3° Contenuto Riservato: Dazi USA sui prodotti UE dal 1° agosto 2025: impatto, contesto e scenari

COMMENTO

DI STEFANO SETTI | 4 AGOSTO 2025


Dal 1° agosto 2025, entreranno ufficialmente in vigore i nuovi dazi statunitensi del 15% su un’ampia gamma di prodotti di origine europea. L’annuncio, formalizzato da Washington al termine di intense trattative bilaterali tra la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il Presidente USA Donald Trump, chiude – almeno momentaneamente – una fase di crescente tensione commerciale tra le due sponde dell’Atlantico. I termini dell’accordo prevedono l’introduzione di un dazio aggiuntivo del 15% sulle merci europee importate negli Stati Uniti, senza cumulo con le aliquote ordinarie previste dal codice doganale statunitense. L’obiettivo dichiarato di Washington è quello di ridurre il disavanzo commerciale, tutelare l’industria nazionale e incentivare il reshoring.

L’origine del conflitto: cronologia delle misure annunciate

L’ordine esecutivo del 2 aprile 2025 aveva introdotto un dazio del 10% generalizzato su tutte le importazioni da Paesi terzi, destinato ad aumentare progressivamente fino al 20% per i prodotti UE.

La minaccia successiva di un dazio al 50%, poi ridotto al 30% con la lettera ufficiale dell’11 luglio 2025, ha spinto Bruxelles a sedersi al tavolo per evitare una guerra commerciale su vasta scala.

La nuova aliquota del 15% rappresenta, in questo contesto, una mediazione politica e un compromesso economico.

Evoluzione delle aliquote daziarie proposte dagli USA (2025)

DataAliquota propostaProdotti interessatiNote
2 aprile 202510%Tutti i prodotti esteriOrdine esecutivo USA
15 aprile 202520%Prodotti UEMinaccia differenziata per origine
11 luglio 202530%Prodotti UEComunicazione formale di incremento imminente
14 luglio 202515%Quasi tutti i prodotti UEIntesa quadro dopo trattativa bilaterale

Settori coinvolti e ambiguità interpretative

Secondo quanto diffuso dalla Commissione europea, i dazi colpiranno la maggior parte delle esportazioni UE, con impatti significativi nei seguenti comparti:

  • automotive (auto e componentistica);
  • semiconduttori;
  • prodotti farmaceutici (con eccezioni);
  • chimica di base e prodotti intermedi;
  • apparecchiature elettroniche;
  • alcuni beni agricoli;
  • materie prime critiche (terre rare, litio).

Tuttavia, permangono dubbi interpretativi sull’esatto perimetro dell’intesa. Lo stesso Trump, in dichiarazioni pubbliche, ha definito il settore farmaceutico “speciale”, lasciando intendere che potrebbe essere assoggettato a dazi fino al 200% in una fase successiva, nell’ottica di proteggere la produzione interna e promuovere una “sovranità sanitaria”.

Parallelamente, alcuni comparti strategici sono ancora oggetto di negoziazione, in particolare:

  • aeromobili e componenti;
  • farmaci generici;
  • apparecchiature per semiconduttori;
  • risorse energetiche;
  • prodotti agricoli a bassa intensità tecnologica.

Settori interessati dal dazio del 15%

SettoreInclusione certaEsclusione/Deroga possibileCommenti
AutomotiveRiduzione dal 27% al 15% – vantaggio UE
SemiconduttoriPossibile esenzione per componentistica
Farmaceutica✅ (parziale)Trump: possibili dazi fino al 200% in futuro
Acciaio e alluminioResta il dazio al 50%
Prodotti agricoliEsenzioni in fase di negoziazione
AerospazioDeroghe tecniche in fase di trattativa

Nessuna riduzione per acciaio e alluminio: resta il dazio punitivo

Diversamente da quanto avvenuto per il settore auto, acciaio e alluminio restano soggetti al dazio del 50%, introdotto come misura punitiva durante il precedente mandato Trump e mai revocato. Nonostante le pressioni europee, nessuna apertura è arrivata su questi materiali fondamentali per le filiere industriali e l’edilizia.

La presidente von der Leyen ha espresso l’auspicio di avviare un tavolo per l’istituzione di quote o tetti massimi, ma al momento nessun calendario operativo è stato fissato.

Concessioni UE e contropartite economiche

In cambio dell’intesa, l’Unione europea ha rinunciato a imporre i propri dazi ritorsivi, che avrebbero potuto colpire fino a 91 miliardi di euro di esportazioni statunitensi, con aliquote potenziali fino al 30%. Questa concessione è stata giudicata necessaria per preservare il ruolo degli USA come primo partner commerciale dell’UE.

Inoltre, Bruxelles si è impegnata a:

  • acquistare prodotti energetici statunitensi per un valore di 750 miliardi di dollari (oltre 630 miliardi di euro);
  • investire direttamente negli Stati Uniti per 600 miliardi di dollari, destinati a infrastrutture, energia, digitale e semiconduttori.

Queste misure rafforzano l’impegno europeo a riequilibrare il partenariato strategico, ma aprono interrogativi sulla sostenibilità commerciale e industriale per alcuni settori europei.

Prospettive future e scenari alternativi

L’accordo raggiunto è da molti osservatori definito temporaneo e instabile. L’incertezza elettorale (in vista delle presidenziali USA del novembre 2028), le tensioni geopolitiche (incluso il dossier Cina) e la volatilità dei mercati delle materie prime rischiano di rendere fragile l’equilibrio raggiunto.

In particolare:

  • i dazi su acciaio e alluminio potrebbero essere estesi ad altri materiali strategici;
  • il settore farmaceutico è nel mirino per future restrizioni;
  • ulteriori pressioni USA su politiche industriali UE (sussidi, regolamenti ambientali, etichettature) non sono escluse;
  • la posizione cinese e le sue contromisure potrebbero riorientare le catene del valore globali, con riflessi sull’UE.

Impatti attesi sulle imprese europee

Aumento dei costi

Le imprese esportatrici europee subiranno un aumento immediato dei costi di accesso al mercato USA, con una perdita di competitività, soprattutto nei settori a margini contenuti.

Ristrutturazione delle catene di fornitura

Si prevede una parziale rilocalizzazione delle fasi produttive in Paesi terzi che non subiscono dazi (es. Messico, Canada), con conseguente perdita di valore aggiunto in Europa.

Necessità di certificazione dell’origine

Le aziende dovranno curare con maggior precisione le dichiarazioni doganali, per evitare l’applicazione dei dazi su componenti solo parzialmente europei.

Riferimenti normativi:

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 867 ss.

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