3° Contenuto riservato: Consiglio dei ministri: in arrivo novità per ETS, crisi di impresa, sport e IVA

PRIMA LETTURA

DI MARCO BOMBEN | 23 LUGLIO 2025

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato ieri, 22 luglio 2025, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.

In vista dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2026, delle nuove disposizioni fiscali per gli enti del Terzo settore, il provvedimento interviene su alcune criticità segnalate dagli operatori, introducendo misure di semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo.

FattispecieLa novità in sintesi
Modifiche al CTS in materia di attività commercialiViene inserito il nuovo art. 79-bis che disciplina le implicazioni fiscali nel caso in cui beni inizialmente destinati alle finalità istituzionali di un ente del Terzo Settore vengano successivamente impiegati per altre finalità.In particolare, in caso di passaggio di beni relativi all’impresa dall’attività commerciale a quella non commerciale, per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tale attività in applicazione delle disposizioni del presente decreto, gli ETS possono optare (direttamente nel modello Redditi) per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza di cui all’articolo 86 del TUIR, a condizione e fintantoché i beni siano utilizzati dall’ente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.La plusvalenza è calcolata come differenza tra:il valore normale dei beni al momento del cambio di destinazione eil costo non ammortizzato del bene al momento del passaggio all’ente.Se i beni sono ceduti a titolo oneroso o in caso di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni, la plusvalenza è costituita dalla differenza fra:corrispettivo o indennizzo conseguito all’atto della cessione o del risarcimento,oneri accessori di diretta imputazione,costo non ammortizzato del bene all’atto del passaggio.
Regime forfettario per le attività svolte da Odv e ApsAumento del limite di esonero dall’IVA: si modifica la previsione recata dall’art. 5 , comma 15-quinquies, del D.L. n. 146/2021, che ha previsto, a valere dal 1° gennaio 2024, un regime forfettario ai soli fini IVA per organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) che abbiano volumi di ricavi non superiori ai 65.000 euro. Per effetto della modifica tale soglia viene elevata ora a 85.000 euro.
Modifiche al regime speciale di OdV e ApsSoppressione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi: all’articolo 86, comma 8, primo periodo, del Codice del Terzo Settore , viene eliminata la frase “di certificazione dei corrispettivi”: ciò semplifica gli adempimenti per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, esonerandole dall’obbligo di certificare i corrispettivi in determinate circostanze.
Disposizioni fiscali in tema di enti sportivi dilettantisticiSi prevede l’estensione del regime agevolato previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) anche alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD).
Modifiche all’art. 88 del TuirSi modifica il comma 4-ter dell’articolo 88 del TUIR prevedendo che, nei casi di ristrutturazioni del debito (fallimenti, concordati, accordi di ristrutturazione, ecc.), la parte di debito che viene ridotta o cancellata non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84, senza considerare il limite dell’80%, la deduzione di periodo e l’eccedenza ACE e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui all’articolo 96, comma 5, del TUIR.In pratica, si evita che la riduzione del debito venga tassata, se insieme si hanno perdite sufficienti a coprire quella riduzione, favorendo così il risanamento dell’impresa senza penalizzazioni fiscali immediate.
Modifica alla disciplina della rettifica della detrazioneVerrebbe abrogato il comma 3 dell’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972 per effetto del quale “se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi 4 anni da quello della loro entrata in funzione”.Viene specificato che per regioni, province, comuni, università ed enti di ricerca, la contabilità separata deve essere realizzata nell’ambito e con l’osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria.
Modifica alla disciplina della detrazione per gli enti non commercialiSi riscrive l’art-19-ter del Decreto IVA prevedendo che:per i soggetti che svolgono attività economica in via non esclusiva, l’IVA relativa agli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di beni e servizi in parte utilizzati per fini estranei all’esercizio dell’attività economica, è ammessa in detrazione soltanto per la quota imputabile a tale attività economica e l’ammontare detraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati;gli enti pubblici e privati e le società rientranti tra i soggetti di cui sopra, ai fini del diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di beni e servizi utilizzati, anche in parte, per l’attività economica, gestiscono con contabilità separata:le attività per cui sono soggetti passivi;le attività per cui non sono soggetti passivi.
Definizione di “operazione di pagamento”Si riformula la definizione di “operazione di pagamento” precisando che per tale si intende l’attività, fatte salve le esclusioni di cui all’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario o una rimessa di denaro.
Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionaliAll’articolo 9, comma 3 del Decreto IVA le parole: “dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma” verrebbero sostituite dalle seguenti: “dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma, anche se resi da intermediari”.
Vendite beni tramite e-commerceViene abrogato l’articolo 1 , comma 151 della Legge di bilancio 2023 ai sensi del quale il “soggetto passivo IVA che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate”.

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