COMMENTO
DI GIOVANNI IMPROTA | 5 AGOSTO 2025
In ordine all’istituto del congedo obbligatorio di paternità si è di recente pronunciata la Corte Costituzionale che con Sentenza n. 115/2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzione dell’art. 27-bis D.Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui esclude la possibilità per una lavoratrice, seconda madre in una coppia di due donne riconosciute genitori nei registri dello stato civile, di fruire del congedo obbligatorio di paternità. Si illustrano i contenuti della sentenza in esame.
Il congedo obbligatorio di paternità
In un’ottica di conciliazione tra l’attività lavorativa e la vita familiare, il legislatore, con il D.Lgs. n. 105/2022 recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio” e nel Testo Unico della maternità di cui al D.Lgs. n. 151/2001 con l’art. 27-bis ha introdotto l’istituto del congedo obbligatorio di paternità.
Quanto sopra con l’obiettivo di rafforzare le responsabilità genitoriali.
L’art. 27-bis di cui sopra introduce quindi il diritto del padre lavoratore a fruire di un congedo obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi da fruire:
- tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto;
- ed entro i 5 mesi successivi al parto.
Giova precisare che tale congedo – che è aggiuntivo rispetto al congedo di paternità facoltativo previsto dall’art. 28 D.Lgs. n. 151/2001 – non è frazionabile ad ore, ma può essere fruito in giornate non continuative.
In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.
Tale congedo inoltre:
- è autonomo rispetto al congedo della madre;
- non sostituisce alcuna quota del congedo di maternità;
- può essere fruito anche in caso di morte perinatale del figlio;
- può essere cumulato con altri congedi o permessi previsti da norme di legge o di contratto collettivo.
Sotto il profilo economico, durante la fruizione del congedo in esame, il padre lavoratore ha diritto alla percezione di un’indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera, a carico dell’INPS (nei limiti di legge).
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2025
Il fatto
La Corte Costituzionale è stata chiamata a valutare l’eventuale illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis D.Lgs. n. 151/2001 sulla base di un’ordinanza della Corte d’Appello di Brescia, la quale, a sua volta, è stata chiamata a giudicare in ordine ad un’azione antidiscriminazione proposta dinanzi al Tribunale di Bergamo.
In particolare, nel corso del giudizio di primo grado, la ricorrente aveva denunciato una condotta discriminatoria tenuta dall’INPS ed afferente la procedura telematica di richiesta di fruizione dei congedi parentali sulla base del fatto che detta procedura consentiva solo a coppie eterosessuali di presentare validamente la relativa domanda sul sito dell’INPS.
In particolare, il sistema segnalava un errore al momento dell’inserimento dei codici fiscali di due persone dello stesso genere.
Nel corso del giudizio, l’INPS aveva modificato la propria piattaforma informatica, consentendo a ciascuno dei genitori, indipendentemente dal genere e dall’inserimento del codice fiscale, la proposizione in via telematica della domanda di congedo parentale di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001.
Al termine del giudizio di primo grado, il Tribunale accoglieva il ricorso presentato dalla ricorrente, qualificando come discriminatorio il comportamento tenuto dall’INPS, ordinando a tale Istituto di modificare la procedura telematica.
Avverso tale sentenza, l’INPS ricorreva in appello e nel corso del giudizio di secondo grado la Corte d’Appello ha ritenuto opportuno sollevare la questione di legittimità costituzionale, osservando non sussistono dubbi in ordine al fatto che il genitore non biologico venga considerato nell’ordinamento interno come “secondo genitore equivalente” in quanto, in seguito all’iscrizione nei registri dello stato civile, risulta investito sul piano giuridico dei diritti e dei doveri di genitore senza, tuttavia, poter fruire del congedo obbligatorio di cui all’art. 27-bis censurato.
La Corte d’Appello, quindi, giunge alla conclusione che solo un intervento da parte della Corte Costituzionale consentirebbe di rimuovere la discriminazione con effetti erga omnes, con conseguente impossibilità per un giudice di imporre all’INPS di modificare il proprio sistema informativo.
Le argomentazioni della Corte Costituzionale
Con la sentenza in esame, la Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente irragionevole la disparità di trattamento tra coppie genitoriali composte da persone di sesso diverso e coppie composte da due donne riconosciute come genitori di un minore legittimamente attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita svolte all’estero.
Con specifico riferimento a tali coppie, la Corte ha affermato che, al pari della coppia eterosessuale, anche sulle coppie del medesimo sesso gravano tutti quegli obblighi e doveri correlati alle esigenze del minore che l’ordinamento considera inscindibilmente legati all’esercizio della responsabilità genitoriale.
Secondo la Consulta, infatti, l’orientamento sessuale non incide di per sé sulla idoneità all’assunzione di tale responsabilità. In altri termini, viene valorizzato dalla Corte il consolidato indirizzo giurisprudenziale che riconosce lo status di genitore intenzionale nelle coppie omogenitoriali femminili – mediante trascrizione di atti di nascita formati all’estero o adozione in casi particolari ex art. 44 Legge n. 184/1983. Ciò comporta che anche tale genitore assume obblighi e diritti pienamente assimilabili al genitore biologico.
Riguardo invece alla funzione dei congedi, la Consulta, afferma tale istituto non è solo finalizzato a proteggere il genitore, ma anche a tutelare il diritto del minore a un rapporto effettivo e affettivo con entrambi i genitori, con la conseguenza che la mancata estensione del congedo alla madre intenzionale lede anche il diritto del figlio, in violazione degli artt. 30 e 31 Cost. e dei principi di diritto UE e internazionale (es. art. 24 Carta dei Diritti Fondamentali UE).
Inoltre, al Corte, in riferimento al Ruolo della Direttiva UE 2019/1158 e del diritto unionale, afferma che, sebbene sia conferita al legislatore nazionale una certa discrezionalità nell’individuazione del secondo genitore equivalente, tale direttiva impone che a tale genitore sia garantito pari accesso al congedo obbligatorio, con la conseguenza che l’esclusione operata dal legislatore è in contrasto con gli obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea.
Considerazioni conclusive
In considerazione del fatto che la sentenza in esame produce effetti erga omnes e impone all’INPS e ai datori di lavoro l’estensione automatica della tutela, ne deriverebbe che:
- le istanze di congedo da parte delle madri intenzionali devono essere accolte al pari dei padri lavoratori;
- il portale INPS e la normativa secondaria devono essere adeguati in conformità ai principi della sentenza;
- per i giuslavoristi, si rafforza l’approccio sostanziale alla nozione di genitore, orientato alla funzione e all’interesse del minore, al di là del dato formale o biologico.
La pronuncia della Corte Costituzionale rappresenta quindi un passaggio fondamentale nell’evoluzione del diritto del lavoro e della famiglia in chiave inclusiva e antidiscriminatoria, incrementando le tutele giuslavoristiche.
Riferimenti normativi:
- Direttiva UE 20 giugno 2019, n. 2019/1158
- D.Lgs. 30 giugno 2022 n. 105
- D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151
- Corte Costituzionale, Sentenza 21 luglio 2025, n. 115
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