3° Contenuto Riservato: Circolare per il Cliente del 1° aprile 2026, n. 302

CIRCOLARE PER IL CLIENTE

A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 1 APRILE 2026

IN BREVE

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa: i chiarimenti MLPS

MLPS, Nota 18 marzo 2026, prot. n. 5035

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Nota del 18 marzo 2026, prot. n. 5035– ha fornito indicazioni operative per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 199/2025 (legge di Bilancio 2026) e dal decreto legge n. 200/2025 (cd. decreto Milleproroghe, convertito con modificazioni nellalegge n. 26/2026).
Al riguardo, il MLPS ha chiarito che per il 2026, le risorse stanziate (pari a 100 milioni di euro) possono essere destinate anche alla mobilità in derogaoltre che alla cassa integrazione, con una gestione accentrata delle stesse in capo al Ministero, senza più riparto preventivo tra le Regioni e senza possibilità di utilizzo di eventuali residui degli anni precedenti.
Resta, invece, ferma la competenza delle Regioni nell’individuazione dei beneficiari e nella gestione delle politiche attive del lavoro, che devono essere obbligatoriamente collegate al trattamento e dettagliatamente documentate.
Al contempo, la Nota in oggetto ha disciplinato le modalità di presentazione delle istanze, che devono essere trasmesse dalle Regioni al Ministero a seguito dell’istruttoria, nel rispetto dell’ordine cronologico e nei limiti delle risorse disponibili.
Le richieste devono essere corredate da una relazione completa sulle misure di politica attiva, sui percorsi di riqualificazione e sugli esiti delle annualità precedenti.
Quanto al monitoraggio della spesa, lo stesso è affidato all’INPS, con obbligo di rendicontazione periodica al Ministero.

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Le novità della piattaforma SIISL in tema di Comunicazioni Obbligatorie

MLPS, Comunicato stampa 30 marzo 2026 Comunicato stampa 30 marzo 2026

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Comunicato stampa del 30 marzo 2026 – ha reso noto che a partire dal 1° aprile 2026, le aziende e gli intermediari abilitati potranno accedere al portale SIISL per la trasmissione telematica, in via sperimentale, delle Comunicazioni Obbligatorie riguardanti l’instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro. La piattaforma consentirà inoltre la pubblicazione delle disponibilità per le posizioni lavorative, conformemente a quanto già previsto dal quadro normativo vigente.
Nelle more del completamento dell’iter procedurale necessario all’adozione del decreto ministeriale che definirà nel dettaglio le modalità attuative dei vari adempimenti, si precisa che l’inserimento preventivo o contestuale delle vacancy non rappresenta una condizione essenziale per l’accesso ai benefici contributivi, per i quali restano confermate le disposizioni e le procedure attualmente in vigore.
I datori di lavoro e i loro delegati avranno la possibilità di continuare a effettuare le Comunicazioni Obbligatorie Telematiche avvalendosi dei sistemi informativi messi a disposizione dalle Regioni e dalle Province Autonome. Per quanto riguarda le specifiche modalità operative e la gestione tecnica dei flussi, si rimanda integralmente alle istruzioni ufficiali fornite dall’Inps.

DIRITTO DEL LAVORO

In GU la legge annuale sulle piccole e medie imprese

Legge 11 marzo 2026, n. 34

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2026, n. 68 è stata pubblicata la legge 11 marzo 2026, n. 34, recante “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”.
Tra le altre cose, si segnala la tematica della sicurezza sul lavoro in caso di lavoro agile.
Nel dettaglio, per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

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FORMAZIONE DEL PERSONALE

Le indicazioni del MIMIT su requisiti e modalità operative delle agevolazioni per la formazione nelle PMI

MIMIT, Circolare direttoriale 20 marzo 2026, prot. n. 716

Il Ministero delle imprese e del made in Italy – con Circolare direttoriale del 20 marzo 2026, prot. n. 716 – ha inteso assicurare la corretta attuazione dell’intervento PN RIC 2021-2027 – Azione 1.4.1 – Sviluppo competenze previsto dal decreto ministeriale 4 settembre 2025, fornendo ulteriori precisazioni e indicazioni operative per la disciplina e l’applicazione delle relative disposizioni.
Le agevolazioni sono rivolte alle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare percorsi di formazione per il personale dipendente impiegato presso unità locali situate nelle Regioni meno sviluppate.
Sono ammessi anche i lavoratori a orario ridotto in CIGO, mentre restano esclusi i dipendenti in CIGS. Le attività formative devono svolgersi esclusivamente in presenza e nel rispetto dei requisiti del decreto, con avvio entro 6 mesi e conclusione entro 12 mesi dalla concessione.
Le agevolazioni sono erogate in una o due quote, sulla base dello stato di avanzamento e secondo le modalità previste dal decreto attuativo.

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IMPOSIZIONE FISCALE

I chiarimenti dell’AE su lavoratori impatriati e continuità del rapporto di lavoro con il datore di lavoro estero

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 20 marzo 2026, n. 82

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 20 marzo 2026, n. 82 – ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati.
Tale nuovo regime si applica a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d’imposta successivi.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il contribuente che trasferirà la propria residenza fiscale in Italia nel corso del 2026 e svolgerà l’attività lavorativa in smart working alle dipendenze del medesimo datore di lavoro estero presso il quale lavorava prima del trasferimento, potrà, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, fruire del nuovo regime a decorrere dal 2026 e per i successivi 4 periodi di imposta.
Nel caso in specie, a nulla rileva la continuità del rapporto di lavoro con il datore di lavoro estero essendo fiscalmente residente in Finlandia ben oltre il periodo minimo di residenza all’estero richiesto dalla norma.

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Imprese agricole colpite da eventi climatici avversi: le novità sugli esoneri contributivi INPS

MASAF, D.M. 13 marzo 2026

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2026, n. 67 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) del 13 marzo 2026, recante “Istituzione del regime «de minimis» per la concessione di esoneri contributivi da parte dell’INPS relativamente ad alcune avversità dichiarate eccezionali con decreti di declaratoria”.
Il provvedimento in specie ha disposto che gli aiuti, sotto forma di esonero contributivo, erogati dall’INPS a favore di alcune imprese agricole danneggiate da recenti eventi climatici avversi (con decreti di declaratoria), non rientrano più nel regime di aiuti in esenzione precedentemente previsto, ma sono concessi in regime “de minimis” (ai sensi del Regolamento UE n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento UE n. 2024/3118, che ha innalzato il massimale complessivo degli aiuti concedibili a ciascuna impresa agricola a 50.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari).
Tale provvedimento, dunque, si inserisce nel quadro degli interventi del Fondo di solidarietà nazionale disciplinati dal D.Lgs. n. 102/2004 e riguarda una pluralità di eventi calamitosi verificatisi in diverse regioni italiane, già oggetto di appositi decreti di declaratoria (decreti del 9 agosto 2021, 7 dicembre 20227 dicembre 2022, 14 dicembre 202214 dicembre 2022, 23 dicembre 202231 gennaio 2023).
Ciò consente all’INPS di accogliere le richieste di esonero contributivo parziale ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 102/2004, che non erano state ancora definite o che erano state definite con l’erogazione dell’esonero in data successiva al termine del 30 giugno 2023.
Nella fase di concessione degli sgravi contributivi, l’INPS deve verificare che l’importo risultante dallo sgravio contributivo, sommato agli altri strumenti di aiuto già concessi dalle regioni, non comporti una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalle imprese.

Il nuovo “Portale della Famiglia e della Genitorialità” dell’INPS

INPS, Messaggio 20 marzo 2026, n. 991

L’INPS – con Messaggio del 20 marzo 2026, n. 991 – ha reso noto che è disponibile il nuovo “Portale della Famiglia e della Genitorialità”, primo progetto attuativo del modello di “Welfare per eventi della vita”, sviluppato in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche della famiglia, in coerenza con la strategia di innovazione dell’Istituto e con gli obiettivi del Piano Nazionale per la Famiglia 2025-2027.
Il nuovo “Portale della Famiglia e della Genitorialità” rappresenta un ecosistema digitale integrato pensato per accompagnare le famiglie e i genitori nei principali momenti legati all’evento della nascita e della crescita di una/un bambina/o, offrendo prestazioni, servizi e contenuti informativi fruibili in modo semplice e personalizzato e adottando un approccio proattivo e orientato ai reali bisogni delle famiglie medesime.
Le principali caratteristiche della nuova piattaforma sono:

  • una pagina dedicata ai servizi dell’INPS per la famiglia (ad esempio, l’assegno unico e universale per i figli a carico, il bonus asilo nido, il bonus nuovi nati, il nuovo bonus mamme, i congedi, ecc.);
  • servizi offerti da altri Enti collegati alla natalità e suddivisi per aree tematiche (ad esempio, le registrazioni anagrafiche, i servizi sanitari, l’orientamento e il supporto sociale alle famiglie, i percorsi educativi, ecc.);
  • le sezioni dedicate a ciascun momento chiave della genitorialità: la gravidanza, la nascita, la crescita della/del bambina/o, l’adozione e l’affidamento e la disabilità;
  • la mappatura dei Centri per le Famiglie sull’intero territorio nazionale;
  • la geolocalizzazione dei “Servizi vicino a me”: i centri per le famiglie, i centri vaccinali, i consultori, le farmacie autorizzate alle vaccinazioni, gli ospedali pubblici e privati in convenzione e le strutture sanitarie locali.

INPS, PRESTAZIONI

INPS: le agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati

INPS, Circolare 27 marzo 2026, n. 29

L’INPS – con Circolare del 27 marzo 2026, n. 29 – ha fornito le indicazioni relative alle agevolazioni, ex art. 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alla presentazione e gestione delle relative domande che a decorrere dall’anno 2026 sono valide fino al terzo anno di età del minore.
Il provvedimento, inoltre, ha reso note le indicazioni per l’applicazione al Bonus asilo nido dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione.
La domanda di contributo può essere presentata nei seguenti casi:

  • spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati. In tale ipotesi il contributo è definito di seguito “contributo asilo nido”;
  • forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. In tale ipotesi il contributo è definito di seguito “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”.

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APPROFONDIMENTI

DIRITTO DEL LAVORO

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge annuale sulle PMI

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2026, n. 68 è stata pubblicata la legge 11 marzo 2026, n. 34, recante “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”.
Da un punto di vista lavoristico, si segnalano i seguenti aspetti:

  • l’agevolazione del trasferimento generazionale delle competenze (art. 6);
  • alcune semplificazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 10);
  • la possibilità dell’iscrizione diretta all’INPS per datori di lavoro e lavoratori del settore agricolo (art. 11).

Andando nel dettaglio, l’art. 6 prevede l’incentivazione del part-time per i lavoratori in procinto di andare in pensione in modo da favorire il trasferimento delle loro competenze.
La norma prevede che, in via sperimentale, per gli anni 2026 e 2027 e limitatamente a un numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori, i dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della L. n. 335/1995, e con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con datori di lavoro privati che occupano fino a cinquanta dipendenti, con anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 e in possesso dei requisiti idonei a conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l’accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata, ai sensi dell’art. 24, commi 67 e 10, decreto legge n. 201/2011 (legge n. 214/2011), possono accedere, fino alla prima data utile di decorrenza della pensione, al regime di incentivo al rapporto di lavoro a tempo parziale per l’accompagnamento alla pensione.
La riduzione dell’orario di lavoro deve essere compresa tra un minimo del 25 e un massimo del 50%.
Al lavoratore che trasforma il rapporto sono riconosciuti:

  • un esonero del 100% della quota dei contributi IVS a proprio carico nel limite massimo di € 3.000 riparametrato su base mensile (e comunque nel limite di spesa pari a 1 milione di euro per il 2026 e a 1,4 milioni di euro per l’anno 2027, con decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero alla data effettiva di pensionamento, se anteriore);
  • l’integrazione dei versamenti contributivi sino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita per effetto della trasformazione del contratto di lavoro (fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero fino alla data effettiva di pensionamento, se anteriore). Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, nel limite di spesa pari a 3,7 milioni di euro per l’anno 2026 e a 5 milioni di euro per l’anno 2027.

I benefici sono concessi a condizione che, per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario, il datore di lavoro proceda contestualmente all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore di età non superiore a trentaquattro anni.
Con l’art. 10, si incarica l’INAIL di elaborare modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, formazione dei lavoratori in Cassa integrazione guadagni, nonché semplificazioni amministrative per le imprese agricole. In particolare, su quest’ultimo punto, viene prevista la possibilità dell’iscrizione diretta all’INPS per datori di lavoro e lavoratori del settore agricolo.
L’art. 11 stabilisce che per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

I nuovi requisiti e le modalità operative delle agevolazioni per la formazione nelle PMI

Il Ministero delle imprese e del made in Italy – con Circolare direttoriale del 20 marzo 2026, prot. n. 716 (di sostituzione della n. 646/2026) – ha fornito chiarimenti e indicazioni operative per l’attuazione dell’intervento PN RIC 2021‑2027 – Azione 1.4.1 Sviluppo competenze, previsto dal decreto ministeriale 4 settembre 2025.
Le agevolazioni sono rivolte alle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare percorsi di formazione per il personale dipendente.
Le suddette attività formative sono dedicate esclusivamente ai lavoratori dipendenti dell’impresa proponente impiegati presso le unità locali oggetto dell’iniziativa ubicate nei territori delle Regioni meno sviluppate.
Restano, pertanto, esclusi i lavoratori dipendenti operanti presso unità locali della PMI proponente situate in territori diversi da quelli delle Regioni meno sviluppate, ancorché appartenenti al medesimo soggetto proponente.
Possono, altresì, essere destinatari dei percorsi di formazione i lavoratori a orario ridotto percettori di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, limitatamente alle ore per le quali non è prevista la sospensione dell’attività lavorativa, a condizione che siano impiegati presso le unità locali, oggetto dell’iniziativa di formazione, ubicate nei territori delle Regioni meno sviluppate, in quanto gli stessi mantengono lo status di lavoratori subordinati e versano in una situazione di difficoltà temporanea dell’attività produttiva, compatibile con le finalità di aggiornamento e riqualificazione professionale perseguite dalla misura.
Sono, invece, esclusi dai suddetti percorsi di formazione i lavoratori percettori di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
Tale esclusione trova fondamento nella natura del trattamento straordinario di integrazione salariale, connesso a situazioni di crisi aziendale, riorganizzazione o processi di risanamento di carattere strutturale, che comportano una sospensione o una significativa riduzione dell’attività lavorativa. In tali contesti, la partecipazione ai percorsi formativi finanziati dalla presente misura non risulta coerente con le finalità dell’intervento, volto a sostenere la formazione continua in situazioni di ordinaria operatività aziendale o di temporanea difficoltà.
I percorsi di formazione del personale ammissibili alle agevolazioni devono rispettare i requisiti previsti dall’art. 4, decreto ministeriale 4 settembre 2025 e successivi provvedimenti attuativi.
Nello specifico, sono ammissibili esclusivamente le attività formative svolte integralmente in presenza, con contestuale compresenza fisica del docente e dei partecipanti, presso le unità locali del soggetto beneficiario site nei territori delle regioni meno sviluppate.
Qualora il soggetto beneficiario non disponga di locali idonei allo svolgimento dell’attività didattica ovvero qualora, in ragione della natura tecnico-specialistica della formazione, si renda necessario l’utilizzo di laboratori, impianti, attrezzature o applicazioni tecniche specifiche non disponibili presso le proprie sedi, le attività formative possono essere svolte presso la sede dell’ente formatore ovvero del manager qualificato incaricato della docenza ovvero presso altra sede individuata.
Non sono in alcun caso ammissibili attività formative erogate mediante modalità a distanza, in forma sincrona o asincrona, né modalità miste (“blended”), né altre forme di erogazione che non comportino la presenza fisica dei partecipanti e del docente nel medesimo luogo. Non sono altresì ammissibili le attività formative erogate con la forma del training on the job.
Le imprese beneficiarie devono assicurare l’avvio delle attività formative entro 6 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione e la conclusione delle stesse entro 12 mesi dalla medesima data, salvo eventuale proroga di ulteriori 6 mesi.
L’ammontare delle agevolazioni erogabili all’impresa proponente verrà determinato applicando la percentuale di intensità di aiuto prevista in sede di concessione al costo rendicontabile calcolato mediante la formula di cui all’art. 6, comma 3, decreto direttoriale del 26 gennaio 2026.
Le agevolazioni sono erogate in conformità a quanto previsto dall’art. 10, decreto ministeriale 4 settembre 2025, in non più di due quote, sulla base delle richieste presentate dalle imprese beneficiarie in relazione allo stato di avanzamento del percorso di formazione agevolato.
La richiesta di erogazione della prima quota può essere presentata esclusivamente a seguito del completamento di almeno il 50% delle ore previste dall’iniziativa approvata, mentre la seconda quota, ovvero l’unica richiesta nei casi di corresponsione in soluzione unica, può essere inoltrata soltanto a conclusione effettiva dell’intero percorso formativo ed entro 30 giorni dalla data di ultimazione del medesimo.

INPS, PRESTAZIONI

Le istruzioni operative INPS sul Bonus asilo nido 2026

L’INPS – con Circolare del 27 marzo 2026, n. 29– è intervenuta sulla disciplina del contributo per la frequenza degli asili nido e per le forme di supporto domiciliare, ex art. 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legge 30 giugno 2025, n. 95.
L’Istituto, già con Circolare del 5 settembre 2025, n. 123, aveva reso noto che le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026 per accedere ai benefici previsti dall’art. 1, comma 355, legge n. 232/2016 (contributo asilo nido e contributo forme di supporto presso la propria abitazione) producevano effetti per l’anno solare di riferimento e per gli anni successivi fino al mese di agosto dell’anno del compimento dei 3 anni di età del bambino, fermo restando la permanenza degli altri requisiti.
Negli anni solari successivi a quello di presentazione della domanda, il richiedente deve accedere al servizio per prenotare le risorse finanziarie relative al nuovo anno.
Per il contributo asilo nido il richiedente deve indicare le mensilità per le quali richiede il contributo, massimo undici mesi, e allegare la documentazione comprovante il pagamento di almeno una retta relativa a uno dei mesi per i quali si richiede il beneficio. Nel caso dei soli asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, per la prenotazione delle risorse è possibile allegare la documentazione da cui risulti l’iscrizione o l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.
Per il contributo forme di supporto presso la propria abitazione il richiedente deve indicare l’ulteriore annualità per la quale chiede il contributo e allegare un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari l’impossibilità del bambino a frequentare le strutture educative per la prima infanzia, per l’intero anno solare, in ragione di una grave patologia cronica.
Ora l’INPS – con la Circolare n. 29/2026 – ha ribadito che la principale innovazione introdotta dal decreto legge 30 giugno 2025, n. 95 consiste nella trasformazione della domanda da annuale a pluriennale: a decorrere dal 2026, l’istanza produce effetti fino al compimento del terzo anno di età del minore.
Pertanto, il richiedente non deve più presentare una nuova domanda ogni anno, ma soltanto confermare le mensilità di fruizione per ciascun anno solare.
Il documento di prassi in specie conferma i requisiti già previsti, tra cui:

  • cittadinanza UE o titolo di soggiorno idoneo;
  • residenza in Italia;
  • età del minore inferiore a tre anni.

Viene inoltre ampliata e sistematizzata la platea dei cittadini extracomunitari beneficiari, includendo diverse tipologie di permessi di soggiorno, anche alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale.
Restano confermate le due modalità di accesso al beneficio:

  • contributo asilo nido, per il rimborso delle rette relative a servizi educativi autorizzati;
  • contributo per supporto domiciliare, destinato a minori affetti da gravi patologie croniche.

Le due misure risultano tra loro alternative per il medesimo anno solare.
Nel dettaglio:

  • per “asili nido pubblici” si intendono le strutture educative gestite da Amministrazioni pubbliche individuate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, destinate ai bambini fino al compimento dei tre anni di età, disciplinata dal legislatore nazionale, regionale e locale che definisce i principi generali e le modalità di gestione, ammissione e funzionamento delle strutture;
  • per “asili nido privati autorizzati” si intendono le strutture in possesso dell’autorizzazione all’apertura e al funzionamento da parte della Regione o Ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità, previsti dalle vigenti normative nazionali e locali, ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido. Considerata la variegata offerta di servizi integrativi sul territorio nazionale, si chiarisce che la struttura deve essere in possesso del provvedimento di autorizzazione rilasciato dell’Ente locale competente alla verifica degli elementi necessari allo svolgimento del servizio educativo, quali la presenza del progetto pedagogico ed educativo, la connotazione degli ambienti riservati ai vari servizi (ad esempio, standard dimensionali e organizzativi, il rapporto tra numero di bambini ed educatori ecc.), a prescindere quindi dalla mera denominazione della struttura.

Elemento centrale della riforma è l’introduzione dell’ISEE per prestazioni familiari “neutralizzato”, ottenuto sottraendo dall’indicatore gli importi percepiti a titolo di Assegno Unico e Universale.
Sulla base di tale parametro, sono ridefiniti gli importi:

  • fino ad € 3.600 annui per i nati dal 2024 con ISEE entro € 40.000;
  • importi differenziati (€ 3.000, € 2.500 o € 1.500) per i nati precedentemente.

La misura mira a rendere il beneficio più equo, evitando sovrapposizioni con altre prestazioni familiari.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite portale INPS (SPID, CIE, CNS) o patronati.
Il contributo non è cumulabile con le detrazioni fiscali per spese di asilo nido ed è fiscalmente esente nella componente relativa al supporto domiciliare.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Venerdì
10/04/2026
FondiFondo A.Pastore: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, TrasportiAziende commercio, trasporto e spedizioneModello PIA – BNL
Venerdì
10/04/2026
FondiFondo M.Besusso: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, TrasportiAziende commercio, trasporto e spedizioneModello C/01 BNL
Venerdì
10/04/2026
FondiFondo M.Negri: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, TrasportiAziende commercio, trasporto e spedizioneModello PIA – BNL
Venerdì
10/04/2026
INPSVersamento dei contributi per i lavoratori domestici relativi al trimestre precedenteDatori di lavoro domesticoInps via telematica – Tramite Conctat Center – Bollettino Mav
Giovedì
16/04/2026
INPSVersamento contributo Tfr al Fondo di TesoreriaDatori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addettiModello F 24 on line
Giovedì
16/04/2026
INPSVersamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoriaCommittentiModello F 24 on line
Giovedì
16/04/2026
INPSVersamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedenteDatori di lavoroModello F 24 on line
Giovedì
16/04/2026
INPSVersamento contributo fondo di integrazione salarialeDatori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J)Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens
Giovedì
16/04/2026
INPS ex ENPALSVersamento contributi previdenziali relativi al mese precedenteAziende dei settori dello spettacolo e dello sportModello F 24 on line
Giovedì
16/04/2026
IRPEFVersamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedenteSostituti d’impostaModello F 24 on line
Giovedì
16/04/2026
IRPEFVersamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Giovedì
16/04/2026
IRPEFVersamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Giovedì
16/04/2026
INPGIVersamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata)Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratto di collaborazioneModello F24/Accise
Lunedì
20/04/2026
FondiPrevindapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscrittiAziende Piccola Media IndustriaModello PREV/1 e versamento su C/C bancario
Lunedì
20/04/2026
FondiPrevindai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscrittiAziende industrialiBonifico bancario – Denuncia telematica al fondo
Lunedì
20/04/2026
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Lunedì
27/04/2026
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Giovedì
30/04/2026
Mod.730A partire dal 30 aprile 2026 l’Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente la dichiarazione 730 precompilata, relativa ai redditi dell’anno precedente, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e autonomoAgenzia delle EntrateProcedura telematica
Giovedì
30/04/2026
Parità di generePresentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile per il biennio 2024-2025Generalità datori con più di 50 dipendentiInvio al MLPS tramite portale web e in copia alle Rsa
Giovedì
30/04/2026
INPS ex ENPALSDenuncia contributiva mensile unificata (Uniemens)Aziende settori sport e spettacoloProcedura telematica
Giovedì
30/04/2026
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Giovedì
30/04/2026
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser

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