SCHEDA PRATICA
DI DEVIS NUCIBELLA | 29 GENNAIO 2026
Con il D.L. n. 124/2023 (in G.U. il 19 settembre 2023) contenente misure in materia di coesione e rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la nuova Zona economica speciale denominata “Zes unica”, con specifiche agevolazioni, che comprende i territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Umbria.
L’istituzione della Zes unica è avvenuta al Capo III del D.L. n. 124/2023, dove in particolare all’art. 16 viene previsto il riconoscimento, dall’anno 2024, di un contributo emesso sotto forma di credito d’imposta, destinato alle imprese ubicate nei territori indicati dalla norma che effettuano acquisti di beni strumentali destinati a strutture produttive. L’art. 1, commi 438-443 della Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) ha prorogato al 2026, 2027 e 2028 del credito d’imposta in questione.
Fonti ufficiali
CAPO III, D.L. n. 124/2023 Provvedimento 12 dicembre 2024 n. 446421
Ambito applicativo
L’art. 16 del D.L. n. 124/2023, comma 1 dispone che per l’anno 2024 e fino al 2026, alle imprese che effettuano l’acquisizione dei:
- beni strumentali,
- destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle
- regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite;
- regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027,
- Marche e Umbria ex art. 3 Legge n. 171/2025
viene concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito.
| Esclusioni | L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano in determinati settori: industria siderurgica, carbonifera e lignite; trasporti, e relative infrastrutture (ade eccezione delle imprese operanti nei settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti); produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche; banda larga; creditizio, finanziario e assicurativo. Sono escluse, altresì, le imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e le imprese in difficoltà come definite dall’art. 2, punto 18, del regolamento n. 651/2014. |
Leggi la Guida Credito d’imposta ZES unica
Investimenti agevolabili
Ai sensi dell’art. 16, comma 2, D.L. n. 124/2023 sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) relativi:
- all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi
- macchinari,
- impianti
- attrezzature varie
destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio,
- nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
| LIMITI | |
| Valore massimo terreni e immobili | Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. |
| Settore primario | Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. |
Sono esclusi:
- i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo;
- le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali sussistono rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 c.c. e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.
Credito imposta
Il credito d’imposta è commisurato:
- alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati
- dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026
nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
| Investimento minimo | Non sono agevolabili, comunque, i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. |
| Investimenti in Leasing | Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. |
Norma antielusiva
Se i beni oggetto dell’agevolazione:
- non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione,
- il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.
Inoltre se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.
Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.
Utilizzo del credito
L’art. 16, comma 5, D.L. n. 124/2023 dispone che il credito d’imposta:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo;
- non è soggetto al limite di € 250.000 previsto dall’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007 per i crediti da indicare nel quadro RU del Mod. Redditi.
Il credito d’imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108, Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.
Procedura per l’ottenimento del credito
Per l’ottenimento del credito è prevista una procedura, analoga a quella per l’agevolazione 2024 e 2025, che consiste nella presentazione:
- prima di una comunicazione di prenotazione;
- successivamente, di una comunicazione integrativa.
Sono previste tempistiche diverse per ciascun periodo di riferimento.
Nello specifico, gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate:
| Perido investimenti | Comunicazione |
| dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 | dal 31 marzo al 30 maggio 2026 |
| dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027 | dal 31 marzo al 30 maggio 2027 |
| dal 1° gennaio al 31 dicembre 2028 | dal 31 marzo al 30 maggio 2028 |
Successivamente, a pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti che hanno presentato la comunicazione originaria nei suddetti termini dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa:
| Perido investimenti | Comunicazione |
| 2026 | dal 3 gennaio al 17 gennaio 2027 |
| 2027 | dal 3 gennaio al 17 gennaio 2028 |
| 2028 | dal 3 gennaio al 17 gennaio 2029 |
La comunicazione integrativa, che attesta l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione originaria presentata e il relativo credito, deve comunque indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione già inviata.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, saranno approvati gli specifici modelli di comunicazione da utilizzare e le relative modalità di trasmissione telematica.
Percentuale del credito d’imposta spettante
Ai fini del rispetto dei limiti di spesa:
- 2,3 miliardi di euro per il 2026,
- 1 miliardo di euro per il 2027,
- 750 milioni di euro per il 2028
l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile sarà pari
- all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa
- moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative.
Il suddetto provvedimento che stabilisce il credito spettante verrà emanato entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative.
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