3° Contenuto Riservato: Decreto PNRR: il punto sulle semplificazioni

COMMENTO

DI SANDRA PENNACINI | 23 FEBBRAIO 2026

Il decreto PNRR, D.L. 19 febbraio 2026 n. 19, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, restituisce un quadro in chiaroscuro sul fronte delle semplificazioni. Da un lato il testo definitivo pone una pietra tombale sull’annunciata abrogazione degli obblighi di trasparenza per gli aiuti di Stato, mentre dall’altro lato viene ufficializzato l’addio alle ricevute POS, subordinato a rigidi vincoli e obblighi sotto il profilo civilistico.

Premessa

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 , si è concluso l’iter del decreto recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. Decreto PNRR). Il testo definitivo evidenzia, sotto il profilo delle semplificazioni, una marcata differenza rispetto alla prima bozza, e alcuni ritocchi rispetto alla seconda. Sotto il profilo degli adempimenti, si constata lo stralcio di un intero passaggio presente nella prima stesura, afferente alla soppressione dell’obbligo di rendicontazione delle erogazioni pubbliche; sotto questo profilo, quindi, alle prime intenzioni non è stato dato alcun seguito. Ciò comporta il mantenimento degli obblighi già attualmente in vigore, che la stessa relazione di accompagnamento al decreto, in prima stesura, definiva come meritori di abrogazione in quanto ridondanti.  Se questa semplificazione dovrà evidentemente attendere tempi migliori, con l’articolo 8 del decreto, anch’esso più volte rivisto nel corso dell’iter, si introduce un nuovo trattamento delle ricevute POS, la cui conservazione non è più obbligatoria laddove sostituite da documentazione bancaria, anche digitale.

La mancata abrogazione degli obblighi di trasparenza sulle erogazioni pubbliche

Contrariamente alle attese, che avevano trovato conforto nella prima stesura in bozza del decreto ora pubblicato, il testo definitivo del decreto non abroga l’obbligo di comunicazione annuale delle sovvenzioni pubbliche. Lo schema iniziale prevedeva l’eliminazione dell’articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per attuare il principio dell’unicità dell’invio (“once only“), evitando duplicazioni di dati già noti all’amministrazione finanziaria alla luce delle comunicazioni cui sono tenuti i soggetti erogatori delle sovvenzioni stesse. Sfortunatamente questo passaggio è stato interamente stralciato.

La comunicazione annuale delle sovvenzioni pubbliche ricevute resta obbligatoria per tutti i soggetti che esercitano attività commerciali (ex articolo 2195 c.c.). Resta quindi in vigore l’obbligo di dare adeguata pubblicità alle risorse pubbliche incamerate, quali sovvenzioni, sussidi o aiuti privi di natura corrispettiva. L’obbligo scatta qualora l’ammontare complessivo dei vantaggi incassati nel periodo d’imposta sia pari o superiore alla soglia di 10.000 euro. Le società di capitali con bilancio ordinario assolvono l’onere pubblicando i dati nella nota integrativa. I soggetti con bilancio abbreviato, le microimprese e chi non redige la nota integrativa devono pubblicare i dati sui propri siti internet istituzionali o sui portali delle associazioni di categoria, entro il termine perentorio del 30 giugno dell’anno solare successivo all’incasso. Resta salvo l’esonero procedurale per gli aiuti già iscritti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

In caso di omissione è dovuta una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’uno per cento degli importi ricevuti (con un importo minimo di 2.000 euro) e l’obbligo di procedere comunque alla pubblicazione. Nelle ipotesi di persistente inadempienza, decorsi novanta giorni dalla formale contestazione senza l’avvenuto adempimento e il pagamento, scatta la sanzione più grave, ovvero l’obbligo della restituzione integrale del beneficio percepito. 

Ricevute POS e scritture contabili

L‘articolo 8 , comma 1, del D.L. n. 19/2026 stabilisce che le comunicazioni e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari, possono essere legittimamente utilizzate in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata. Questo intervento mira a superare la problematica della rapida deperibilità della carta termica fisiologicamente utilizzata per gli scontrini emessi dai terminali POS.

Affinché la mancata conservazione dello scontrino fisico emesso dal POS sia legittima, occorre archiviare le comunicazioni e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Tale documentazione “sostituisce” la conservazione dello scontrino POS a condizione che essa contenga in modo analitico le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere.

Soddisfatto tale requisito, i documenti sostitutivi, anche digitali, dovranno essere conservati secondo quanto previsto dall’articolo 2220 c.c., che prevede un duplice vincolo: da un lato, stabilisce un vincolo temporale, prescrivendo che le scritture e i documenti debbano essere obbligatoriamente conservati per dieci anni; dall’altro, detta un preciso vincolo tecnologico, specificando che la conservazione digitale (sotto forma di registrazioni su supporti di immagini) è ammessa sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano, in ogni momento, essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che le utilizza.

Le ricevute dei POS possono non essere conservate a condizione che la documentazione bancaria acquisisca piena validità sostitutiva. A tal fine i flussi informativi devono contenere le informazioni analitiche relative alle singole operazioni poste in essere. Un estratto conto meramente sintetico, con saldi aggregati e senza l’identificazione precisa dei dati della singola transazione, non è giuridicamente idoneo e rende obbligatorio il mantenimento dello scontrino fisico cartaceo.

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