3° Contenuto Riservato: Biogas e biometano agricoli: la prevalenza, il forfait e il nodo degli “altri usi”

COMMENTO – AGEVOLAZIONI

DI MARCO BALDIN | 8 OTTOBRE 2026

La produzione di energia da biogas è tra le attività connesse più diffuse nelle imprese agricole, ma il suo regime fiscale poggia su un equilibrio delicato: la prevalenza delle biomasse aziendali, verificata con criteri esposti a contestazione, e una norma, l’art. 1, comma 423, della Legge n. 266/2005, che non ha seguito l’evoluzione del biometano. Con la conversione degli impianti incentivata dal PNRR, il perimetro dell’agevolazione va presidiato con attenzione.

Premessa

L’art. 2135 c.c. distingue le attività agricole principali da quelle connesse e, tra queste ultime, la produzione energetica da fonti rinnovabili agroforestali ha assunto un peso crescente.

Il raccordo fiscale è affidato all’art. 1, comma 423, della Legge n. 266/2005, riscritto dall’art. 1, comma 910, della Legge n. 208/2015: la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali, provenienti prevalentemente dal fondo, costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135, comma 3, c.c. e si considerano produttive di reddito agrario.

La disposizione estende la qualifica alla produzione di carburanti e di prodotti chimici di origine agroforestale, sempre a condizione di prevalenza.

La soglia dei 2.400.000 kWh e il forfait del 25%

Per l’energia elettrica e calorica l’assorbimento nel reddito agrario opera fino a 2.400.000 kWh annui. Oltre tale limite, per le persone fisiche, le società semplici e gli altri soggetti di cui all’art. 1, comma 1093, della Legge n. 296/2006, il reddito è determinato applicando il coefficiente del 25% ai corrispettivi rilevanti ai fini IVA riferibili alla sola componente di valorizzazione dell’energia ceduta, esclusa la quota incentivo, salva l’opzione per il regime ordinario.

Per i carburanti agroforestali non è invece prevista alcuna franchigia: in presenza di prevalenza, l’intera produzione confluisce nel reddito agrario.

Una società semplice agricola produce 6.000.000 kWh da biogas. I primi 2.400.000 kWh (40%) sono assorbiti dal reddito agrario; i restanti 3.600.000 kWh (60%) rientrano nel forfait. Ipotizzando corrispettivi per la componente energia pari a 600.000 euro, la quota riferibile all’eccedenza è di 360.000 euro e il reddito forfetario di 90.000 euro, a prescindere dagli incentivi percepiti.

I tre criteri di verifica della prevalenza

Il presupposto dell’intero regime è che le biomasse impiegate nel digestore provengano prevalentemente dal fondo. La circolare n. 32/E/2009individua criteri differenziati in ragione delle matrici:

  • se i prodotti aziendali e quelli acquistati sono omogenei, il confronto è quantitativo;
  • se le matrici sono diverse ma valorizzabili economicamente, si raffronta il valore normale dei prodotti propri con il costo di quelli acquistati. Quando alcune matrici non sono agevolmente valorizzabili – liquami, letami ed effluenti zootecnici – la prevalenza si verifica “a valle”, confrontando l’energia producibile dalle biomasse aziendali con quella riconducibile ai materiali di terzi.

Un’azienda zootecnica alimenta il digestore con 4.000 tonnellate di insilato di mais proprio (valore normale 45 euro/t, pari a 180.000 euro) e 3.000 tonnellate di sottoprodotti agroindustriali acquistati (costo 50 euro/t, pari a 150.000 euro): la prevalenza per valore è rispettata. Se i reflui della stalla non sono valorizzabili, il confronto si sposta sul piano energetico: con 3.200.000 kWh attribuibili alle matrici aziendali e 2.500.000 kWh a quelle acquistate, il requisito è soddisfatto (56%).

Il rischio dell’accertamento “a tavolino”

Il criterio energetico è il più insidioso in sede di verifica. L’ufficio ricava la resa in kWh per tonnellata da tabelle tecniche di origine eterogenea, in assenza di un riferimento ufficiale univoco, e applica un dato mediano che raramente riflette il singolo impianto.

Se mancano le fatture per i passaggi interni dei prodotti aziendali, la stima si raddoppia: prima la produzione propria, ricostruita da ettari e rese medie (dati ISTAT o di categoria), poi la resa energetica di quel quantitativo.

La difesa passa dalla ricostruzione analitica delle biomasse effettivamente impiegate, inclusi gli stock aziendali come i reflui accumulati in stalla, e dal percorso inverso: partire dal dato certo dell’energia annua prodotta, certificato dalle Dogane, e verificare quale quota sia riconducibile alle matrici del fondo. In subordine, ove si approdi alla tassazione ordinaria ex art. 56 ss. del TUIR, vanno dedotti tutti i costi dell’impianto, compresi quelli assenti dai registri IVA – unici libri obbligatori per le società semplici agricole – quali il personale addetto al digestore, le assicurazioni e gli oneri dei mutui.

Il biometano destinato ad “altri usi”

La conversione degli impianti a biometano, incentivata dal D.M. 15 settembre 2022 nell’ambito del PNRR, apre un problema ulteriore. Il comma 423qualifica come connessa la produzione di “carburanti” di origine agroforestale: il biometano per autotrazione vi rientra senza difficoltà.

Diverso è il caso del biometano immesso in rete per impieghi termici o industriali. La Direttiva UE 2018/2001 (RED II), recepita dal D.Lgs. n. 199/2021, distingue i “biocarburanti”, destinati ai trasporti, dai “combustibili da biomassa”, solidi e gassosi, e la stessa distinzione fondata sull’uso si ritrova nella disciplina delle accise.

Una lettura letterale potrebbe quindi escludere il biometano per altri usi dal perimetro del comma 423, con natura commerciale dell’attività e riflessi a catena sul requisito dell’esercizio esclusivo delle attività ex art. 2135 c.c., sulla qualifica di società agricola e di IAP e sull’opzione catastaledel comma 1093. Il processo produttivo, però, è identico e cambia solo la destinazione finale.

La soluzione più lineare sarebbe integrare il comma 423 con l’espresso richiamo ai “combustibili da biomassa” agroforestali; nell’attesa, l’incertezza grava su chi progetta oggi la conversione.

Riepilogo del regime fiscale ex art. 1, comma 423, Legge n. 266/2005

FattispecieTrattamento
Energia elettrica e calorica fino a 2.400.000 kWh/annoReddito agrario, se rispettata la prevalenza
Energia oltre 2.400.000 kWh/annoForfait 25% sui corrispettivi della componente energia, esclusi gli incentivi; opzione per il regime ordinario
Carburanti agroforestali (biometano per autotrazione)Reddito agrario senza limite quantitativo
Biometano per usi termici o industrialiNon menzionato dal comma 423: qualificazione incerta
Prevalenza non rispettataReddito d’impresa ex art. 56 TUIR, con deduzione analitica di tutti i costi

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