COMMENTO
DI SILVIA BETTIOL, ADRIANA BAREA | 17 LUGLIO 2025
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 170 del 24 giugno 2025 ha sorprendentemente chiarito che la devoluzione dei beni da un trust ad un altro trust avente i medesimi beneficiari sconta l’imposta di donazione in quanto il nuovo trust si qualifica come “beneficiario” del primo. L’imposta risulta dovuta nella misura del 8% in considerazione del fatto che tra il nuovo trust ed il disponente del trust originario non sussiste un rapporto di parentela. L’Interpello affronta, quindi, il tema della fiscalità indiretta in occasione del trasferimento di beni da un trust all’altro. La conclusione raggiunta dall’Ufficio, tuttavia, è inaccettabile in quanto contraria al dato normativo e asistematica.
Il caso
Per meglio comprendere il caso è opportuno descrivere la fattispecie.
L’istante, nello specifico, è un trust istituito in Italia nel 2014. I disponenti del trust sono tre fratelli e i beneficiari (di reddito e finali) sono i discendenti in linea retta di ciascun disponente.
La situazione può essere rappresentata dalla seguente figura.
Lo scopo del trust, si legge nell’istanza, era quello di “consentire e garantire che la proprietà del Gruppo, nonché tutti i beni e diritti già ricevuti per successione del sig. XXXX, resti unita e indivisa, così che gli indirizzi e le regole della loro gestione siano ispirati a criteri di tutela degli assetti proprietari e di ordinato sviluppo e crescita delle attività di ciascuna società, (…).”.
Dalla lettura dell’Interpello pare di intendere che possa trattarsi di un trust che comunemente viene definito “trust holding” perché detiene partecipazioni in società, ragionevolmente diviso in “comparti” perché i beneficiari, seppur tra loro cugini, fanno parte di ceppi familiari diversi.
L’atto istitutivo prevede altresì che il patrimonio, a fine trust, sarà ripartito in parti eguali tra le differenti linee di discendenza.
La durata del trust originale è fissata in 20 anni, pertanto fino al 2034 la situazione potrebbe restare come quella sopra raffigurata.
Ebbene, sempre in base al regolamento del trust originale, è previsto anche che il trustee “è tenuto fin quando i beneficiari non abbiano compiuto il 30° anno di età a dichiarare istituito un diverso trust, il cui scopo sia conforme e funzionale alle esigenze, bisogni e interessi della famiglia di ognuno dei beneficiari”.
In sostanza, è previsto che il trustee debba istituire tre diversi trust, individuando come beneficiari i discendenti di ciascun ceppo familiare.
Ed infatti, il 27 novembre 2014, ovvero nello stesso anno in cui il trust originale nasce dai disponenti, il trustee istituisce tre singoli trust. Si veda la seguente figura n. 2.
I tre trust “successivi” hanno per trustee il medesimo soggetto che, però, sembra essere diverso da quello del trust originale e sono stati creati secondo le regole dell’atto del trust iniziale. Precisiamo che il fatto che il trustee di ogni singolo nuovo trust sia uguale o diverso rispetto ai trustee degli altri nuovi trust o del trust originario appare irrilevante ai fini della nostra analisi.
Ora, il trustee intende dotare detti tre trust di ulteriori risorse attribuendo a ciascuno di essi una quota di un terzo delle azioni del gruppo societario (Fig. 1), oltre che immobili presenti nel patrimonio del trust originale e chiede quale sia il trattamento ai fini dell’applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale delle predette attribuzioni.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che il trasferimento dei beni dal trustee originario ai nuovi trust debba scontare l’imposta di donazione nella misura del 8% in quanto muta lo scopo dei nuovi trust rispetto a quello del trust originario ed i nuovi trust devono quindi essere individuati come beneficiari.
Parimenti, secondo l’Ufficio, saranno dovute anche le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.
L’inaccettabilità delle tesi dell’Ufficio: il difetto dell’arricchimento
La tesi dell’Ufficio appare inaccettabile sotto diversi profili.
Il primo è rappresentato dalla assenza dell’arricchimento. La riforma del 2025 in tema di imposta di donazione in aggiunta a tutto il percorso giurisprudenziale confluito nella circolare n. 34/E/2022 collega l’imposta di donazione proporzionale ad un concreto arricchimento del soggetto beneficiario. L’imposta, infatti, non può prescindere dal principio di capacità contributiva.
Nel caso oggetto dell’Interpello, il passaggio dei beni non comporta arricchimento alcuno in quanto il trustee è un mero gestore ed i beneficiari sono titolari solo di una mera aspettativa.
La tesi dell’Ufficio per cui il trust è l’effettivo beneficiario appare inaccettabile in quanto eleva il trust al ruolo di ente, cosa che non può essere.
Seppur sbagliato concettualmente è meno grave definire il trust come un contratto che come un ente. Il trust rappresenta un patrimonio destinato che arricchirà chi potrà ricevere il patrimonio in questione. L’arricchimento non può discendere dalla mera detenzione del patrimonio da parte del trust il trustee risulta essere proprietario ai fini della gestione ma non del godimento.
L’incoerenza con l’impianto normativo
Un ulteriore motivo per cui le tesi dell’Agenzia appaiono inaccettabili è rappresentato dalla incompatibilità delle stesse con l’attuale assetto normativo della imposta di donazione.
Ammesso che il trust sconti l’imposta di donazione quale tassazione della fase conclusiva del primo trust originario, ci si deve chiedere come dovrà essere tassato ciascuno dei nuovi trust. Ricordiamo infatti che l’imposta del 8% riguarda la fase finale del trust originario, ma nulla viene chiarito in ordine ai tre successivi trust.
Provate ad ipotizzare quale sia la tassazione di questi tre veicoli nel momento in cui i beni verranno trasferiti ai rispettivi beneficiari e come si possa optare per la tassazione anticipata: scoprirete che nessuna soluzione appare ragionevole e compatibile con la tassazione del 8% applicata nel passaggio da trust a trust.
Riferimenti normativi:
- Agenzia delle Entrate, Risp. a istanza di interpello 24 giugno 2025, n. 170.
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