3° Contenuto Riservato: Contributo sui pacchi extra-UE: nuovo rinvio al 1° dicembre 2026

COMMENTO

Le risposte alle domande dei professionisti

DI STEFANO SETTI | 23 SETTEMBRE 2026

Slitta ancora l’entrata in vigore del contributo nazionale di 2 euro sulle spedizioni provenienti da Paesi extra-UE di valore non superiore a 150 euro. L’art. 4 del D.L. 17 settembre 2026, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo, differisce dal 1° ottobre al 1° dicembre 2026 l’applicazione della misura introdotta dall’art. 1, commi 126128, della Legge n. 199/2025. Il nuovo differimento si aggiunge a quelli già intervenuti nel corso del 2026. Resta fermo l’impianto sostanziale della disciplina: contributo fisso di 2 euro, applicazione alle spedizioni extra-UE fino a 150 euro e riscossione in occasione dell’importazione.

Ancora differita l’entrata in vigore del contributo nazionale

La disciplina del contributo amministrativo sulle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi continua a essere caratterizzata da rinvii.

Il D.L. 17 settembre 2026 n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026 ed entrato in vigore il 18 settembre 2026, interviene nuovamente sulla decorrenza della misura.

L’art. 4 del Decreto differisce infatti dal 1° ottobre al 1° dicembre 2026 l’applicazione del contributo di 2 euro previsto per le spedizioni provenienti da Paesi extra-UE di valore non superiore a 150 euro.

La misura era stata introdotta dall’art. 1, commi 126128, della Legge n. 199/2025 e avrebbe dovuto trovare originariamente applicazione dal 1° gennaio 2026. Il termine è stato poi progressivamente spostato prima al 1° luglio, quindi al 1° ottobre e, da ultimo, al 1° dicembre 2026.

DisciplinaDecorrenza prevista
Regola originaria1° gennaio 2026
Primo rinvio1° luglio 2026
Secondo rinvio1° ottobre 2026
D.L. 17 settembre 2026, n. 1621° dicembre 2026

Il nuovo intervento sostituisce quindi il termine del 1° ottobre indicato nella precedente ricostruzione normativa.

In sintesi…

ProfiloRegola dal 1° dicembre 2026
Contributo nazionale2 euro per ciascuna spedizione rilevante
Soglia di valoreNon superiore a 150 euro
ProvenienzaPaesi extra-UE
Nuova decorrenza1° dicembre 2026
FinalitàCopertura dei costi amministrativi connessi allo sdoganamento
Momento di applicazioneImportazione definitiva/immissione in libera pratica
DebitoreSoggetto individuato secondo le regole della dichiarazione doganale
Rapporto con IVANessuna modifica per effetto del rinvio

La struttura del contributo non cambia

Il nuovo Decreto interviene sulla decorrenza, ma non modifica gli elementi essenziali della misura.

Resta quindi fermo, sulla base della disciplina finora prevista, un contributo amministrativo di 2 euro per ciascuna spedizione proveniente da un Paese extra-UE il cui valore non superi 150 euro.

La ratio resta quella di finanziare i costi amministrativi sostenuti per la gestione delle importazioni di modico valore e delle relative formalità doganali.

La disciplina originaria distingue questo prelievo dai tradizionali dazi doganali: il contributo è stato concepito come un onere amministrativo collegato alla gestione delle spedizioni e non come un dazio commisurato al valore o alla classificazione tariffaria delle merci.

Spedizioni interessate

Secondo l’impianto già definito dalla disciplina nazionale e dalla prassi ministeriale, il contributo riguarda le spedizioni provenienti da Paesi extra-UE di valore non superiore a 150 euro.

L’elemento centrale è rappresentato dalla nozione di “spedizione”, intesa come insieme di merci inviate dallo stesso speditore al medesimo destinatario nell’ambito di un unico contratto di trasporto.

Questo significa che il numero di ordini commerciali effettuati non coincide necessariamente con il numero di contributi dovuti.

Ad esempio, più beni acquistati con ordini distinti, ma successivamente accorpati in un unico invio e trasportati con un unico contratto di trasporto, possono integrare una sola spedizione.
Al contrario, se le merci vengono inviate separatamente, ciascuna spedizione assume autonoma rilevanza ai fini del contributo, purché ricorrano gli altri presupposti di legge.

La soglia dei 150 euro

La soglia di 150 euro continua a rappresentare il limite quantitativo fondamentale per individuare le spedizioni interessate. La determinazione del valore varia in funzione della tipologia di dichiarazione doganale utilizzata:

  • per le dichiarazioni H1, il parametro è individuato nel valore in dogana, determinato secondo gli artt. 6976 del Reg. UE n. 952/2013; 
  • per le dichiarazioni H7, invece, il riferimento è rappresentato dal valore intrinseco della merce, secondo la disciplina doganale unionale.

La distinzione rimane importante perché lo stesso bene può presentare un valore intrinseco inferiore a 150 euro ma un valore doganale più elevato per effetto di spese accessorie che concorrono alla sua determinazione.

Le esclusioni restano da considerare

Il rinvio al 1° dicembre non modifica neppure le esclusioni già individuate nell’ambito della disciplina.

Nel testo originario venivano richiamate, in particolare, le reimportazioni di merci unionali e le merci trasportate personalmente dai viaggiatori.

Per le reintroduzioni di beni precedentemente esportati, l’esclusione era collegata ai regimi doganali specificamente individuati dalla prassi.

Analogamente, le merci trasportate al seguito dei viaggiatori non integrano una “spedizione” nel senso proprio della disciplina e restano pertanto estranee al contributo.

Quando sorge il contributo

Sotto il profilo temporale, il momento rilevante continua a essere quello dell’importazione definitiva.

Il rinvio disposto dal D.L. n. 162/2026 comporta quindi che il contributo nazionale di 2 euro troverà applicazione, salvo ulteriori modifiche normative, alle importazioni rilevanti effettuate a partire dal 1° dicembre 2026.

Il debitore resta collegato alla dichiarazione doganale

Resta ferma anche la regola secondo cui il soggetto obbligato al pagamento deve essere individuato secondo i criteri propri della dichiarazione doganale.

In particolare, l’art. 77, par. 3, del Codice Doganale dell’Unione, prevede che il debitore è il dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, può assumere tale posizione anche il soggetto per conto del quale la dichiarazione viene presentata.

Per operatori logistici, spedizionieri e rappresentanti doganali resta, quindi, necessario individuare correttamente la forma della rappresentanza e il soggetto giuridicamente responsabile dell’obbligazione.

Effetti sull’IVA

Il contributo rimane estraneo alla base imponibile IVA all’importazione, sulla base della sua natura di contributo amministrativo e non di diritto doganale.

Il nuovo Decreto non interviene su tale profilo, ma esclusivamente sulla decorrenza.

Pertanto, il contributo nazionale di 2 euro continua a essere considerato autonomo rispetto ai dazi e non dovrebbe modificare la base imponibile IVA per il solo effetto del rinvio temporale.

Impatto operativo per gli operatori

Il differimento al 1° dicembre concede ulteriori due mesi agli operatori rispetto alla precedente data del 1° ottobre.

L’adeguamento resta particolarmente rilevante per:

  • corrieri espressi;
  • spedizionieri;
  • rappresentanti doganali;
  • piattaforme di e-commerce;
  • importatori che gestiscono volumi elevati di spedizioni di modico valore.

sistemi dovranno essere in grado di:

  • individuare le spedizioni soggette al contributo,
  • verificare il rispetto della soglia dei 150 euro,
  • determinare il corretto valore di riferimento e
  • gestire separatamente il nuovo contributo nazionale rispetto agli altri oneri doganali.

Cosa cambia dopo il D.L. n. 162/2026 

ProfiloDisciplina precedenteDisciplina aggiornata
Decorrenza del contributo nazionale1° ottobre 20261° dicembre 2026
Importo2 euroInvariato: 2 euro
SogliaSpedizioni fino a 150 euroInvariata
ProvenienzaPaesi extra-UEInvariata
NaturaContributo amministrativo nazionaleInvariata
Presupposto temporaleImportazione definitivaInvariato
Dichiarazioni doganaliH1/H7, secondo le regole applicabiliInvariate
Soggetto debitoreCollegato al dichiarante doganaleInvariato
Trattamento IVANon modificato dal rinvioInvariato
Dazio UE da 3 euroGià operativo dal 1° luglio 2026Non interessato dal rinvio

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