fornite emerge che in tale annualità, in applicazione dei criteri di determinazione della residenza dettati dall’art. 2, comma 2, del TUIR (anche nella versione allora vigente) egli doveva ritenersi fiscalmente residente nel nostro Paese (dove dichiara di aver presentato anche la dichiarazione dei redditi), essendosi iscritto all’AIRE solamente nell’anno successivo (2016).

Osservano i tecnici delle Entrate, che le somme oggetto del quesito in esame sono qualificabili quali redditi di lavoro autonomo, ai fini tanto della normativa tributaria nazionale, quanto di quella internazionale di fonte pattizia.

Infatti, l’art. 53 del TUIR definisce i redditi di lavoro autonomo come quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni, tra cui è riconducibile l’attività di consulenza legale. Al contempo, l’art. 6 del medesimo TUIR stabilisce, al comma 2, che

“i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti … costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti”.

Al riguardo, l’Agenzia evidenza che con l’operazione di cessione del credito il creditore trasferisce il suo credito ad un terzo (artt. 1260 c.c. e ss.), estraneo rispetto al rapporto originario da cui scaturisce il credito stesso. In sostanza, la cessione del credito determina la successione del nuovo creditore rispetto al precedente titolare, che viene da questo sostituito, mentre l’obbligazione resta inalterata in tutti gli altri suoi elementi.

Ne consegue che, in applicazione degli artt. 6, comma 253 e 54 del TUIR, il pagamento corrisposto all’istante assume la qualifica reddituale di reddito di lavoro autonomo.

In base all’art. 14 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra gli Stati Uniti e l’Italia, firmata a Washington il 25 agosto 1999 e ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 20, il compenso percepito dal contribuente in un periodo d’imposta (2025) in cui è residente negli Stati Uniti è tassabile, in linea di principio, esclusivamente in tale ultimo Stato, a meno che i servizi di consulenza siano stati resi (nel 2015) in Italia attraverso una base fissa di cui l’istante aveva la disponibilità. In tale ultimo caso, sussiste una potestà impositiva concorrente di entrambi in Paesi e il contribuente istante sarà tenuto a dichiarare il compenso in Italia e a chiedere al Paese di residenza di risolvere l’eventuale doppia imposizione in applicazione dell’art. 23 della Convenzione.

In base all’art. 6, del D.P.R. n. 633/1972, con riferimento all’IVA evidenzia l’Agenzia delle Entrate, le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo; nel caso in esame la cessione del credito non anticipa tale momento: l’esigibilità dell’imposta si verifica solo quando il debitore ceduto effettua il pagamento.

Il professionista, quindi, deve essere dotato di partita IVA al fine di garantire la definizione dei rapporti ancora pendenti successivamente alla cessazione dell’attività (sul punto, si vedano anche la circolare 16 febbraio 2007, n. 11/E e la Risoluzione 20 agosto 2009, n. 232/E).

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