3° Contenuto Riservato: Circolare per il Cliente del 19 novembre 2025, n. 293

CIRCOLARE PER IL CLIENTE

A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 19 NOVEMBRE 2025

IN BREVE

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI LAVORO

Siglato l’Accordo di rinnovo del CCNL dirigenti delle aziende del terziario

Accordo 5 novembre 2025

In data 5 novembre 2025 è stata sottoscritta – tra la Confcommercio-Imprese per l’Italia e Manageritalia – l’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.
Con riferimento al Trattamento economico, è stato definito un aumento mensile lordo a regime pari a 800 euro, suddiviso in tre tranche:

  • € 320 dal 1° gennaio 2026€ 320 dal 1° gennaio 2026,
  • € 260 dal 1° gennaio 2027,
  • € 220 dal 1° gennaio 2028.

I suddetti aumenti retributivi andranno ad incrementare il minimo contrattuale mensile.
Tali incrementi non possono essere computati in riduzione o a compensazione di trattamenti individuali già in essere, con la sola eccezione delle somme erogate, successivamente al 31 luglio 2025, a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali o espressamente concesse al fine di garantire il recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni.

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CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI LAVORO

Rinnovato il CCNL Lavoro domestico

Accordo 28 ottobre 2025

In data 28 ottobre 2025 è stata sottoscritta da Fidaldo, Domina e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs, Federcolf l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL che disciplina il rapporto del lavoro domestico.
Il contratto – che decorre dal 1° novembre 202 fino al 31 ottobre 2028 – prevede le seguenti novità di natura economica.
Per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A, è previsto l’aumento di € 100,00, con i seguenti importi mensili e relative decorrenze:

  • € 40, dal 1° gennaio 2026;
  • € 30, dal 1° gennaio 2027;
  • € 15, dal 1° gennaio 2028;
  • € 15, dal 1° settembre 2028

A tali importi, va aggiunta la rivalutazione ISTAT.
Per tutti gli altri livelli/ tabelle l’aumento è riproporzionato con le stesse modalità.
L’indennità mensile di cui alla tabella L del CCNL viene aggiornata ad € 30,00 mensili, dal 1° gennaio 2026.
Relativamente alla parte normativa, è prevista la possibilità per ciascun genitore di astenersi dal lavoro:

  • per un periodo non superiore a quattro mesi senza soluzione di continuità per la madre e senza maturazione di alcun istituto retributivo diretto e indiretto;
  • per un periodo non superiore a quattro mesi senza soluzione di continuità per il padre, trascorso il periodo di congedo di paternità, e senza maturazione di alcun istituto retributivo diretto e indiretto.

Al lavoratore padre spettano 2 giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale

INPS, Messaggio 6 novembre 2025, n. 3344

L’INPS – con Messaggio del 6 novembre 2025, n. 3344 – ha fornito le corrette indicazioni in merito agli incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale.
Al datore di lavoro che costituisce la nuova impresa spetta un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite di un importo annuo pari ad € 3.500 per lavoratore.
L’esonero contributivo spetta altresì per ulteriori dodici mesi nel limite di importo annuo pari ad € 2.000 per lavoratore.
Ai fini dell’esatta individuazione dei destinatari della misura in argomento, ai datori di lavoro interessati, a seguito della specifica comunicazione effettuata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, viene attribuito dall’Istituto il codice di autorizzazione (CA) “2L”, che assume il seguente significato: “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/24 art. 4-ter”.
L’attribuzione del suddetto CA viene effettuata dall’Istituto per il periodo di spettanza dell’esonero in argomento, come comunicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a seguito della stipula dell’accordo.

Richiesta di incentivi occupazionali: aggiornamento dichiarazione “de minimis”

INPS, Messaggio 6 novembre 2025, n. 3339

L’INPS – con Messaggio del 6 novembre 2025, n. 3339 – ha ricordato che a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari in materia di aiuti “de minimis”, si è reso necessario aggiornare la modulistica utilizzata dai soggetti aventi diritto per la concessione delle agevolazioni rientranti nel suddetto regime di aiuti.
Rilevato che per i moduli di domanda “de minimis” gestiti tramite il “Portale delle Agevolazioni” sono state già effettuate le modifiche previste per l’adeguamento ai nuovi regolamenti comunitari, la dichiarazione aggiornata con i nuovi riferimenti comunitari e le nuove soglie di concedibilità dell’aiuto può essere utilizzata per le istanze per la concessione di agevolazioni per le quali non è previsto un modulo telematico a supporto.
Il modulo di dichiarazione sugli aiuti “de minimis” è reperibile sul portale dell’INPS www.inps.it, accedendo alla sezione “Moduli”, nella categoria “Aziende e Contributi”, digitando nel campo “Ricerca libera” il codice “SC105”.

INPS, CONTRIBUZIONE

Contratti di solidarietà: istruzioni per la corretta fruizione di sgravi contributivi

INPS, Circolare 14 novembre 2025, n. 143

L’INPS – con Circolare 14 novembre 2025, n. 143– ha fornito le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle imprese che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal MLPS, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’art. 6, D.L. n. 510/1996 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 608/1996), a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2024.
Nel dettaglio, sono destinatarie della riduzione contributiva in argomento le imprese che al 30 novembre 2024 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
Tale beneficio contributivo è cumulabile con l’esonero contributivo, denominato Decontribuzione Sud, ex art. 27, comma 1, D.L. n. 104/2020, ed all’art. 1, comma 161, Legge n. 178/2020.
I datori di lavoro sono tenuti a calcolare e applicare il predetto beneficio contributivo sulla contribuzione datoriale residua, e nei limiti della stessa, che non sia oggetto di esonero ad altro titolo.

INPS, PRESTAZIONI

INPS: le novità sul congedo di paternità obbligatorio alla lavoratrice che riveste il ruolo di genitore intenzionale

INPS, Messaggio 5 novembre 2025, n. 3322

L’INPS – con Messaggio del 5 novembre 2025, n. 3322 – ha ricordato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 115/2025, ha dichiarato illegittimo l’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001 nella misura in cui non riconosceva il congedo di paternità obbligatorio alla lavoratrice che riveste il ruolo di genitore intenzionale all’interno di una coppia di due donne, entrambe registrate come genitori nei registri dello stato civile.
Al riguardo, la caducazione opera dal 24 luglio 2025 (giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale) e si estende ai rapporti non ancora esauriti a tale data.
In tal senso, non possono essere considerati indebiti i periodi di congedo già fruiti – prima del 24 luglio 2025 – dalle lavoratrici rientranti in questo perimetro soggettivo, purché conformi alla disciplina vigente al momento dell’utilizzo.
Le domande di congedo a pagamento diretto, presentate per periodi anteriori al 24 luglio 2025, devono essere riesaminate dalle strutture territoriali INPS su istanza delle lavoratrici, sempre nel rispetto della prescrizione annuale di cui all’art. 6, c. 6, L. n. 138/1943 e del termine di decadenza annuale ex art. 47, c. 3, D.P.R. n. 639/1970.

LAVORO AUTONOMO

Startup University Academy: il nuovo progetto della Regione Lazio

In data 10 novembre 2025 è stato lanciato il progetto “Startup University Academy” promosso dalla Regione Lazio, attraverso Lazio Innova e la rete Spazio Attivo, in collaborazione con Sapienza Università di Roma tramite il suo hub SIEH.
L’iniziativa si sviluppa attraverso tre azioni principali:

  • Lectio imprenditoriali tenute da manager e imprenditori, ovvero incontri e confronti tra studenti universitari e aziende, startupper o investitori per illustrare esperienze di successo, idee innovative, valore e criticità delle iniziative;
  • Maratona di progettazione o hackathon, in cui gruppi di studenti e ricercatori lavorano per creare prototipi, risolvere problemi o sviluppare soluzioni innovative, sulla base di challenge lanciate dalle Aziende. Lo scopo è formare al lavoro di e favorire l’innovazione coniugando le diverse competenze (ingegneristiche, scientifiche, economiche, gestionali);
  • Investor Days in cui studenti, ricercatori e startup incontrano Business Angel e Fondi Venture Capital con Sessioni di Pitch e di confronto.

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

INPS: la Convenzione siglata con il MLPS sul Fondo Nuove Competenze – Competenze per le innovazioni

INPS, Messaggio 12 novembre 2025, n. 3404

L’INPS – con Messaggio del 12 novembre 2025, n. 3404 – ha fornito i primi chiarimenti in merito alla Convenzione siglata con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l’erogazione degli interventi a carico del Fondo Nuove Competenze – Competenze per le innovazioni.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali trasferisce in via preventiva all’Istituto le somme destinate al finanziamento del contributo e, dopo avere individuato i soggetti destinatari dei benefici, inoltra al medesimo la richiesta di erogazione del beneficio.
Lo scambio di dati tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e l’INPS – in relazione ai pagamenti – avviene mediante servizi di cooperazione applicativa basati sullo standard SOAP/XML.

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SICUREZZA SUL LAVORO

In GU le nuove misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

D.L. 31 ottobre 2025, n. 159

Nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2025, n. 254 è stato pubblicato il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
Con riferimento alle politiche attive del lavoro, si segnala l’art. 14 che rende centrale la piattaforma SIISL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La principale innovazione introdotta riguarda l’obbligo dichiarativo a carico dei datori di lavoro privati che intendano beneficiare di agevolazioni contributive. A decorrere dal 1° aprile 2026, qualsiasi richiesta di benefici contributivi finanziati con risorse pubbliche, indipendentemente dalla loro denominazione o natura giuridica, dovrà essere preceduta dalla pubblicazione della posizione di lavoro sul SIISL.
Una seconda rilevante novità concerne la possibilità di effettuare le comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro direttamente tramite il sistema SIISL. Tale facoltà, riconosciuta tanto ai datori di lavoro quanto ai soggetti abilitati ai sensi della legge n. 12/1979 (consulenti del lavoro e altri professionisti), rappresenta un’importante semplificazione procedurale che potrebbe favorire l’integrazione dei diversi sistemi informativi del lavoro. La disposizione non sostituisce gli attuali canali di trasmissione delle comunicazioni obbligatorie, ma si affianca ad essi come modalità alternativa, lasciando agli operatori la scelta dello strumento più funzionale alle proprie esigenze organizzative.

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APPROFONDIMENTI

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI LAVORO

Le novità del CCNL Dirigenti Terziario 2025

In data 5 novembre 2025 è stata sottoscritta – tra la Confcommercio-Imprese per l’Italia e Manageritalia – l’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.
Di seguito, le novità più rilevanti.
Nell’art. 4 del CCNL è stato predisposto un rafforzamento del welfare contrattuale dando così continuità alle previsioni dell’art. 23 del CCNL 12 aprile 2023 e successive modificazioni.
Per il triennio 2026-2028, verrà quindi riconosciuto dalle aziende un credito welfare contrattuale di un valore minimo pari ad € 1.500,00 annui con un impegno delle Parti a continuare ad arricchire progressivamente l’offerta di servizi all’interno della Piattaforma welfare CFMT, così da garantire al dirigente il più ampio sostegno sia nella sfera professionale che in quella privata.
Il successivo art. 4 bis sull’Aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti, politiche attive e outplacement (CFMT), ha ridotto, per le annualità 2026, 2027,2028 ad € 36,00 (€ 18,00 a carico del datore di lavoro ed € 18,00 a carico del datore) il costo di gestione della Piattaforma, attualmente pari ad € 50 annui.
Sulla base del piano di riequilibrio approvato dalla Covip (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione), è stato aggiornato il contributo integrativo aziendale al Fondo Mario Negri.
L’incremento sarà graduale:

  • dal 1° gennaio 2026 salirà al 2,52% (rispetto all’attuale 2,47%);
  • dal 1° gennaio 2027 sarà del 2,57%;
  • dal 1° gennaio 2028 raggiungerà il 2,62%.

Inoltre, è stato concordato un aumento del contributo ordinario a carico del dirigente per la previdenza complementare. A partire dal 1° gennaio 2026, la quota a carico del dirigente passerà dall’1% al 2% della retribuzione convenzionale annua, fissata in € 59.224,54 (art. 27, comma 8).
La quota di compartecipazione a carico del dirigente passerà quindi dagli attuali € 592,25 ad € 1.184,49 annui.
Nell’ambito della garanzia contrattuale che interviene in caso di infortunio professionale ed extra professionale, ai sensi dell’art. 18, comma 7 del CCNL, le Parti hanno concordato di incrementare il premio a carico delle aziende di un importo pari ad € 150,00 annui.
Il premio passerà, quindi, dagli attuali € 410,00 ad € 560,00 annui per assicurato.
È stata anche introdotta una franchigia che verrà applicata ai rimborsi relativi ad infortuni extra professionali di lieve entità.
È stata rimodulata la normativa contrattuale che disciplina le agevolazioni contributive anche al fine di incentivare l’inserimento di dirigenti all’interno delle PMI, modificando i commi dall’1 al 3 dell’articolo 30 del CCNL 12 aprile 2023.
In particolare, per garantire equità e sostenibilità, e con l’obiettivo di incentivare l’inserimento di dirigenti all’interno delle PMI, sono state rimodulate e semplificate le agevolazioni contributive applicate dal Fondo Mario Negri e dall’Associazione Antonio Pastore, che non seguono più il criterio temporale legato all’età anagrafica del dirigente, ma, d’ora in avanti, potranno essere usufruite solo una volta nell’ambito della carriera lavorativa.
I benefici potranno essere, quindi, riconosciuti per un periodo massimo di due anni, elevati a tre anni nel caso di contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 9 dell’Accordo sottoscritto (invecchiamento attivo).
I nuovi criteri delle agevolazioni contributive si applicano anche ai Temporary manager (Dirigente temporaneo) e ai dirigenti privi di occupazione di età non inferiore a 48 anni, mentre rimane in vigore l’agevolazione contributiva in base al reddito.
Per favorire il ricambio generazionale e non disperdere competenze, è stata introdotta una norma sperimentale che permetterà alle aziende di concordare, a condizioni agevolate, la permanenza dei dirigenti senior, per lo svolgimento di funzioni di tutoraggio e mentoring.
Si tratta di una norma volta a reinserire in azienda dirigenti senior che siano cessati per un qualsiasi motivo e che possono stipulare un contratto a termine per le suddette finalità con applicazione delle agevolazioni contributive di cui all’articolo 30, commi dall’1 al 3 del CCNL anche nel caso in cui siano state già utilizzate in precedenti rapporti di lavoro.
Tale agevolazione è riservata a contratti stipulati con dirigenti la cui età anagrafica sia fino a tre anni inferiore rispetto all’età pensionabile di vecchiaia (attualmente pari a 67 anni).
Infine, in caso di cessazione anticipata del contratto a termine, è stato previsto per il dirigente il riconoscimento di uno specifico indennizzo pari alle mensilità che decorrono dalla data di cessazione alla data in cui il contratto di lavoro avrebbe avuto termine.
Le Parti convengono sulla necessità di incentivare l’utilizzo dei percorsi formativi proposti dal CFMT e dei Piani Fondir, stimolando le aziende a favorire la partecipazione dei dirigenti alle attività di aggiornamento professionale, anche tramite il riconoscimento di permessi retribuiti, in considerazione del sostegno che da ciò deriverebbe alla modernizzazione dei processi interni aziendali, potendo contare su manager aggiornati e gratificati nella loro crescita professionale.
È stato quindi introdotto un impegno per i datori a sostenere anche iniziative di auto-formazione.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, la tutela contrattuale finalizzata alla ricollocazione dei dirigenti viene estesa a tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro (escluse le dimissioni volontarie e le cessazioni per giusta causa), con contestuale riduzione del contributo aziendale dovuto al CFMT al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che passa dagli attuali € 2.500,00 ad € 2.000,00, importo che si ritiene possa garantire l’inserimento a piani di supporto all’employability dei dirigenti.

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Fondo Nuove Competenze: al via la Convenzione MLPS/INPS

L’INPS – con Messaggio del 12 novembre 2025, n. 3404 – ha fornito i primi chiarimenti in merito alla Convenzione siglata con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l’erogazione degli interventi a carico del Fondo Nuove Competenze – Competenze per le innovazioni.
Per il trasporto delle comunicazioni dei servizi si utilizza il protocollo sicuro HTTPS/TLS; l’autenticazione ai servizi è basata sullo schema SSL client authentication mediante certificati digitali.
Per la disposizione e il monitoraggio dello stato dei pagamenti, l’Istituto mette a disposizione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali le funzionalità per:

  • la trasmissione delle richieste di disposizione dei pagamenti comprensive di tutte le informazioni necessarie all’erogazione, fra le quali i dati del beneficiario, le coordinate di pagamento, l’importo da erogare e la causale di pagamento;
  • la verifica dell’esito della disposizione di pagamento e, in caso di esito negativo, il dettaglio della motivazione che ha determinato lo scarto;
  • l’annullamento degli eventuali pagamenti erroneamente disposti. Tale funzionalità è attivabile per le sole disposizioni non ancora trasmesse dall’INPS alla Banca d’Italia.

Previa verifica della disponibilità della provvista occorrente per il pagamento del contributo, l’Istituto provvede all’emissione del pagamento sulla base dei dati trasmessi dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, senza svolgere ulteriori verifiche, se non quella relativa alla corrispondenza della titolarità dei conti correnti indicati nel flusso di pagamento.
Al riguardo, è opportuno ricordare che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con decreto del 10 ottobre 2024, pubblicato nella sez. “pubblicità legale” in data 26 novembre 2024 – ha reso note le disposizioni attuative della terza edizione del Fondo Nuove Competenze: in data 05 dicembre 2024, è stato pubblicato l’Avviso “Fondo nuove competenze – Competenze per le innovazioni”.
Successivamente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con decreto direttoriale del 23 maggio 2025, prot. n. 243 – ha incrementato di 318,8 milioni di euro l’iniziale stanziamento della terza edizione del Fondo Nuove Competenze, facendolo “salire” fino ad un miliardo e 49 milioni di euro.
La finalità del FNC (terza edizione) è quella di promuovere un capitale umano in grado di rispondere all’accelerazione della domanda di digitalizzazione, sostenibilità ambientale, efficientamento energetico e più in generale di innovazione, agendo su più fronti:

  • offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato del lavoro;
  • sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali;
  • intervenendo qualora emerga un bisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico ovvero conseguente al ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.

Possono accedere al FNC:

  • datori di lavoro privati,
  • le società a partecipazione pubblica, ex D.Lgs. n. 175/2016,
  • le Agenzie di somministrazione (qualora i lavoratori interessati siano soggetti in somministrazione),

a patto che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori secondo quanto previsto nell’Avviso.
I datori di lavoro:

  • devono essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;
  • non devono trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni;
  • in caso di accertamento di un debito in capo all’azienda nei confronti di MLPS, si provvederà alla compensazione delle somme dovute.

Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono essere sottoscritti a partire dal 26 novembre 2024, dalle rappresentanze sindacali operative in azienda e, in assenza di rappresentanze interne, anche da rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Tali accordi devono contenere i seguenti elementi minimi:

  • i fabbisogni di accrescimento delle competenze dei lavoratori;
  • i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze;
  • il numero complessivo, il CF dei destinatari e la relativa Regione, o Provincia autonoma, sede di lavoro dei dipendenti coinvolti nell’intervento;
  • il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze;
  • l’eventuale coinvolgimento nei percorsi formativi di soggetti diversi dai lavoratori dipendenti;
  • specifica se istanza singola, di Filiera formativa o Sistema formativo.

Il lavoratore, anche in somministrazione, inserito nel percorso di sviluppo delle competenze, per tutto il periodo di svolgimento della formazione, sia nelle stesse giornate sia in giornate diverse da quelle destinate alle attività formative, non può essere destinatario di trattamenti di sostegno al reddito e all’occupazione che prevedano la riduzione dell’orario di lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo: CIGO; CIGS; CIGD; contratti di solidarietà, FIS).
Il Fondo Nuove Competenze finanzia parte del costo orario dei lavoratori che, in coerenza alle intese di rimodulazione sottoscritte tra datori di lavoro e parti sindacali, sono coinvolti in percorsi formativi secondo le seguenti modalità:

  1. la retribuzione oraria, al netto degli oneri di cui alla successiva lett. b) a carico del lavoratore, è finanziata dal FNC per un ammontare pari al 60% del totale;
  2. gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per l’intero, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi a qualsiasi titolo fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al FNC o al mese di inizio formazione nei casi previsti alle successive lett. d) ed e);
  3. la quota di retribuzione finanziata di cui alla lettera a) è pari all’80% in caso di interventi effettuati dai Sistemi formativi;
  4. la quota di retribuzione finanziata di cui alla lettera a) è pari al 100% nel caso di disoccupati da almeno 12 mesi, assunti con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato successivamente al 26 novembre 2024 e prima dell’avvio della formazione;
  5. la quota di retribuzione finanziata di cui alla lettera a) è pari al 100% nel caso di lavoratori assunti, successivamente al 26 novembre 2024 e prima dell’avvio della formazione, con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (le ore di formazione finanziate con il presente Avviso non potranno coincidere con le ore di formazione interna così come identificata dal decreto ministeriale del 12 ottobre 2015);
  6. in caso di accordi che prevedano la partecipazione al progetto formativo, oltre che di propri lavoratori, anche di disoccupati che siano stati preselezionati dal datore di lavoro, e qualora almeno il 70% di tali soggetti siano assunti, con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato, dopo la conclusione della formazione ed entro la presentazione della richiesta di saldo, il datore di lavoro riceverà un contributo di € 800,00 per ogni disoccupato assunto. Tale contributo sarà distribuito in incremento della quota di retribuzione finanziata dal Fondo di cui alla lettera a) o c), sugli altri lavoratori dell’azienda, nel limite massimo del 100% del costo del lavoro dei lavoratori partecipanti al progetto formativo. In fase di presentazione dell’istanza il datore di lavoro è tenuto a individuare i dipendenti e i partecipanti alla formazione preselezionati;
  7. in caso di progetti formativi che prevedano la formazione di disoccupati per la loro successiva assunzione, che dovrà essere posta in essere dopo la conclusione della formazione ed entro la presentazione della richiesta di saldo, con contratto stagionale della durata di almeno 120 giorni, nei settori turismo e agricoltura, come da codici ATECO è riconosciuto un bonus pari ad € 300,00 per l’assunzione di ciascun disoccupato. In questo caso, la durata minima della formazione per ciascun soggetto è di 20 ore.

SICUREZZA SUL LAVORO

Come cambiano alcune disposizioni in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro

Nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2025, n. 254 è stato pubblicato il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
Le norme incentivano le misure di riduzione degli infortuni sul lavoro e premiano i datori di lavoro virtuosi, potenziando al contempo le attività di vigilanza e l’apparato sanzionatorio.
In particolare, si prevede:

  • la revisione delle aliquote INAIL e contributi agricoli. A partire dal 1° gennaio 2026, si autorizza l’INAIL alla revisione delle aliquote per l’oscillazione in bonus per andamento infortunistico e dei contributi in agricoltura, con l’obiettivo di premiare le imprese che dimostrano un andamento positivo in materia di sicurezza. Sono, inoltre, introdotte specifiche cause di esclusione dal bonus;
  • l’adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Le imprese dovranno dimostrare l’assenza di condanne penali o sanzioni amministrative in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli ultimi tre anni. A queste imprese virtuose verrà riservata una quota delle risorse programmate dell’INAIL;
  • il subappalto e strumenti digitali. Il decreto legge orienta l’attività di vigilanza dell’INAIL in modo mirato nei confronti dei datori di lavoro che ricorrono allo strumento del subappalto (pubblico e privato). Contestualmente, vengono introdotte disposizioni specifiche per il badge di cantiere e la patente a crediti, prevedendo la precompilazione della tessera digitale con i dati identificativi dei lavoratori assunti tramite la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa). Inoltre, si individueranno gli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato (oltre al settore edile);
  • il potenziamento dell’apparato ispettivo e promozionale.

Il dettato normativo, inoltre, interviene in modo incisivo anche sulla formazione e sulla tutela specifica, prevedendo, tra l’altro:

  • il rafforzamento della formazione per RLS. L’obbligo di aggiornamento periodico dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) viene esteso anche alle imprese con meno di 15 dipendenti, garantendo una formazione costante in tutti gli ambiti lavorativi. Inoltre, si innalza il livello qualitativo degli enti accreditati che erogano la formazione in materia, demandando a un accordo Stato-Regioni l’individuazione di criteri e requisiti di accreditamento;
  • la tutela assicurativa INAIL per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro, estendendo la copertura anche agli infortuni occorsi nel tragitto casa-lavoro e viceversa. Si introduce a carico dell’INAIL una borsa di studio per alunni e studenti superstiti di persone decedute per infortuni sul lavoro o malattie professionali;
  • linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (near miss) da parte delle imprese con più di 15 dipendenti. Strumenti di incentivazione economica e premiale saranno individuati per le imprese che adottano modelli organizzativi avanzati di gestione della sicurezza e di tracciamento dei mancati infortuni;
  • visite mediche aggiuntive. In relazione alle attività ad alto rischio di infortuni, si introduce una nuova tipologia di visita medica nei confronti del lavoratore qualora vi sia il ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche.

Introdotta, inoltre, una tessera di riconoscimento elettronica, obbligatoria per tutte le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto o subappalto, pubblico o privato. La tessera, prevista dall’art. 18, comma 1, lett. u) e dall’art. 26, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008, sarà dotata di codice univoco anticontraffazione e potrà essere utilizzata come badge identificativo digitale.
Le imprese dovranno rendere disponibile la tessera anche in formato elettronico, attraverso strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), già utilizzata per la gestione delle offerte di lavoro. Inoltre, per i lavoratori assunti tramite offerte pubblicate sul SIISL, la tessera digitale sarà prodotta automaticamente e precompilata, con possibilità per il datore di lavoro di completare i dati mancanti.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dovrà emanare un decreto attuativo per definire:

  • le modalità operative di rilascio e gestione della tessera digitale;
  • le misure di sicurezza e controllo nei cantieri;
  • i sistemi di monitoraggio dei flussi di manodopera mediante tecnologie avanzate;
  • la tipologia di informazioni trattate, nel rispetto della normativa privacy.

Il decreto legge potrà, inoltre, individuare ulteriori settori ad alto rischio nei quali estendere l’obbligo di tessera di riconoscimento, sulla base della classificazione INAIL e previo confronto con le parti sociali.
Il decreto legge n. 159/2025 interviene, infine, anche sul sistema della patente a crediti previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, modificando l’art. 27 e alcuni allegati. Con l’introduzione del nuovo comma 7-bis, viene previsto che, nei casi di lavoro irregolare (numero 21 dell’allegato I-bis), la decurtazione dei crediti avvenga automaticamente al momento della notificazione del verbale di accertamento da parte degli organi di vigilanza.
A tal fine, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro potrà utilizzare le informazioni contenute nel Portale Nazionale del Sommerso (PNS), in modo da rendere immediato e tracciato l’impatto delle violazioni sul punteggio delle imprese.
Il provvedimento introduce inoltre l’obbligo per le Procure della Repubblica di trasmettere tempestivamente all’INL le informazioni necessarie per l’adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca, valorizzando la collaborazione tra autorità giudiziaria e amministrativa.
Un’ulteriore modifica riguarda l’aumento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 27, comma 11, che passa da € 6.000 ad € 12.000, segno di un inasprimento volto a scoraggiare comportamenti elusivi e a rafforzare l’efficacia deterrente del sistema.
Le nuove decurtazioni dei crediti si applicheranno agli illeciti commessi a partire dal 1° gennaio 2026, mentre per le violazioni antecedenti continueranno a valere le regole previgenti.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Giovedì
20/11/2025
ENASARCOVersamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel 3° trimestre 2025Soggetti preponenti nel rapporto di agenziaRid bancario
Giovedì
20/11/2025
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Martedì
25/11/2025
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Lunedì
01/12/2025
FondiFasi: versamento contributi trimestrali Dirigenti aziende industrialiDatori di lavoro aziende industrialiBollettino Bancario – RID
Lunedì
01/12/2025
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser
Lunedì
01/12/2025
INPS ex EnpalsDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviAziende settori sport e spettacoloTrasmissione telematica
Lunedì
01/12/2025
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica

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