3° Contenuto Riservato: Circolare per il Cliente del 3 dicembre 2025, n. 294

CIRCOLARE PER IL CLIENTE

A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 3 DICEMBRE 2025

IN BREVE

DIRITTO DEL LAVORO

Al via le domande di sostegno per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo

D.Dirett. 13 novembre 2025, prot. n. 261768

Il Ministero del Turismo – con il Decreto del Direttore Generale del 13 novembre 2025, prot. n. 261768 – ha definito i termini, le modalità e le procedure operative, per l’accesso ai contributi destinati al sostegno dei costi di locazione degli alloggi per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo.
La misura di sostegno è stata prevista dall’art. 14, decreto-legge n. 95/2025 che, “al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e di garantire positive ricadute sociali, economiche e occupazionali per le categorie e per i territori interessati”, dispone per gli anni 2025, 2026 e 2027, l’erogazione di contributi volti a sostenere:

  • investimenti per la creazione, riqualificazione e ammodernamento degli alloggi, anche sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, destinati a condizioni agevolate ai lavoratori;
  • costi di locazione degli alloggi.

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IMPOSIZIONE FISCALE

I chiarimenti dell’AE sul trattamento fiscale del riscatto di un fondo di previdenza complementare da un residente a Singapore

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 26 novembre 2025, n. 296

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 26 novembre 2025, n. 296 – ha chiarito, anche alla luce di quanto previsto dal Commentario OCSE, la corretta tipologia di trattamento fiscale da applicare in caso di liquidazione dell’intera posizione maturata presso un fondo di previdenza complementare italiano da parte di un contribuente italiano residente fiscalmente a Singapore.
Nel dettaglio, trattandosi di un soggetto che ancora non ha raggiunto il requisito anagrafico previsto dalla normativa italiana per il pensionamento, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il riscatto anticipato non costituisce una pensione ai sensi dell’articolo 17 della Convenzione Italia-Singapore e quindi gli importi rientrano nell’ambito dell’articolo 14 (tassazione dei redditi da lavoro subordinato).
Pertanto, tali somme sono imponibili in Italia, con eventuale risoluzione della doppia imposizione da parte di Singapore (art. 22 della Convenzione).

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INCENTIVI ALLE AZIENDE

Assunzione nei settori strategici: i chiarimenti INPS sull’esonero contributivo

INPS, Circolare 27 novembre 2025, n. 147

L’INPS – con Circolare 27 novembre 2025, n. 147– ha illustrato l’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che avviano un’attività imprenditoriale operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, ex art. 21, D.L. n. 60/2024, fornendo alcune indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.
Il rapporto di lavoro (attivato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025) deve essere a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, part time e full time.
Non sono incentivabili i rapporti di lavoro in apprendistato, ex D.Lgs. n. 81/2015, né quelli di lavoro domestico.
L’esonero è riconosciuto, per un periodo al massimo pari a 36 mesi (e comunque, non oltre il 31 dicembre 2028), nella misura totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite massimo di importo pari ad euro 800 su base mensile.
Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma compatibili, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4 , D.Lgs. n. 216/2023 (maxideduzione del costo del lavoro).
Le “nuove” imprese avviate possono richiedere all’INPS un contributo per l’attività pari ad euro 500 mensili per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Tale contributo è erogato dall’INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata.

Al via l’utilizzo del Fondo per le PMI dell’indotto ILVA

MIMIT/MEF D.M. 6 novembre 2025

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – con decreto interministeriale 6 novembre 2025 – ha stabilito le modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo a sostegno delle imprese dell’indotto della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese destinatarie, all’importo massimo del contributo concedibile, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato di cui all’art. 1, comma 201, legge n. 207/2024, ai criteri e alle modalità di accesso.
Le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui al decreto sono pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Il contributo assume la forma del contributo a fondo perduto ed è concesso nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Il contributo concedibile a ciascun soggetto beneficiario è determinato in una quota fissa pari ad € 20.000,00.

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INPS, PRESTAZIONI

Al via il contributo economico per l’avvio di un’attività imprenditoriale nei settori strategici

INPS, Circolare 28 novembre 2025, n. 148

L’INPS – con Circolare 28 novembre 2025, n. 148 – ha fornito le istruzioni amministrative per usufruire del contributo economico pari ad euro 500 mensili, per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, destinato alle imprese avviate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 nei settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.
Il contributo in specie, ex art. 21, comma 3, D.L. n. 60/2024 è riservato alle persone disoccupate che non hanno ancora compiuto i 35 anni di età.
Le domande devono essere inoltrate all’Istituto esclusivamente in modalità telematica.
Nell’ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale sia antecedente alla data del 28 novembre 2025, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre dalla suddetta data.
Appare opportuno ricordare che l’INPS – con Circolare 27 novembre 2025, n. 147 – ha illustrato l’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che avviano un’attività imprenditoriale operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, ex art. 21, D.L. n. 60/2025, fornendo alcune indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.
Il rapporto di lavoro (attivato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025) deve essere a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, part time e full time.
Non sono incentivabili i rapporti di lavoro in apprendistato, ex D.Lgs. n. 81/2015, né quelli di lavoro domestico.
L’esonero è riconosciuto, per un periodo al massimo pari a 36 mesi (e comunque, non oltre il 31 dicembre 2028), nella misura totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite massimo di importo pari ad euro 800 su base mensile.

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri: in GU le nuove disposizioni 

Legge 1 dicembre 2025, n. 179 

Nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2025, n. 279 è stata pubblicata legge 1° dicembre 2025, n. 179, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio”.
Di seguito le novità più rilevanti declinate nella disposizione in specie:

  • il termine entro il quale, dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, il datore di lavoro deve confermare la richiesta è elevato da 7 a 15 giorni;
  • il termine per la stipula del contratto di soggiorno del lavoratore straniero, decorrente dalla data di ingresso nel territorio nazionale, è elevato da 8 a 15 giorni;
  • stabilita la modalità della precompilazione della domanda di nulla osta al lavoro, come fase propedeutica. All’Ispettorato Nazionale del Lavoro è riconosciuta la possibilità di effettuare verifiche preventive sulle domande, comprendendo datori di lavoro o organizzazioni datoriali potenzialmente escluse dagli ingressi;
  • confermato il limite massimo di 3 richieste di nulla osta per datori privati, salvo eccezioni tramite organizzazioni rappresentative o professionisti abilitati;
  • estesa, fino al 2028, la possibilità di ingressi senza quota (extra-flusso) di cittadini stranieri da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria (tali ingressi sono destinati anche all’assistenza di bambini da 0 a 6 anni, oltre che persone ultraottantenni o disabili);
  • la durata dei permessi di soggiorno rilasciati a vittime della tratta, grave sfruttamento o intermediazione illecita viene elevata da 6 a 12 mesi, con possibilità di proroga, per favorire l’inserimento socio-lavorativo. Tali soggetti possono accedere anche all’Assegno di inclusione, con condizioni più favorevoli;
  • il termine per il rilascio del nulla osta di ricongiungimento familiare è esteso da 90 a 150 giorni;
  • eliminato l’obbligo che la domanda di visto di ingresso sia corredata dalla conferma di assunzione del datore, per soggetti formati all’estero. Il termine per presentare la domanda di visto dopo il completamento della formazione nei Paesi d’origine è prorogato da 6 a 12 mesi, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2027.

In GU le disposizioni inerenti all’ingresso in Italia per lavoro subordinato ai discendenti di cittadini italiani da 7 Paesi

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, D.M. 17 novembre 2025

Nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2025, n. 273 è stato pubblicato il decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 17 novembre 2025, recante “Individuazione degli Stati di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana ai cui cittadini, se discendenti di cittadino italiano, e’ consentito l’ingresso e il soggiorno in Italia per lavoro subordinato al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.
Il provvedimento in specie individua gli Stati di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana.
Si tratta di Paesi in cui, al 31 dicembre 2024, risiedono più di 100.000 cittadini italiani iscritti nell’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), ovvero:

  • Argentina,
  • Brasile,
  • Stati Uniti d’America,
  • Australia,
  • Canada,
  • Venezuela,
  • Uruguay.

Restano invece esclusi, seppur proposti, Sudafrica, Messico, Perú e Cile.

LAVORO AUTONOMO

Invitalia: al via la piattaforma per le nuove imprese a tasso zero

MIMIT, Comunicato 22 novembre 2025

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – con comunicato del 22 novembre 2025 – ha reso noto che sono ancora disponibili i 15 milioni di euro di agevolazioni destinati alla misura “Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero”, rifinanziata attraverso la legge n. 206/2023.
Il provvedimento, a cui erano stati assegnati, nel 2021, 100 milioni di euro di risorse PNRR (Decreto interministeriale 24 novembre 2021) ha come obiettivo quello di rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e giovani e favorire lo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale.
L’accesso ai contributi è riservato alle micro e piccole imprese costituite da non più di 60 mesi e in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e quote di partecipazione, da donne, e alle persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa.
Le iniziative ammesse devono riguardare:

  • produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli;
  • fornitura di servizi alle imprese e alle persone, compresi quelli afferenti all’innovazione sociale;
  • commercio di beni e servizi;
  • turismo, incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza.

Le agevolazioni saranno erogate sotto forma di finanziamento agevolato, a tasso zero, della durata massima di dieci anni e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivo non superiore al 90% della spesa ammissibile che è di:

  • € 1.500.000 per le imprese costituite da non più di 36 mesi
  • € 3.000.000 per le imprese costituite da più di 36 mesi e da non più di 60 mesi.

STAGE E TIROCINI

Programma GOL: la nuova Convenzione tra la Regione Sicilia ed INPS per i tirocini

INPS, Messaggio 17 novembre 2025, n. 3452

L’INPS – con Messaggio del 17 novembre 2025, n. 3452 – ha informato che, attraverso la delibera del CdA 2 luglio 2025 n. 113, è stata adottata una convenzione con la Regione Sicilia per l’erogazione delle indennità di tirocinio previste dal Piano Attuativo Regionale (PAR) del programma GOL – Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, nell’ambito del PNRR.
La Convenzione, operativa dal 10 settembre 2025 fino al 31 dicembre 2026, prevede che l’INPS gestisca il pagamento di 4.310.062,24 eurocomplessivi, in favore dei beneficiari dei tirocini formativi extracurriculari del “Percorso 4” del PAR GOL Sicilia.
La Convenzione prevede che:

  • la Regione Sicilia trasferisca preventivamente le risorse finanziarie all’INPS e individui i beneficiari;
  • l’INPS si occupi dell’erogazione materiale degli importi ai tirocinanti, applicando le ritenute fiscali come sostituto d’imposta;
  • ci sia un rimborso di € 5,26 per ogni pagamento effettuato, più una quota una tantum di € 3.439,80 per il supporto informatico.

Le indennità vengono erogate mediante un sistema informatizzato, che prevede:

  • la trasmissione dei file xml da parte della Regione con le richieste di pagamento;
  • la validazione delle domande da parte delle strutture territoriali INPS;
  • i controlli automatici su beneficiari, IBAN e congruità degli importi;
  • il pagamento diretto ai tirocinanti con bonifico SEPA o domiciliato.

APPROFONDIMENTI

DIRITTO DEL LAVORO

Le agevolazioni per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo

Il Ministero del Turismo – con decreto del 18 settembre 2025 – ha, poi, individuato i costi ammissibili, i beneficiari e i criteri finalizzati a garantire agli operatori del comparto turistico-ricettivo, soluzioni abitative a condizioni agevolate per i lavoratori del settore.
beneficiari dei contributi sono gli operatori che esercitano attività di impresa nel settore turistico-ricettivo, identificati dai codici Ateco presenti nella tabella 1 allegata al Decreto del 18 settembre 2025:

  • attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;
  • altre attività di servizi;
  • attività artistiche, sportive e di divertimento.

Le imprese dovranno essere proprietarie dell’immobile oggetto dell’investimento, oppure disporre dell’immobile anche attraverso un contratto di locazione e con espresso consenso da parte del proprietario.
L’immobile dovrà essere destinato ad esclusivo utilizzo dei dipendenti presso le strutture turistico-ricettive, inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per un periodo non inferiore a nove anni successivi al completamento dell’investimento. Il canone di locazione applicato ai dipendenti dovrà essere “inferiore di almeno il 30% rispetto al valore medio di mercato riferito all’ambito territoriale”.
Le imprese dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere iscritti al Registro delle imprese, alla data di presentazione della domanda, con i codici Ateco richiesti;
  • avere sede legale e operativa in Italia;
  • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
  • trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, nonché ad alcuna procedura concorsuale di cui al decreto legislativo n. 14/2019;
  • non essere destinatari di sanzioni interdittive;
  • essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;
  • essere in regola con la normativa antimafia;
  • non incorrere nell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  • essere in regola con gli obblighi assicurativi per danni derivanti da eventi catastrofali;
  • essere in regola con gli obblighi normativi vigenti in materia di agibilità degli edifici.

Il Decreto Direttore Generale prot. n. 261768/2025 ha, inoltre, previsto che la presentazione delle domande di accesso ai contributi, destinati al sostegno dei costi di locazione degli alloggi per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, dovrà avvenire tramite una procedura informatica, accessibile dal sito web del Soggetto gestore Invitalia.
La piattaforma telematica è attiva dalle ore 12:00 del 21 novembre 2025, alle ore 17:00 del 19 dicembre 2025.
Il legale rappresentante dell’impresa dovrà accedere alla procedura informatica tramite Spid e censire l’impresa tramite un’apposita funzionalità presente nella procedura stessa.
Ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni e i contributi possono riguardare anche diverse unità immobiliari, purché situate nella stessa provincia della struttura turistico-ricettiva, e comunque nel raggio di 40 chilometri dalla stessa.
Per i costi di locazione degli alloggi, l’impresa ha diritto ad un contributo massimo di € 3.000 all’anno per posto letto, diretto alla spesa dei canoni di locazione recanti una riduzione di almeno il 30% del valore medio di mercato, aventi una durata minima di cinque anni e fino ad un massimo di dieci anni.
Il contributo è concesso sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.
Il 14 novembre 2025, il Ministero del Turismo – con il Decreto del Direttore Generale prot. n. 262639 – ha parzialmente modificato il DDG prot. n. 261768/2025, relativamente al criterio F “Certificazioni della parità di genere” di cui all’art. 12, comma 3, del decreto richiamato.

IMPOSIZIONE FISCALE

Riscatto della pensione complementare per il residente all’estero: l’intervento dell’AE

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello n. 296/2025 – ha precisato che il riscatto totale della posizione maturata presso un fondo di previdenza complementare italiano, è imponibile in Italia, anche se il lavoratore ha trasferito la residenza fiscale all’estero.
L’oggetto dell’Interpello verte su un lavoratore italiano che – è iscritto all’AIRE e con la nuova residenza fiscale a Singapore – intende riscattare integralmente la propria posizione maturata presso un fondo pensione italiano (dato che questo lo consente, pur non avendo maturato i requisiti anagrafici), a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con l’azienda in Italia.
L’istante chiede se sia possibile sottoporre l’importo liquidato dal Fondo pensione alla potestà impositiva del Paese di residenza fiscale, ossia Singapore, così come previsto dall’art. 17 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Singapore.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nel richiamare la Circolare n. 24/E/2024 (con la quale si ribadiva che continuava a trovare applicazione la presunzione legale relativa di residenza fiscale in Italia disposta all’articolo 2, comma 2 bis, del TUIR secondo cui, salvo prova contraria, si considerano residenti in Italia anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferitisi negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati nel Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999, tra i quali vi è ricompreso Singapore), ha ricordato che l’art. 3, comma 1, del TUIR, stabilisce che le persone non residenti in Italia sono ivi soggette a tassazione solo per i redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato.
Le prestazioni pensionistiche complementari, comunque erogate, costituiscono un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ex art. 50, comma 1, lettera h-bis, del TUIR.
Tale reddito si considera prodotto in Italia, tra l’altro, qualora sia corrisposto da un soggetto residente nel territorio dello Stato.
La normativa italiana però non può prescindere dal diritto convenzionale che prevale sul diritto interno.
La convenzione sulle doppie imposizioni Italia-Singapore, tuttavia, non fa cenno al riscatto delle posizioni di previdenza complementare.
Ma secondo l’Agenzia delle Entrate è possibile far riferimento al Commentario all’art. 18 del Modello OCSE per stabilire se tali somme, percepite dal lavoratore, possono rientrare nella disposizione sui redditi da lavoro subordinato oppure in quella sulle pensioni, entrambe previste dalla Convenzione Italia-Singapore.
Dalla lettura del citato art. 18 emerge che è possibile considerare una remunerazione analoga a una pensione l’importo reclamabile da parte di un soggetto che ha maturato il diritto ad accedere alla prestazione pensionistica.
Tuttavia, il caso in esame non ricade in tale situazione poiché l’istante ha dichiarato che non ha ancora maturato il requisito anagrafico per accedere alla pensione complementare.
La liquidazione del fondo di previdenza complementare, ricadendo come sopra detto tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, può comunque essere inquadrata tra le altre remunerazioni analoghe ai salari e stipendi e quindi tra i redditi di lavoro subordinato, regolamentati dalla convenzione sulle doppie imposizioni.
Dato che la posizione previdenziale dell’Istante è maturata interamente negli anni in cui questi svolgeva la propria attività lavorativa in Italia, i redditi derivanti dal riscatto sono imponibili nel nostro Paese ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione citata.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’eventuale doppia imposizione che ne dovesse derivare dovrà essere risolta in Singapore ai sensi dell’articolo 22 della Convenzione.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Modalità di utilizzo delle risorse del Fondo a sostegno delle imprese dell’indotto della società ILVA S.p.A

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – con decreto interministeriale 6 novembre 2025 – ha stabilito le modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo a sostegno delle imprese dell’indotto della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese destinatarie, all’importo massimo del contributo concedibile, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato di cui all’art. 1, comma 201 art. 1, comma 201, legge n. 207/2024, ai criteri e alle modalità di accesso.
Possono beneficiare del contributo a fondo perduto le PMI, operanti sull’intero territorio nazionale, che hanno registrato nell’esercizio 2024, più del 50% del fatturato nei confronti delle imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, attraverso la fornitura di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell’attività degli impianti stessi.
Le imprese, alla data di presentazione della richiesta, devono:

  • risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;
  • avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • non incorrere nelle cause di esclusione.

Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:

  • destinatarie di sanzioni interdittive;
  • che si trovano nelle condizioni ostative previste dalla disciplina antimafia;
  • che si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
  • i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

Il MIMIT, decorso il termine finale per la presentazione delle istanze, provvede a comunicare ai soggetti richiedenti il Codice unico di progetto (CUP) e verifica la completezza e la regolarità delle stesse e il possesso dei requisiti di ammissibilità, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente.
Per le istanze per le quali le suddette verifiche si concludono negativamente, ovvero risultino incomplete, il Ministero procede alla trasmissione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Per le istanze per le quali le verifiche si concludono positivamente, il Ministero determina il contributo concedibile, procede, ove necessario, alla verifica dell’assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia e, espletati gli adempimenti connessi al funzionamento del RNA, adotta un provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero (da pubblicare sul sito www.mimit.gov.it).
La pubblicazione del provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni sul sito web del Ministero assolve l’obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari.
Il contributo è erogato dal MIMIT sul conto corrente bancario indicato dal beneficiario nell’istanza, in tre rate annuali di pari importo, compatibilmente con la disponibilità finanziaria.
La prima quota di contributo è erogata, senza necessità di ulteriore richiesta da parte del soggetto beneficiario, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento.
La seconda e la terza quota annuale saranno erogate previa istanza da parte del soggetto beneficiario da trasmettere secondo le modalità ed entro i termini definiti dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.
Il contributo concesso è revocato dal Ministero in misura totale o parziale, qualora:

  • sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti di ammissibilità di cui al presente decreto, ovvero risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
  • risultino false o non conformi le dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario nell’ambito del procedimento;
  • il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi di cui all’art. 9, comma 2, del decreto in oggetto.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Martedi
16/12/2025
INPSVersamento contributo Tfr al Fondo di TesoreriaDatori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addettiModello F 24 on line
Martedi
16/12/2025
INPSVersamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoriaCommittentiModello F 24 on line
Martedi
16/12/2025
INPSVersamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente Datori di lavoroModello F 24 on line
Martedi
16/12/2025
INPSVersamento contributo ordinario fondo di integrazione salarialeDatori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J)Modello F 24 on line
Martedi
16/12/2025
INPS ex ENPALSVersamento contributi previdenziali relativi al mese precedenteAziende dei settori dello spettacolo e dello sportModello F 24 on line
Martedi
16/12/2025
IRPEFVersamento in acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione delTFRSostituti d’impostaModello F 24 on line
Martedi
16/12/2025
IRPEFVersamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedenteSostituti d’impostaModello F 24 on line
Martedi
16/12/2025
IRPEFVersamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Martedi
16/12/2025
IRPEFVersamento addizionale comunale: calcolo del saldo a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno. L’importo sarà trattenuto in 11 rate mensili a decorrere dall’anno successivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale è versata in un’unica soluzione.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Martedi
16/12/2025
INPGIVersamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata)Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratti di collaborazioneModello F24/Accise
Martedi
16/12/2025
INPSVersamento trimestrale dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinatoAziende agricoleModello F 24 on line
Sabato
20/12/2025
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Lunedì
29/12/2025
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleSistema di pagamento PagoPa
Mercoledì
31/12/2025
INPS ex ENPALSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviAziende settori sport e spettacoloTrasmissione telematica
Mercoledì
31/12/2025
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Mercoledì
31/12/2025
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser

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