COMMENTO
DI ANDREA AMANTEA | 2 APRILE 2026
Il D.L. n. 38/2026, c.d. Decreto “fiscale”, interviene anche in materia di credito d’imposta transizione 5.0, prevedendo uno specifico contributo per le imprese che, pur avendo presentato la comunicazione preventiva degli investimenti, non hanno avuto diritto all’agevolazione a causa dell’esaurimento delle risorse destinate alla misura. Il nuovo bonus è pari al 35% dell’ammontare del credito d’imposta, richiesto con le predette comunicazioni, con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, aumentato delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione.
Il credito d’imposta transizione 5.0
Il credito d’imposta per la transizione 5.0 è disciplinato dall’art. 38 del D.L. n. 19/2024.
La Legge n. 207/2024, Legge di Bilancio 2025, ha modificato la disciplina di riferimento, le novità si applicavano in maniera retroattiva ossia per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024. Sono agevolati gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025.
| Bonus transizione 5.0 – Peculiarità | |
| Beneficiari | Tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa. |
| Soggetti esclusi | Sono escluse dal beneficio le imprese: in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ai sensi del codice antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. |
| Principali investimenti agevolati | Gli investimenti devono portare a una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall’investimento. In particolare, la riduzione dei consumi energetici deve conseguire da investimenti in beni materiali e immateriali funzionalialla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” ( beni di cui agli allegati Ae B alla Legge n. 232/2016). |
| Interventi su struttura/processi | Quote investimento Risparmio energetico Struttura/ processo Risparmio energetico % Agevolazione Normativa-Articolo 38 D.L. n. 19/2024 Fino a 10 milioni di euro Struttura produttiva 3-6% 35% comma 7 Processo 5-10% Struttura produttiva 6-10% 40% comma 8, lett. a) Processo 10-15% Struttura produttiva oltre 10% 45% comma 8, lett. b Processo oltre 15% Oltre 10 milioni di euro Struttura produttiva 3-6% 5% comma 7 Processo 5-10% Struttura produttiva 6-10% 10% comma 8, lett. a) Processo 10-15% Struttura produttiva oltre 10% 15% comma 8, lett. b) |
| Disposizioni attuative Decreto interministeriale del 24 luglio 2024 | Modalità attuative del credito d’imposta, con particolare riferimento all’ambito soggettivo e oggettivo, nonché alla misura del beneficio, alle disposizioni concernenti la procedura di accesso all’agevolazione, alla relativa fruizione e ai connessi oneri documentali. |
| Charimenti MIMIT | circolare MIMIT 16 agosto 2024. |
La procedura per la richiesta del credito d’imposta prevede tre distinte fasi:
- comunicazione preventiva;
- comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini;
- comunicazione di completamento.
| La procedura per richiedere il credito d’imposta 5.0 | |
| Prenotazione agevolazione | Invio comunicazione preventiva, corredata dalla Certificazione ex-ante attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile mediante gli investimenti progettati, tramite la piattaforma informatica «Transizione 5.0» accessibile tramite SPID dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE. Le comunicazioni preventive inviate sono valutate e gestite dal GSE secondo l’ordine cronologico di invio, verificando esclusivamente il corretto caricamento sulla Piattaforma informatica dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa Beneficiaria per anno (50 mln di euro). |
| Conferma prenotazione | Entro cinque giorni dalla data di presentazione della comunicazione preventiva, il GSE, in caso di esito positivodelle verifiche relative al corretto caricamento e alla completezza della documentazione, trasmette all’impresa laconferma dell’importo del credito d’imposta prenotato ovvero, nel caso di comunicazione dalle quali si abbia evidenza di una riduzione dell’importo degli investimenti individuati nella comunicazione preventiva, il nuovo e minore importo del credito d’imposta prenotato. |
| Comunicazione effettuazione ordini con acconto | Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma) l’impresa trasmette una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni agevolati. L’impresa trasmette una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione: degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232; degli investimenti in beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. |
| Comunicazione completamento investimenti | A seguito del completamento del progetto di innovazione l’impresa trasmette entro il 28 febbraio 2026 una comunicazione di completamento, corredata dalla certificazione ex-post (allegato X), contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato (data di effettivo completamento, ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e importo del relativo credito d’imposta nonché l’attestazione del rispetto degli obblighi previsti all’art. 18 del Decreto attuativo – obblighi PNRR). La comunicazione di completamento è corredata anche dagli attestati comprovanti il possesso della perizia di cui all’art. 16 nonché della certificazione contabile di cui all’art. 17 del Decreto attuativo. |
Con il D.Dirett. MIMIT del 6 novembre 2025, era stato comunicato l’esaurimento delle risorse destinate alla misura:
- alle imprese che, a partire dalla data di pubblicazione del Decreto (7 novembre) presentano comunicazioni di prenotazione del credito di imposta, è inviata una ricevuta di indisponibilità delle risorse;
- le comunicazioni di prenotazione, ferma restando la verifica del corretto caricamento dei dati e della completezza dei documenti e delle informazioni rese, si intendono in ogni caso trasmesse.
Nel caso di nuova disponibilità di risorse, il GSE ne dà comunicazione all’impresa secondo l’ordine cronologico di trasmissione.
Il D.L. n. 175/2025 era di conseguenza intervenuto sull’agevolazione in parola:
- consentendo la presentazione della comunicazione preventiva degli investimenti agevolati fino al 27 novembre 2025;
- ammettendo la loro integrazione, su richiesta del GSE in relazione alle suddette comunicazioni “tardive”, ossia presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, entro il termine perentorio indicato dal GSE e comunque entro il 6 dicembre 2025;
- adottando una norma di interpretazione autentica sul divieto di cumulo tra le diverse misure di cui al PNT 5.0 e 4.0;
- mettendo a disposizione della misura ulteriori 250 milioni di euro per l’anno 2025.
Si veda il nostro approfondimento Credito d’imposta transizione 5.0: le novità per le comunicazioni preventive.
Credito d’imposta transizione 5.0. Novità D.L. n. 38/2026
Il D.L. n. 38/2026, c.d. Decreto “fiscale”, all’art. 8, interviene sul credito d’imposta 5.0 qui in esame, prevedendo uno specifico contributo per le imprese che avendo presentato la comunicazione preventiva degli investimenti a partire dal 7 novembre 2025, non hanno avuto diritto all’agevolazione a causa dell’esaurimento delle risorse destinate alla misura.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 770, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal GSE la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2024, n. 183, spetta, nell’anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nel limite di spesa di 537 milioni di euro per l’anno 2026, pari al 35 per cento (…).
Mettendo mano alle risorse di cui al suddetto comma 770, dunque il Decreto “fiscale” prevede:
- un bonus pari al 35% dell’ammontare del credito d’imposta già richiesto, con le suddette comunicazioni preventive, dalle imprese che abbiano ricevuto dal GSE la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 24 luglio 2024;
- con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (vedi par. 1), aumentato delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione (max 5.000 euro).
Con il suddetto comma, il legislatore aveva stanziato 1,3 miliardi di euro per l’anno 2026 al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese, disponendo inoltre che tali risorse potessero essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, ad incremento dei limiti di spesa stanziati per il credito 4.0, da utilizzare nel 2026.
A ogni modo, entro il 30 aprile 2026, il GSE comunicherà ai soggetti interessati il credito d’imposta 5.0 utilizzabile, dandone preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Nei fatti, il riconoscimento del “nuovo” credito d’imposta è automatico, in quanto il GSE è già a conoscenza del credito richiesto con la comunicazione preventiva poi rimasta senza risorse.
L’incentivo, riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 537 milioni di euro per l’anno 2026, sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando l’F24 entro e non oltre il 31 dicembre 2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile alle imprese interessate.
Lo stesso art. 8 prevede che il credito d’imposta:
- non è soggetto ai limiti di utilizzo dei crediti in compensazione di cui all’art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta indicati nel quadro RU del dichiarativo, pari a 250.000,00 euro) di cui all’art. 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (in tema di compensazione di crediti -unitamente ai rimborsi a soggetti intestatari di conto fiscale -, limite fissato attualmente pari a 2 milioni di euro) nonché di cui all’art. 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (vedi blocco alle compensazione in presenza di ruoli scaduti over 1.500 euro);
- non rileva né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986, TUIR (pro rata di deducibilità di interessi passivi/spese generali).
Per quanto non espressamente disciplinato dall’art. 8, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 38 del D.L. n. 19/2024 e del D.M. 24 luglio 2024.
Difatti, rimane in essere il dievito di cumulo con agevolazioni quali bonus investimenti in beni strumentali (art. 1, comma 1051 ss., Legge n. 178/2020 e credito d’imposta Zes Unica (art. 16, D.L. n. 124/2023).
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 770;
- D.L. 27 marzo 2026, n. 38, art. 8;
- D.L. 21 novembre 2025, n. 175, conv. dalla Legge 15 gennaio 2026, n. 4;
- D.L. 2 marzo 2024, n. 19, conv. dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, art. 38;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.M. 24 luglio 2024, artt. 16–18;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.Dirett. 6 agosto 2024;
- FAQ MIMIT/GSE.
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