COMMENTO
DI ANDREA AMANTEA | 18 DICEMBRE 2025
Il D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184 (c.d. “Codice degli incentivi”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2025, ha attenuato gli obblighi in materia di polizze catastrofali ex art. 1, commi 101–111, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) prevedendo che un eventuale inadempimento da parte dell’impresa nella stipula della polizza catastrofale non impedirà l’accesso agli incentivi fiscali c.d. “automatici” e a quelli contributivi. L’esclusione per inadempimento invece continua ad operare per gli incentivi per i quali i connessi progetti/investimenti agevolati sono soggetti a valutazione dell’ente erogatore o del soggetto c.d. Gestore.
L’obbligo di stipula delle polizze catastrofali
Il comma 101 della Legge n. 213/2023, Legge di Bilancio 2024, prevede in capo alle imprese operanti in Italia l’obbligo di stipula di specifiche polizze assicurative a copertura dei danni ai beni aziendali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
A tal fine è stato approvato il D.M. MEF n. 18 del 30 gennaio 2025 (in G.U. n. 48 del 27 febbraio 2025), in vigore dal 14 marzo 2025, che ha definito il Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’art. 1, comma 105, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Ciò in linea con le previsioni di cui al comma 105 della Legge di Bilancio 2024:
Con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui ai commi da 101 a 107, ivi incluse le modalità di individuazionedegli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l’IVASS (…).
| Obbligo stipula polizze catastrofali | ||
| Cosa | Obbligo stipula polizze assicurative per la copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. | |
| Valore da assicurare | Per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall’evento calamitoso. | |
| Soggetti obbligati | Soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritti (compresi imprenditori individuali, imprese artigiane, STP; STA; ecc.). | |
| Decorrenza | Imprese di grandi dimensioni | 31 marzo 2025 |
| Medie imprese | 1° ottobre 2025 (art. 1 D.L. n. 39/2025) | |
| Piccole e microimprese | 31 dicembre 2025 (art. 1 D.L. n. 39/2025) | |
| Imprese della pesca e dell’acquacoltura | 31 dicembre 2025 (comma 1-quater, art. 19 D.L. n. 202/2024) | |
| Verifica dimensioni | Medie imprese | Racc. 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE |
| Piccole e microimprese | Racc. 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE | |
| Grandi imprese | Direttiva delegata (UE) 2023/2775 | |
| Soggetti esclusi | Imprese agricole, art. 2135 c.c., per le quali è previsto il c.d. “Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità” (art. 1, comma 515 ss. della Legge n. 234/2021 – Legge di Bilancio 2022 – vedi D.M. 30 dicembre 2022). Stessa cosa dicasi per professionisti ossia studi professionali posto che è dirimente l’iscrizione al Registro delle imprese da cui deriva l’obbligo assicurativo. | |
Sui termini di decorrenza dell’obbligo ossia sulla data entro la quale le imprese sono tenute ad adempiere alla stipula, c’è da dire che il Consiglio dei Ministri, nella seduta dell’11 dicembre 2025 ha approvato il nuovo Decreto “Milleproroghe” (“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”) intervenendo anche in materia di polizze catastrofali.
In particolare:
- per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, la decorrenza dell’obbligo passa dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026;
- stesso termine varrà per le micro e piccole imprese del settore turistico e della ristorazione.
Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui dall’art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché per le imprese turistico ricettive, il termine previsto dall’art. 1, comma 1, lett. b), del Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 maggio 2025, n. 78, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle piccole e microimprese, è prorogato al 31 dicembre 2026.
Rimane invariata la previsione delle sanzioni per inadempimento post decorrenza dell’obbligo.
Sulle sanzioni, il comma 102 dell’art. 1 della Legge n. 213/2023, stabilisce che:
Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione (…) si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Il MIMIT, con specifiche FAQ in merito, aveva chiarito che ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’art. 1, D.L. n. 39/2025.
A ogni modo, nessun effetto retroattivo può essere associato alle sanzioni, le quali non saranno automatiche post decorrenza dell’obbligo e potranno essere applicate:
- a decorrere dalla data del predetto provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla Legge n. 213/2023nell’ambito della disciplina normativa della specifica agevolazione,
- tenendo conto delle tempistiche recate dall’art. 1, D.L. n. 39/2025 (vedi tabella e novità D.L. “Milleproroghe”).
In virtù delle previsioni di cui al citato comma 102, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in data 25 luglio, ha pubblicato il Decreto (Decreto 18 giugno 2025) con il quale ha individuato gli incentivi di sua competenza il cui riconoscimento è subordinato alla stipula da parte delle imprese beneficiarie, delle polizze catastrofali qui in parola.
Fatta tale doverosa ricostruzione veniamo alle novità introdotte dal D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184 (c.d. “Codice degli incentivi”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2025.
Codice degli incentivi. Disapplicazione sanzioni inadempimento polizze catastrofali
Il nuovo Codice degli incentivi, ha attenuato gli obblighi in materia di polizze catastrofali, prevedendo che un eventuale inadempimento da parte dell’impresa nella stipula della polizza catastrofale non impedirà l’accesso agli incentivi fiscali c.d. “automatici” e a quelli contributivi.
All’art. 9, ferma restando la disciplina delle cause di esclusione definita dal bando in relazione alle finalità e caratteristiche dell’incentivo e del settore del mercato di riferimento, il “Codice” regola le cause di preclusione all’accesso all’agevolazioni.
Tra queste, è citato l’inadempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall’art. 1, comma 101, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Tuttavia, tale esclusione è intercettata ossia disapplicata nel caso di incentivi fiscali richiamati dall’art. 1, comma 2, secondo periodo, e di incentivi contributivi.
Nei fatti, rifacendoci al menzionato art. 1, comma 2 dello stesso Codice, nessuna decadenza o preclusione dall’incentivo opera in capo all’impresa che non stipula la polizza catastrofale se trattasi di:
- agevolazioni che non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative (c.d. “incentivi automatici”),
- ivi comprese quelle rispetto ai quali le verifiche sono circoscritte al rispetto del limite di risorse stanziate, per i quali resta ferma l’applicazione della disciplina di settore, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 19.
La stessa indicazione opera anche per gli incentivi fiscali in materia di accisa, che rimangono disciplinati dalla legislazione di settore.
L’esclusione vale anche per gli incentivi contributivi per i quali comunque la disciplina di cui al Capo III del Codice (“Dell’attuazione degli incentivi”) si applica limitatamente all’art. 16 del Codice, relativa al contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali nel sistema degli incentivi. Ad essi si applicano le disposizioni degli altri capi del Codice in parola.
| Novità polizze catastrofali – codice degli incentivi | |
| Cosa cambia? | Per gli incentivi c.d. automatici (ad esempio Bonus ZES Unica, Credito d’imposta beni strumentali, bonus 5.0, in generale tutti i crediti d’imposta, bonus edilizi, ecc.) la mancata stipula della polizza catastrofale non farà perdere l’agevolazione. La comunicazione all’Agenzia delle Entrate serve solo (per i crediti d’imposta): monitorare la spesa pubblica; applicare eventuale riparto risorse; consentire l’utilizzo in compensazione. Come detto sono altresì esclusi gli incentivi fiscali in materia di accisa e quelli contributivi. |
| Conferme | La mancata stipula della polizza comporterà la decadenza dagli incentivi per i quali è prevista una procedura istruttoria ai fini della valutazione del “progetto/investimento”. Si pensi ad esempio, tanto per citarne alcune, alle agevolazioni “Smart e Start Italia”, “Sostegno autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI”; “contratti di sviluppo”; bando ISI INAIL, la maggior parte dei bandi Regionali, CCIAA; ecc. |
| Decorrenza | 1° gennaio 2026 |
Il nuovo Codice degli incentivi, fatto salvo quanto detto fin qui, si applicherà a tutte le agevolazioni riconosciute in una delle seguenti forme, anche combinate tra di loro nell’ambito di un medesimo incentivo:
- contributo a fondo perduto,
- garanzie su operazioni finanziarie,
- finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili,
- interventi nel capitale di rischio,
- agevolazioni fiscali e contributive,
- altre forme disciplinate dal bando in conformità con la normativa nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalità dell’incentivo.
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 101–111;
- D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184, artt. 1, 9, 16, 19;
- D.L. 31 marzo 2025, n. 39, conv. dalla Legge 27 maggio 2025, n. 78, art. 1;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 30 gennaio 2025, n. 18.
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