3° Contenuto Riservato: Condizioni per il trasferimento del plafond nella cessione/conferimento d’azienda

COMMENTO

DI MARCO PEIROLO | 29 AGOSTO 2025


Con la Risposta all’interpello n. 200 del 4 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il plafond non può essere trasferito al cessionario/conferitario se il relativo trasferimento non è richiamato nel contratto che regola la cessione/conferimento del complesso aziendale e, inoltre, qualora il cessionario/conferitario sia un soggetto estero, il trasferimento del plafond presuppone lo stabilimento o l’identificazione ai fini IVA in Italia del cessionario/conferitario stesso.

Oggetto dell’interpello

L’istante ha acquisito un ramo d’azienda a seguito di un’operazione di riorganizzazione aziendale, avente ad oggetto la cessione del complesso aziendale di una società italiana a favore di una società inglese, non stabilita e non registrata ai fini IVA in Italia, la quale lo ha contestualmente conferito parzialmente all’istante.

L’istante ha continuato, senza soluzione di continuità, l’attività relativa al complesso aziendale ed è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi allo stesso complesso aziendale prima ceduto alla società inglese e poi da quest’ultima conferito all’istante.

Alla luce di quanto rappresentato, l’istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se:

  • può beneficiare del plafond maturato dalla società inglese e, dunque, acquistare o importare beni/servizi senza il pagamento dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972;
  • in caso di risposta affermativa, la formale comunicazione del trasferimento del plafond (che dovrebbe avvenire entro 30 giorni dalla data del conferimento d’azienda tramite il modello AA7/10) possa essere trasmessa tardivamente, previo pagamento delle sanzioni previste e se sia possibile trasmettere un solo modello AA7/20, oppure occorra trasmettere due modelli, in modo da dare evidenza dei due successivi trasferimenti.

Trasferimento del plafond in caso di cessione/conferimento d’azienda

Il trasferimento del plafond tra soggetti diversi è disciplinato dall’art. 8, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 relativamente all’affitto d’azienda.

Affinché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni/servizi senza pagamento dell’imposta in qualità di esportatore abituale è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro 30 giorni all’Ufficio dell’Agenzia competente per territorio.

Con riferimento alle operazioni di cessione e conferimento non esiste una disposizione analoga in ambito IVA.

Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria è intervenuta con diversi documenti di prassi per estendere alle predette operazioni il principio sancito dall’art. 8, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, nel presupposto che il plafond possa essere trasferito dal dante causa all’avente causa alla stregua di una posizione attiva dell’azienda o del ramo d’azienda ceduto/conferito.

È, dunque, possibile trasferire il plafond anche nell’ambito di una cessione/conferimento d’azienda o di un ramo d’azienda, dal dante causa all’avente causa, al verificarsi di due condizioni:

  • il cessionario/conferitario continua, senza soluzione di continuità, l’attività relativa al complesso aziendale oggetto della cessione/conferimento, in precedenza svolta dal cedente/conferente;
  • il cessionario/conferitario subentra nei rapporti giuridici (attivi e passivi) relativi al complesso aziendale ceduto/conferito. Tuttavia, non è necessario il subentro dell’avente causa in tutte le posizioni attive e passive del dante causa,  il trasferimento di tutti i rapporti con la clientela non residente o, più in generale, di tutte le posizioni creditorie e debitorie relative al ramo d’azienda conferito. Il diritto a beneficiare del plafond nasce, infatti, dalla situazione obiettiva, ovverosia dall’essere esportatore abituale nei limiti quantitativi previsti dalla relativa disciplina, situazione nella quale il cessionario/conferitario subentra per effetto della cessione/conferimento del ramo aziendale dedito all’attività di esportazione.

Risposta n. 200/E/2025

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che l’istante possa beneficiare del plafond maturato dalla società italiana, non essendosi verificate le condizioni per il relativo trasferimento a favore della società inglese.

Infatti:

  • nel contratto che regola la cessione del complesso aziendale dalla società italiana a quella inglese non è fatta menzione del trasferimento del plafond;
  • la società italiana non si è estinta con la cessione del complesso aziendale;
  • la società inglese non ha una posizione IVA nel territorio dello Stato, che è indispensabile per acquisire la qualifica di esportatore abituale ed effettuare acquisti di beni/servizi senza imposta nei limiti del plafond.

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