COMMENTO
DI STEFANO SETTI | 28 APRILE 2026
L’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico quali PayPal, SumUp e POS rappresenta ormai una prassi consolidata per le imprese. Tuttavia, le commissioni applicate da tali operatori, spesso stabiliti all’estero, pongono rilevanti questioni in ambito IVA. Con il presente contributo si vuole analizzare in modo operativo il trattamento IVA di tali commissioni, alla luce dell’art. 10 e dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, nonché dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate (in particolare Risposta ad interpello n. 91/2020).
La digitalizzazione dei sistemi di pagamento
Negli ultimi anni, la progressiva digitalizzazione dei sistemi di pagamento ha portato imprese e professionisti a utilizzare con sempre maggiore frequenza strumenti come PayPal, POS e piattaforme fintech quali SumUp.
Questi strumenti consentono una gestione più efficiente e immediata degli incassi, soprattutto nei contesti e-commerce e nei servizi al pubblico.
Tuttavia, dietro l’apparente semplicità operativa, si nasconde una disciplina IVA articolata, che richiede attenzione, soprattutto quando il fornitore del servizio è un soggetto estero.
Natura delle commissioni: operazioni esenti IVA
Le commissioni applicate da operatori di pagamento devono essere qualificate, sotto il profilo IVA, come prestazioni di servizi finanziari.
In base all’art. 10, comma 1, n. 1, del D.P.R. n. 633/1972, tali servizi sono esenti da IVA, in quanto riconducibili ad operazioni bancarie e finanziarie.
Questa qualificazione è coerente anche con la normativa unionale, che all’art. 135 della Direttiva n. 2006/112/CE include tra le operazioni esenti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro.
Ne consegue che le commissioni PayPal, POS o SumUp:
- non scontano IVA;
- ma non sono, per questo, prive di rilevanza fiscale.
Territorialità e reverse charge: il nodo centrale
Il vero tema operativo emerge quando il prestatore del servizio è non stabilito in Italia, come nel caso di PayPal (Lussemburgo) o altri operatori esteri.
In tali situazioni, trova applicazione la regola generale delle prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui il servizio è territorialmente rilevante nel Paese del committente (ancorché per le operazioni relative alle commissioni di pagamento in esenzione IVA).
Pertanto:
- il servizio si considera effettuato in Italia se il committente è un soggetto passivo ivi stabilito;
- l’IVA deve essere assolta mediante reverse charge.
Ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, il soggetto passivo italiano è tenuto a:
- integrare la fattura (se fornitore UE);
- oppure emettere autofattura (se fornitore extra-UE).
Il documento deve poi essere registrato sia:
Questo principio generale era stato chiarito dalla circolare n. 12/2010 (par. 3.1), la quale aveva chiarito che l’obbligo sussiste anche per operazioni esenti. Circolare poi sconfessata dalla successiva circolare n. 37/E/2011.
Fatturazione elettronica e nuovo esterometro via SdI
A decorrere dal 1° luglio 2022, il tradizionale esterometro è stato sostituito da un sistema di trasmissione puntuale tramite Sistema di Interscambio (SdI).
In pratica, per ogni commissione ricevuta da soggetto estero, l’impresa italiana deve:
- emettere un documento elettronico con tipo TD17;
- indicare la natura operazione N4 (esente).
Spesso le commissioni sono riportate in estratti conto o report e non in vere e proprie fatture.
Ciò non esonera dall’obbligo: la presenza del servizio è sufficiente per attivare il reverse charge.
Il ruolo della prassi: Risposta n. 91/2020
Un chiarimento fondamentale è stato fornito con la Risposta a interpello n. 91/2020, relativa proprio ai servizi di pagamento elettronico.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- l’obbligo di comunicazione riguarda tutte le operazioni con soggetti esteri;
- ciò vale anche per operazioni esenti da IVA (quindi è venuto meno il precedente orientamento dell’Agenzia delle Entrate fornito con la citata circolare n. 37/E/2011 la quale affermava che non fosse necessario procedere a reverse charge / autofattura per le operazioni esenti IVA di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 richiamate nel successivo art. 22 del D.P.R. n. 633/1972).
Soglia dei 5.000 euro: quando non si applica
Il D.L. n. 73/2022 (art. 12) ha introdotto una soglia di esonero per alcune operazioni:
- acquisti non rilevanti territorialmente in Italia;
- di importo non superiore a 5.000 euro.
Tuttavia, come chiarito dalla circolare n. 26/2022:
- l’esclusione riguarda solo operazioni fuori campo IVA;
- non si applica alle operazioni territorialmente rilevanti, anche se esenti.
Nel caso delle commissioni PayPal e simili:
- il servizio è rilevante in Italia ex art. 7-ter;
- quindi la comunicazione è sempre dovuta, anche per importi minimi.
La presenza di importi modesti (anche pochi euro) non esonera dagli adempimenti.
La ripetitività dell’operazione aumenta il rischio di omissioni.
Intrastat: esclusione per operazioni esenti
Le commissioni di pagamento:
- non devono essere incluse nei modelli Intrastat;
in quanto si tratta di operazioni esenti IVA.
Il riferimento è l’art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993.
Profili operativi e criticità ricorrenti
Nella pratica operativa emergono alcune criticità frequenti:
- difficoltà nel reperire documentazione formalmente qualificabile come fattura;
- elevato numero di operazioni di piccolo importo;
- gestione non automatizzata dei flussi.
Punti di attenzione operativi
- Documentazione: conservare estratti conto, report ed evidenze delle commissioni.
- Tempistiche: monitorare la data di ricezione per rispettare il termine di invio del reverse charge / autofattura del 15 del mese successivo in presenza di liquidazione IVA mensile (ovvero entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale – come da risposte Telefisco del 23 e 24 gennaio 2023 – ovvero entro il secondo mese successivo al trimestre di riferimento per i forfetari).
- Automazione: valutare procedure contabili che intercettino automaticamente tali operazioni.
- Controlli: verificare periodicamente la completezza degli invii allo SdI.
Riassumendo …
| Tipologia commissione | Fornitore | Committente sogg. pass. IVA | Regime IVA | Adempimento | Note operative |
| PayPal | Estero (UE o extra-UE) | Italia | Esente (codice natura N4) | Autofattura / reverse chargeTD17 + SdI | Sempre obbligatoria anche per piccoli importi |
| SumUp | Estero (UE o extra-UE) | Italia | Esente (codice natura N4) | Autofattura / reverse chargeTD17 + SdI | Sempre obbligatoria anche per piccoli importi |
| POS banca italiana (nessun obbligo di fatturazione stante l’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972) | Italia | Italia | Esente | Nessun reverse charge/ autofattura | Operazione interna |
| POS estero | Estero (UE o extra-UE) | Italia | Esente (codice natura N4) | Autofattura / reverse chargeTD17 + SdI | Sempre obbligatoria anche per piccoli importi |
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 10, 17 e 22;
- Agenzia delle Entrate, circolare 12 marzo 2010, n. 12/E;
- Agenzia delle Entrate, circolare 29 luglio 2011, n. 37/E;
- Agenzia delle Entrate, Risp. a istanza di interpello 11 marzo 2020, n. 91.
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