COMMENTO
DI ALICE CHINNICI | 9 LUGLIO 2025
La cessione del contratto di lavoro e il trasferimento di azienda sono strumenti che consentono la mobilità dei lavoratori. In questo approfondimento viene analizzata la disciplina della cessione del contratto di lavoro anche in relazione alla normativa sul contributo di licenziamento.
Premessa
La cessione del contratto di lavoro non è oggetto di specifica disciplina in ambito giuslavoristico, ma è regolata dalle norme del codice civile che disciplinano, in linea generale, la cessione dei contratti (artt. 1406 c.c. e ss.).
Come noto, per effetto della cessione, il rapporto di lavoro prosegue, alle stesse condizioni con il datore di lavoro cessionario; quindi, il lavoratore – a seguito della cessione – ha diritto a mantenere il trattamento retributivo e normativo applicato dal precedente datore cedente.
L’effetto principale della cessione del contratto di lavoro è, dunque, la sostituzione del datore di lavoro originario con un nuovo datore di lavoro, realizzandosi, in tal caso, una fattispecie di successione nel rapporto di lavoro.
Per quanto concerne le implicazioni previdenziali conseguenti alla cessione del contratto, l’Istituto previdenziale ha approfondito la tematica relativa al pagamento del c.d. “ticket di licenziamento” nei casi di trasferimento d’azienda, con passaggio dipendenti senza soluzione di continuità e passaggio di dipendenti, senza soluzione di continuità, ma senza trasferimento d’azienda.
La cessione di contratto: riferimenti normativi
Come anticipato in premessa il contratto di lavoro può essere oggetto di cessione, così come gli altri contratti previsti dal codice civile.
Per tale contratto non esiste, infatti, una norma specifica. Di conseguenza si applica la disciplina generale prevista dagli artt. 1406 e seguenti del codice civile.
L’art. 1406 del codice civile dispone che:“ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta”. |
La cessione del contratto è un negozio plurilaterale regolato dal codice civile con il quale un soggetto (cedente), con il consenso dell’altra parte (ceduto) surroga a sé un terzo (cessionario) nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite.
La cessione del contratto è quindi valida solo in presenza delle seguenti condizioni:
- il contratto deve prevedere obbligazioni corrispettive (sinallagma);
- le relative prestazioni non devono essere ancora state adempiute;
- la parte ceduta deve prestare il proprio consenso.
Contributo di licenziamento
La Legge 28 giugno 2012, n. 92, all’articolo 2, commi da 31 a 35 , ha invece disciplinato il c.d. “ticket di licenziamento”.
In particolare, il comma 31 della disposizione in commento, così come modificato dall’art. 1, comma 250, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dispone che:
“Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”.
Il contributo di licenziamento è interamente a carico del datore di lavoro e deve essere sempre versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro.
Il ticket di licenziamento per l’anno 2025 ammonta a 640,76 euro per ogni anno di anzianità aziendale, fino a un massimo di 1.922,28 euro per 3 anni o più.
Il contributo è pertanto scollegato dall’importo della prestazione individuale e, conseguentemente, lo stesso è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, che esso sia part-time o full-time la contribuzione è dovuta nei casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di licenziamento:
- per giustificato motivo oggettivo (Uniemens con il codice Tipo cessazione “1A”);
- per giusta causa; a seguito di licenziamento disciplinare; per giustificato motivo soggettivo; (flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1D”);
- per le fattispecie di cui agli artt. 2 e seguenti del D.Lgs 4 marzo 2015, n. 23.
Il contributo è altresì dovuto in caso di dimissioni per giusta causa o di dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità (flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1S”).
Tra le fattispecie di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che soggiacciono all’obbligo contributivo in argomento devono essere ricomprese anche le dimissioni rassegnate dal lavoratore ai sensi dell’articolo 2112, comma 4, c.c.
Il datore di lavoro è parimenti soggetto al contributo in questione nel caso di interruzione del rapporto di lavoro per rifiuto del lavoratore del trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
Sussiste inoltre l’obbligo contributivo in oggetto qualora l’interruzione del rapporto di lavoro intervenga a seguito di recesso del datore di lavoro ai sensi degli articoli 2118 c.c. e 2119 c.c. (codice cessazione “1T”), compresi i casi di recesso del datore di lavoro durante o al termine del periodo di prova o al termine del periodo di formazione dell’apprendista di cui all’articolo 42, comma 4, del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81, (flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1V”).
Poiché anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 604/1966 si applicano le disposizioni in materia di NASpI, anche per tale fattispecie il datore di lavoro è tenuto al versamento del c.d. ticket di licenziamento (flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1H”).
Infine, il contributo di licenziamento è altresì dovuto nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23.
Cessione di contratto e contributo di licenziamento
In seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni recanti la disciplina del contributo di licenziamento l’INPS, rispondendo ad una Faq proposta dai Consulenti del lavoro, ha precisato che:
La previsione contenuta nell’articolo 2. c. 31 della Legge n. 92/2012 introduce un nesso tra il contributo (c.d ticket di licenziamento) e il teorico diritto all’ASpI (oggi NASPI) da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro a tempo indeterminato è stato interrotto. Conseguentemente, i datori di lavoro saranno tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.
Il “teorico diritto” alla prestazione (che prescinde quindi dall’effettivo possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti nelle concrete fattispecie) si configura, in linea generale, nei confronti del lavoratore il cui rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia stato interrotto e si trovi, pertanto, in stato di disoccupazione.
Nel trasferimento d’azienda, con passaggio dipendenti senza soluzione di continuità ex art. 2112, c.c. il rapporto di lavoro continua con l’acquirente. Quindi, non verificandosi alcuna interruzione di rapporto di lavoro, il datore di lavoro alienante non è obbligato al versamento del contributo ex art. 2, co. 31, Legge n. 92/2012.
L’ipotesi di passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad altro, senza trasferimento d’azienda e in assenza di una interruzione del rapporto di lavoro, può avvenire laddove si proceda alla cessione del contratto ex art. 1406 c.c. In questo caso – pacificamente ammesso in dottrina e giurisprudenza – si realizza una fattispecie di successione nel rapporto di lavoro, con il consenso espresso del lavoratore, il quale continua la prestazione della propria opera alle dipendenze del cessionario (Cass. n. 5062/1989).
La cessione del contratto di lavoro subordinato, che avvenga nell’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 1406– 1410 c.c., analogamente al trasferimento d’azienda, non determina l’interruzione del sottostante rapporto di lavoro. Ne deriva che, laddove connotata nei termini descritti, non fa sorgere nel cedente l’obbligo del versamento del contributo ex art. 2, co. 31, Legge n. 92/2012.
Riferimenti normativi:
INPS, Circolare 19 marzo 2020, n. 40
Codice civile, art. 1406 e ss
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