COMMENTO
DI ENNIO VIAL | 13 APRILE 2026
In questo intervento vogliamo esaminare se un conferimento di partecipazioni non proporzionale effettuato da una pluralità di conferenti possa precludere o in qualche modo limitare il regime di realizzo controllato previsto dall’art. 177, commi 2 e 2-bis del TUIR. È appena il caso di ricordare che il regime in questione consente di evitare o quantomeno di contenere l’emersione di una plusvalenza imponibile in capo al conferente, operando un incremento del netto sostanzialmente simile al costo fiscalmente riconosciuto del conferente.
La nozione di conferimento non proporzionale
Il primo nodo da sciogliere attiene all’inquadramento del conferimento non proporzionale.
Si tratta di casi in cui il conferimento tra i soci non rispetta il requisito del rapporto economico degli apporti.
Si pensi, per fare un esempio estremo, al caso in cui due soci, Tizio e Caio, intendano sottoscrivere il 50% del capitale sociale di una s.r.l. (5 mila euro a testa). Tizio versa denaro mentre Caio conferisce una partecipazione societaria del valore economico ben superiore ai 5 mila euro.
Appare di tutta evidenza come in questi casi si configuri, prima facie, un arricchimento di Tizio da parte di Caio. Seppur in relazione ad una scissione, con la Risposta ad interpello 27 marzo 2020 n. 98, l’Agenzia ha affermato che “nell’ipotesi di una distribuzione sperequata … dei valori economici relativi alle partecipazioni da attribuire al socio della società beneficiaria … e di quelli relativi alle partecipazioni che rimarrebbero al socio della società scissa …, rispetto ai valori economici delle partecipazioni originariamente detenute da ciascuno di essi … rimane fermo ognipotere di controllo”.
Rimane ancora indefinito il tipo di controllo che l’Ufficio potrebbe avviare; ad ogni buon conto ci si chiede se, nonostante la presunta donazione indiretta, il conferimento di Caio possa beneficiare del regime di realizzo controllato.
I requisiti del realizzo controllato
Dalla lettura dei commi 2 e 2-bis dell’art. 177 del TUIR emerge chiaramente come il regime in discorso possa essere riconosciuto solamente al soddisfacimento di precisi requisiti; tuttavia tra questi non viene in alcun modo annoverata la necessitata natura proporzionale del conferimento.
Si deve quindi concludere nel senso che, ferme restando le conseguenze sotto altri profili, il computo della plusvalenza come differenza tra incremento del patrimonio netto e costi fiscale della partecipazione rimane confermato.
La conferma di un vecchio Interpello
Le conclusioni cui siamo giunti trovano conferma inequivocabile nel dato normativo. Ad ogni buon conto, le stesse trovano supporto anche in un intervento di prassi di alcuni anni fa non adeguatamente attenzionato dagli operatori.
Si tratta della Risposta 9 dicembre 2020, n. 568 che affronta il caso di un padre e di due figli che detengono rispettivamente il 72% (il padre) ed il 14% (ciascun figlio) di una società che detiene il 41% della partecipazione in un’altra. Il padre vuole conferire un ulteriore 10% beneficiando del regime di realizzo controllato in quanto la conferitaria acquisirebbe il controllo passando dal 41% al 51%.
Il capitale della conferenda ammonta a 80 mila euro (57.600 euro imputabile al padre ed 11.200 euro riferito a ciascun figlio). A fronte del conferimento del genitore il capitale verrebbe incrementato di 18.653,20 euro ossia di un ammontare esattamente pari al costo fiscale della partecipazione conferita dal padre. È praticamente impossibile che detto aumento rispetti il rapporto dei valori economici.
Ed infatti, viene precisato che successivamente il capitale sociale verrà aumentato a pagamento (per 1.436,80 euro ) passando a 100 mila euro. Detto incremento sarà sottoscritto da tutti i soci, compreso il padre, in misura non proporzionale alla quota di partecipazione nella Società risultante a seguito del già menzionato conferimento e avrà l’effetto, oltre che di portare l’ammontare complessivo del capitale sociale della Società Y a 100.000 euro, di consentire il “riequilibrio” sotto il profilo economico delle partecipazioni nella stessa Società all’esito del conferimento della quota da parte del padre.
L’Agenzia osserva che “Sotto il profilo interpretativo, in linea di principio, va rilevato che la neutralità “indotta”, ottenuta utilizzando il regime del c.d. realizzo controllato previsto dall’art. 177, comma 2, del TUIR, non viene influenzata da un successivo aumento di capitale sociale a pagamento che dovesse interessare la società conferitaria (con la partecipazione anche del socio che ha conferito le partecipazioni in neutralità “indotta”), né può precludere tale aumento di capitale”.
Viene quindi correttamente confermato che il regime di realizzo controllato prescindedalla proporzionalità dei conferimenti. Il successivo aggiustamento volto a ripianare i valori economici scongiurerà il rischio di ulteriori rilievi da parte del fisco su temi che, tuttavia, non possono mettere in discussione il regime di neutralità indotta.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 177.
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