3° Contenuto Riservato: Decreto correttivo IRPEF-IRES: approvato il testo dal Governo

PRIMA LETTURA

DI CARLA DE LUCA | 21 NOVEMBRE 2025

Il Governo ha approvato, nel Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2025 , il c.d. Decreto correttivo IRPEF-IRES recante “disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione”. Le principali modifiche all’IRPEF introdotte dal decreto riguardano il riordino delle detrazioni per carichi di famiglia e il potenziamento della coerenza normativa in tema di redditi da lavoro dipendente.

Nuova disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia

  • Viene rivista la disciplina delle detrazioni IRPEF per familiari a carico (art. 12 TUIR), con attenzione particolare all’inclusione di nuove categorie tra i beneficiari (ad esempio, il coniuge non separato, figli anche adottivi, fratelli, altri soggetti indicati nell’art. 433 c.c.), anche quando non più prevista la detrazione specifica precedente.
  • Sono aggiornati i limiti di reddito per considerare fiscalmente a carico tali familiari, mantenendo i parametri annuali rilevanti (2.840,51 euro oppure 4.000 euro per i figli fino a 24 anni).​
  • La previsione ha un impatto anche su norme che fanno riferimento genericamente ai “familiari a carico”, chiarendo allineamento e applicabilità ai nuovi soggetti elencati, sia per le detrazioni sia per altri benefici d’imposta.

Adeguamento della disciplina su redditi da lavoro dipendente

  • Si perfeziona il coordinamento tra TUIR e le norme sul posticipo pensionistico, includendo tra le somme escluse dal reddito quelle corrisposte ai lavoratori che rinunciano all’accredito contributivo sulle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria (non più solo sostitutive).
  • Viene allineato il testo fiscale alle interpretazioni più recenti di INPS e MEF, a beneficio dei lavoratori dipendenti interessati da opzioni previdenziali specifiche e leggi di bilancio recenti.
  • Queste modifiche si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. 

Analizziamo il provvedimento articolo per articolo.

ARTICOLOSINTESI 
Art. 1 – Trattamento fiscale dei familiari a caricoVengono ampliate le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 TUIR), includendo come beneficiari non solo il coniuge non separato legalmente, ma anche figli naturali, adottivi, affiliati, affidati e conviventi del coniuge deceduto. Si estendono anche ad altri familiari conviventi o titolari di assegni alimentari non giudiziari.
Un esempio pratico: un contribuente con figli conviventi fino a 24 anni (limite reddito 4.000 euro) mantiene la detrazione anche se in precedenza non era prevista per figli sopra i 21 anni o fratelli conviventi cancellati da norme precedenti. Le modifiche si applicano dal periodo d’imposta in corso all’entrata in vigore del decreto.
Art. 2 – Trattamento fiscale dei redditi di lavoro dipendenteSi adegua la disciplina sull’esclusione di alcune somme dal reddito da lavoro dipendente (art. 51 TUIR), includendo termini più aggiornati sulle casse previdenziali AGO e forme sostitutive/esclusive.
Viene esplicitato che i lavoratori che rinunciano all’accredito contributivo per incentivi al posticipo pensionistico, anche iscritti alle forme esclusive AGO, beneficiano della non imponibilità fiscale sulla quota contributiva corrisposta in loro favore dal datore di lavoro. Ad esempio, un lavoratore che posticipa la pensione e riceve la quota contributiva dal datore di lavoro non la considera reddito tassabile dal 2025.
Art. 3 – Modifiche disposizioni avvicinamento valori fiscali e contabiliInterventi sulle micro-imprese che redigono bilanci in forma ordinaria o abbreviata, stabilendo che anche le micro-imprese che rinunciano alle semplificazioni possano accedere al regime di derivazione rafforzata. È esemplificato il caso di una micro-impresa che opta per il bilancio in forma abbreviata ma può comunque applicare il principio di derivazione rafforzata per allineare valori fiscali e contabili. Previste inoltre regole precise per il riallineamento in caso di cambi di principi contabili o operazioni straordinarie, con esempi quali la riclassificazione dell’avviamento in lista clienti dopo una fusione.
Art. 4 – Trattamento fiscale correzione errori contabiliRidefinite le condizioni per riconoscere fiscalmente la correzione di errori contabili (OIC 29/IAS 8), limitando l’applicazione agli errori rilevabili con dati disponibili al momento e escludendo cambi di stime o principi contabili. Sono previste semplificazioni evitando sanzioni per correzioni tempestive. Esempi pratici includono la correzione di un costo sovrastimato in un esercizio successivo senza sanzioni o la riclassificazione di un bene ammortizzabile erroneamente iscritto nell’attivo circolante con adeguamento fiscale nelle quote di ammortamento. La disciplina interessa in particolare società con obbligo di revisione legale.
Art. 5 – Modifiche disciplina conferimenti partecipazioniChiarimenti sul regime del realizzo controllato nei conferimenti tra società, con particolare attenzione al calcolo delle soglie di prevalenza patrimoniale in catene partecipative di holding e subholding. Viene confermato che ai fini del test prevalenza si considerano solo partecipazioni di primo livello e quelle detenute da subholding, escludendo doppie valutazioni.
Un esempio è un gruppo holding che conferisce partecipazioni: per usufruire del regime, il valore complessivo delle partecipate sopra soglia deve essere superiore al 50% del totale partecipate verificate.
Art. 6 – Modifiche disciplina scissione mediante scorporoEstesa la possibilità di scissione mediante scorporo anche a società beneficiarie preesistenti, con regole differenziate rispetto a società di nuova costituzione. Viene prevista una condizione aggiuntiva per le partecipazioni ricevute dalla società scissa, che devono essere possedute almeno da tre periodi d’imposta anteriori al realizzo per godere del regime di esenzione (Participation Exemption).
Esempio: se una holding preesistente riceve partecipazioni in scorporo, la plusvalenza da realizzo sarà esente solo se detiene le partecipazioni da almeno tre anni. Sono incluse anche scissioni di stabili organizzazioni non residenti conformi alla normativa UE.
Art. 7 – DecorrenzaVengono definite le decorrenze di applicazione delle modifiche normative introdotte dagli articoli 3, 4 e 6, generalmente a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto o successivo.
Art. 8 – Modifiche su aiuti di Stato e fiscalità internazionaleSpecifica che le norme si applicano esclusivamente agli aiuti fiscali qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE. Viene ampliata la categoria delle misure incluse per coprire, ad esempio, aiuti con finalità di ristoro per calamità naturali, escludendo invece incentivi generici non riconducibili a aiuti di Stato.
Art. 9 – Imposizione integrativa e disciplina OCSE/UEAdeguamenti nelle norme sull’imposizione minima nazionale e integrativa dei grandi gruppi multinazionali (direttiva UE e modelli OCSE), estendendo casi di applicazione della Switch-off Rule che limita alcuni benefici fiscali. Viene proporzionata la sanzione per ritardate o omesse notifiche. Per esempio, un grande gruppo con imposte nel Paese inferiore al minimo nazionale può subire l’imposta integrativa secondo le nuove regole.
Art. 10 – Sospensione convenzioni contro doppia imposizioneViene introdotto il principio di reciprocità: se uno Stato con cui l’Italia ha convenzione sospende unilateralmente la convenzione (es. Russia, Bielorussia), anche l’Italia sospende la convenzione con effetto dalla stessa data. Ciò elimina asimmetrie che penalizzavano contribuenti italiani che subivano maggiori ritenute domestiche senza reciprocità di benefici.
Art. 11 – Modifiche base imponibile successioni e registroAggiornamento dei coefficienti per il calcolo delle basi imponibili di rendite e pensioni in materia di imposte di successione e registro in ragione del nuovo saggio legale di interesse. Esempio pratico: il valore di una rendita vitalizia è ricalcolato con coefficienti aggiornati da un decreto MEF.
Art. 12 – Statuto contribuenti e interpello probatorioCoordinamento delle tipologie di interpello, introduzione di istanze probatorie specifiche per la corretta perimetrazione soggettiva del Gruppo IVA, consentendo al contribuente di fornire elementi per superare presunzioni di vincoli economico-organizzativi. Es.: interpello obbligatorio per dimostrare la composizione del gruppo IVA e superare presunzioni fiscali.
Art. 13 – Modifiche allo statuto dei diritti del contribuentePrecisazioni sulle tempistiche del contraddittorio, estensione dell’autotutela e ampliamento dei soggetti legittimati a consulenza giuridica. Introduzione di nuove regole sul contributo in caso di interpello complesso. Es.: si amplia il numero dei soggetti che possono assistere il contribuente in procedimenti tributari, migliorando la tutela.
Art. 14 – Adempimento collaborativoDisposizioni transitorie per l’accesso al regime di adempimento collaborativo nei periodi d’imposta 2024-2025, con tempistiche specifiche per produrre la certificazione obbligatoria.
Art. 15 – Accesso alle funzioni ufficiali della riscossioneAggiornamento delle procedure di nomina e abilitazione degli ufficiali della riscossione, recependo innovazioni legislative recenti per rendere più efficiente il sistema.
Art. 16 – Modifiche disciplina doganale e acciseAdeguamenti normativi in materia di cumulo sanzionatorio per dogane, aggiornamenti e ridefinizione dei sistemi sanzionatori secondo recenti sentenze e interventi legislativi.
Art. 17 – Revisione disposizioni acciseRaffinamenti nella gestione fiscale delle accise su produzione e consumi, con particolare riferimento a gas e petrolio, introducendo cauzioni obbligatorie, procedure semplificate e modalità di riscatto per merci sequestrate.
Art. 18 – Modifiche ai testi unici tributariCorrezioni, coordinamenti e revisione di refusi nei testi unici su sanzioni, tributi erariali minori, giustizia tributaria e riscossione per migliorarne coerenza e chiarezza.
Art. 19 – Disposizione finanziariaDisposizioni finanziarie a copertura degli oneri connessi all’articolo 10, relativi alla sospensione delle convenzioni contro doppia imposizione.
Art. 20 – Entrata in vigoreDefinizione della data di efficacia di tutte le disposizioni contenute nel decreto, in generale a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla sua entrata in vigore o successivo, salvo diversa indicazione.

Comunicato CdM 20 novembre 2025

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