3° Contenuto Riservato: Dichiarazione IVA in caso di fallimento

SCHEDA PRATICA

DI DEVIS NUCIBELLA | 3 MARZO 2026

Nel caso di fallimento, è necessario differenziare a seconda della data di inizio della procedura:
– nel corso del periodo d’imposta 2025;
– nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il termine di presentazione della dichiarazione IVA.

Fonti ufficiali

Art. 35, D.P.R. n. 633/1972; Istruzioni Mod. IVA

Fallimento nel corso del periodo d’imposta 2025

Il curatore o il commissario liquidatore devono effettuare, ai fini IVA, un duplice adempimento:

  • dichiarazione relativa alle operazioni del periodo antecedente la dichiarazione di fallimento;
  • dichiarazione IVA per le operazioni poste in essere nell’anno di apertura della procedura

Leggi il Commento Modello IVA 74-bis: comunicazione delle operazioni ante fallimento

Periodo antecedente la procedura – Dichiarazione IVA Mod. 74-bis

Il curatore o il commissario liquidatore devono presentare all’Ufficio delle Entrate, esclusivamente per via telematica, per conto del contribuente, entro quattro mesi dalla nomina, una specifica dichiarazione per le operazioni effettuate nel periodo antecedente la dichiarazione di fallimento, al fine di consentire l’eventuale insinuazione al passivo.

Tale dichiarazione va redatta utilizzando il Mod. IVA 74-bis, tenendo presente che l’eventuale credito risultante dalla stessa non può essere chiesto a rimborso. Infatti, tale dichiarazione non è assimilabile alla dichiarazione IVA annuale.

Il credito potrà essere chiesto a rimborso con l’ultima dichiarazione prima della chiusura della procedura concorsuale e dopo:

  • la presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività (art. 35, D.P.R. n. 633/1972);
  • l’ultimazione di tutte le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA. 
SOGGETTO
OBBLIGATO
È il curatore fallimentare in caso di fallimento, ovvero il commissario liquidatore in ipotesi di liquidazione coatta amministrativa.
TEMPISTICAEntro 4 mesi dalla nomina.
Se il termine di 4 mesi cade di sabato o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo.
MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE
Esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
La prova della presentazione è rappresentata dalla comunicazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, che ne attesta la trasmissione e l’avvenuto ricevimento.
OPERAZIONI
RILEVANTI
Nel modello devono essere indicate tutte le operazioni IVA svolte dall’impresa per il periodo dal 1° gennaio dell’anno in cui è stato dichiarato il fallimento (ovvero è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa) e sino alla data di fallimento stesso (ovvero di apertura della liquidazione coatta amministrativa).
Dunque, i dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento (o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa).
FINALITÀIl modello ha lo scopo di informare l’Agenzia delle entrate in merito alla posizione ai fini IVA alla data di fallimento (o di L.C.A.).
Nel caso emerga un debito per l’impresa, l’Erario può procedere all’iscrizione a ruolo, sì da consentirgli l’insinuazione al passivo.
In caso contrario, il credito della procedura dovrà esser indicato nella dichiarazione IVA presentata dal curatore (o commissario liquidatore) per le operazioni da egli svolte successivamente alla data di fallimento.
Il caso di credito per l’impresa, non è possibile richiedere il rimborso in quanto, in base alla R.M. 12 luglio 1995, n.181/E, tale dichiarazione non è considerata alla stregua di una dichiarazione annuale.
ASSENZA DI
DATI CONTABILI
In tale caso, il responsabile della procedura deve comunque inviare il modello, anche se chiaramente risulterà privo di dati numerici.

Anno di apertura della procedura – Dichiarazione IVA

Il curatore fallimentare deve presentare all’Ufficio delle Entrate, per conto del contribuente, nei termini ordinari, la dichiarazione IVA annuale per le operazioni poste in essere nell’anno dell’apertura del fallimento.

La dichiarazione risulta composta di due moduli:

  • il primo per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento, barrando la relativa casella contenuta nel rigo VA3;
  • il secondo per le operazioni registrate successivamente alla dichiarazione di fallimento.

In entrambi i moduli devono essere compilati tutti i quadri, compresa la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL.

La dichiarazione IVA in esame va inviata mediante trasmissione telematica dal curatore o dal liquidatore. In particolare, dovrà essere compilato il riquadro “Dichiarante diverso dal contribuente”, indicando:

  • il codice carica “3”, nel caso di curatore fallimentare (“4”, nel caso di commissario liquidatore per la liquidazione coatta amministrativa);
  • i dati anagrafici; quelli relativi alla residenza vanno indicati esclusivamente da coloro che risiedono all’estero;
  • la data di inizio della procedura concorsuale e la data di nomina del curatore o del commissario liquidatore;
  • se la procedura è ancora in corso (barrando l’apposita casella).

Il quadro VT e VX devono essere compilati esclusivamente nel primo modulo. Con riferimento al quadro VX devono essere seguite particolari modalità per la compilazione facendo la seguente distinzione:

  • dal modulo relativo al primo periodo (operazioni effettuate nella frazione d’anno precedente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa) risulti un debito IVA

– nel quadro VX va riportato solo il credito o debito (senza poter effettuare compensazioni o somme) risultante dal quadro VL del modulo relativo al secondo periodo (operazioni successive alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa)

  • dal modulo relativo al primo periodo risulti un credito IVA

– nel quadro VX vanno riportati i saldi sommati o compensati tra loro risultanti dalla sezione 3 del quadro VL di ogni modulo. 

Fallimento dopo la chiusura del periodo d’imposta 2025

Nel caso in cui la procedura concorsuale sia iniziata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 ed il termine ultimo di presentazione della dichiarazione IVA, il curatore o il commissario liquidatore devono presentare la dichiarazione IVA relativa all’intero anno precedente (sempre che non sia già stata presentata dal soggetto fallito o posto in liquidazione).

Tale dichiarazione va presentata

  • nei termini ordinari
  • entro quattro mesi dalla nomina del curatore o del commissario liquidatore se quest’ultimo termine scade successivamente a quello ordinario.

In ogni caso, i suddetti soggetti dovranno presentare all’Ufficio delle Entrate, esclusivamente per via telematica, entro quattro mesi dalla nomina, l’apposita dichiarazione denominata Mod. IVA 74-bis.

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