COMMENTO
DI STEFANO SETTI | 16 LUGLIO 2025
Con la circolare n. 17 dell’8 luglio 2025, Assonime ha analizzato le principali modifiche in materia di IVA introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024). Tra i diversi chiarimenti, la citata circolare analizza compiutamente l’esclusione dall’aliquota IVA agevolata del 10% per le prestazioni relative al conferimento in discarica dei rifiuti e al loro incenerimento privo di recupero efficiente di energia, nell’ambito della più ampia riforma ambientale e fiscale orientata ai principi dell’economia circolare e della sostenibilità.
Quadro normativo e finalità ambientali
La modifica del regime IVA applicabile ai servizi di gestione dei rifiuti si inserisce nel più ampio contesto delle politiche europee e nazionali volte a promuovere la transizione ecologica e l’economia circolare. Il “Green Deal” europeo (COM/2019/640 final) e la Strategia Nazionale per l’Economia Circolare individuano strumenti anche fiscali per incentivare comportamenti virtuosi e scoraggiare le pratiche dannose per l’ambiente.
L’intervento più significativo è rappresentato dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 49), che ha modificato il n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, escludendo esplicitamente dal regime IVA agevolato del 10% le operazioni di conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia.
Gerarchia dei rifiuti e impatto della modifica
Le Direttive europee 2008/98/CE e 2018/851 (recepite in Italia con il D.Lgs. n. 116/2020) stabiliscono la gerarchia nella gestione dei rifiuti: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclo, recupero (anche energetico) e infine smaltimento. L’aliquota ordinaria del 22% per le operazioni di smaltimento meno virtuose si giustifica con l’obiettivo di scoraggiare le pratiche meno sostenibili, coerentemente con l’eliminazione progressiva dei sussidi ambientalmente dannosi (c.d. SAD).
Ambito oggettivo dell’agevolazione IVA
Secondo i chiarimenti di Assonime, restano soggette all’aliquota ridotta del 10% le prestazioni individuate dal codice dell’ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) quali:
- raccolta, trasporto, cernita, recupero e smaltimento dei rifiuti (art. 183, lett. n);
- stoccaggio (art. 183, lett. aa);
- deposito temporaneo prima della raccolta (art. 183, lett. bb).
Sono inoltre incluse:
- le operazioni classificate come “R” (allegato C del D.Lgs. n. 152/2006);
- la ricezione presso impianti di stoccaggio;
- l’intermediazione qualificata come prestazione autonoma.
Prestazioni escluse dall’agevolazione
Le prestazioni escluse sono:
- il conferimento in discarica, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 36/2003;
- l’incenerimento senza recupero efficiente di energia, ai sensi dell’art. 237-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 208, comma 11-bis.
Ambito soggettivo e neutralità fiscale
L’effetto economico della modifica dipende dalla natura del committente:
- soggetti con pieno diritto alla detrazione IVA: effetto neutro;
- soggetti senza piena detraibilità (enti locali, consumatori finali): aggravio economico effettivo.
Disciplina dei contratti e fatturazione
In presenza di contratti con corrispettivo indistinto, l’aliquota più elevata (22%) si applica sull’intera prestazione (principio ribadito dalla Risposta AdE n. 35/2022).
Per evitare tale effetto, è consigliabile prevedere contratti con corrispettivi distinti per ciascuna fase del servizio.
Decorrenza e regime transitorio
La nuova disciplina è efficace dal 1° gennaio 2025.
In assenza di una disciplina transitoria, l’aliquota ordinaria si applica alle prestazioni effettuate da tale data, mentre restano al 10% quelle concluse (fatturate o pagate) entro il 31 dicembre 2024.
Riflessioni finali e implicazioni operative
La modifica impatta anche sulla determinazione del Piano Economico Finanziario (PEF) dei Comuni e sulla TARI. Gli enti locali dovranno rivedere i contratti in essere e valutare eventuali adeguamenti tariffari.
Tabella riepilogativa delle aliquote IVA applicabili ai rifiuti dal 1° gennaio 2025
Prestazione | Aliquota IVA fino al 31.12.2024 | Aliquota IVA dal 1.1.2025 | Note |
Raccolta, trasporto, cernita, recupero, stoccaggio | 10% | 10% | Inclusi nel Codice Ambiente |
Deposito temporaneo | 10% | 10% | Art. 183, lett. bb), D.Lgs. n. n. 152/2006 |
Conferimento in discarica | 10% | 22% | Art. 2 D.Lgs. n. 36/2003 |
Incenerimento senza recupero efficiente | 10% | 22% | Art. 237-ter D.Lgs. n. 152/2006 |
Incenerimento con recupero efficiente | 10% | 10% | Condizione: elevata efficienza (art. 208 D.Lgs. n. 152/2006)art. 208 |
Ricezione rifiuti in impianti di stoccaggio | 10% | 10% | Prestazione autonoma |
Intermediazione non accessoria | 10% | 10% | Se autonoma rispetto a smaltimento |
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 26 ottobre 172, n. 633, Tabella A;
- Legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 183, 208 e 237-ter;
- D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, art. 2;
- Dir. UE 5 aprile 2022, n. 2022/542;
- Dir. UE 30 maggio 2018, n. 2018/851;
- Dir. CE 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE;
- Assonime, circolare 8 luglio 2025, n. 17.
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