COMMENTO: INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 1 LUGLIO 2025
L’INPS, con proprio Messaggio n. 1980/2025 , ha reso noto che è on line la nuova versione della procedura di invio del certificato medico introduttivo che consente ai medici certificatori la modifica dei dati sanitari già inviati all’INPS; il certificato medico introduttivo modificato dà luogo a un nuovo certificato, denominato certificato medico integrativo.
SOMMARIO:
- Premessa
- La riforma per l’accertamento della disabilità
- La nuova versione della procedura
Premessa
L’INPS, con il Messaggio n. 1980 del 23 giugno 2025, recepisce la riforma dell’accertamento della condizione di disabilitàintrodotta dal D.Lgs. n. 62/2024.
La riforma per l’accertamento della disabilità
Il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, recante “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”, ha riformato i criteri e le modalità di accertamento della condizione di disabilità, prevedendo una “Valutazione di Base” affidata in via esclusiva all’INPS su tutto il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2026 e, dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell’articolo 33, del medesimo decreto legislativo, l’avvio di una sperimentazione della durata di 12 mesi, che ha coinvolto 9 Province, individuate dall’articolo 9, comma 1, del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106, di seguito indicate: Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari.
L’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 62/2024, stabilisce che: “Costituisce presupposto per l’avvio del procedimento valutativo di base la trasmissione telematica all’INPS di un certificato medico rilasciato dai medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare. Il certificato medico può essere rilasciato e trasmesso anche dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, dai medici in quiescenza iscritti all’albo, dai liberi professionisti e dai medici in servizio presso strutture private accreditate, come individuati dall’INPS, ai sensi del comma 2“.
Il successivo comma 2 , dell’articolo 8, prevede che: “L’INPS, secondo le modalità indicate dal Ministero della salute, acquisisce la documentazione relativa alla formazione effettuata, nell’ambito del programma “Educazione continua in medicina”, in materia di classificazioni internazionali dell’Organizzazione mondiale della sanità, di promozione della salute, di accertamenti sanitari di base oppure di prestazioni assistenziali, ai fini dell’individuazione dei medici di cui al secondo periodo del comma 1“.
L’Istituto è tenuto, pertanto, ad acquisire la documentazione relativa alla formazione secondo le modalità indicate dal Ministero della Salute.
Infine, il medesimo articolo 8, al comma 5, stabilisce che: “Il certificato medico introduttivo ai fini della valutazione di base è inserito, con la trasmissione all’Inps, anche nel fascicolo sanitario elettronico“. Tale previsione normativa richiede necessariamente la firma digitale del certificato medico introduttivo da parte dei medici certificatori.
I medici che si profilano per la prima volta per la compilazione e la trasmissione all’INPS del certificato medico introduttivo, devono richiedere la relativa abilitazione attraverso la trasmissione alla Struttura territorialmente competente dell’INPS del modulo “AP110 – Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per medici certificatori” compilato in ogni sua parte.
Il modulo “AP110” è anche scaricabile in formato .pdf editabile dal sito istituzionale www.inps.it e deve essere inviato tramite posta elettronica certificata (PEC) alla Struttura territorialmente competente dell’INPS, all’indirizzo individuato nella sezione “Sedi e Contatti” del medesimo sito istituzionale.
Una volta abilitato, il medico ha accesso alla procedura e può compilare il certificato medico introduttivo.
Il certificato medico introduttivo deve essere compilato dal medico certificatore, attraverso il portale istituzionale, utilizzando la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0) attraverso l’apposito applicativo “Certificato medico introduttivo – Invalidità civile”.
Si ricorda che i medici di cui al primo periodo del comma 1, dell’articolo 8, del D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62 (medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare), devono spuntare in procedura la struttura sanitaria di appartenenza.
Diversamente, i medici di cui al secondo periodo, del comma 1, dell’articolo 8, del medesimo decreto legislativo (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali del SSN, medici in quiescenza iscritti all’albo, liberi professionisti e medici in servizio presso strutture private accreditate), dopo avere effettuato l’accesso nell’applicativo per la redazione del relativo certificato, devono spuntare obbligatoriamente la seguente dichiarazione di responsabilità, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “Ai fini di cui all’art. 8 comma 1 secondo periodo e di cui all’art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 62/2024 dichiaro di aver realizzato il dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri relativo al triennio 2023/2025 ovvero di avere in corso la relativa realizzazione. Dichiaro altresì di essere in possesso di firma digitale“.
Dal 1° gennaio 2025, per facilitare la compilazione del certificato medico introduttivo in questa fase sperimentale della riforma di cui al D.Lgs. n. 62/2024, la procedura presenta in apertura un “instradatore” che indirizza il medico a seconda della provincia di domicilio/residenza che deve selezionare su indicazione del cittadino.
La nuova versione della procedura
Una delle novità della riforma di cui al D.Lgs. n. 62/2024 è rappresentata dalla nuova modalità di avvio del procedimento valutativo di base, che prevede l’invio telematico all’INPS del nuovo “certificato medico introduttivo”, il quale rappresenterà l’unica procedura per la presentazione dell’istanza, volta all’accertamento della disabilità, che non dovrà essere più completata con l’invio della “domanda amministrativa” da parte del cittadino o degli Enti preposti e abilitati (cfr. l’art. 8 del D.Lgs. n. 62/2024).
L’INPS con il Messaggio in commento comunica il rilascio di una nuova versione della procedura per l’invio del certificato medico introduttivo, destinata ai medici certificatori, che consente la rettifica/modifica dei dati sanitari contenuti in un certificato medico introduttivo già inviato all’INPS, che si trova nello stato “presentato”.
Il certificato medico introduttivo modificato dà luogo a un nuovo certificato, che integra il precedente, c.d. certificato medico integrativo.
Il certificato medico integrativo può essere utilizzato per:
– integrare o aggiornare diagnosi e prognosi precedentemente indicate nel certificato medico introduttivo qualora nel tempo siano intervenuti cambiamenti significativi;
– aggiungere nuove patologie emerse successivamente alla redazione del certificato medico introduttivo;
– aggiornare informazioni relative all’intrasportabilità.
L’INPS precisa, inoltre, che non possono essere oggetto di modifica i dati anagrafici nonché quelli relativi alla residenzae al domicilio dell’interessato.
Le integrazioni e le rettifiche possono essere effettuate fino alla data di creazione della convocazione a visita da parte dell’INPS. La data di decorrenza dell’iter sanitario, e dunque dell’eventuale prestazione economica, non viene modificata dal certificato medico integrativo, ma rimane invariata e definita dal certificato medico introduttivo precedentemente inviato all’INPS.
Infine, qualora il certificato medico introduttivo contenga errori anagrafici che impediscono l’identificazione del cittadino, il medico certificatore deve segnalarlo all’indirizzo di posta elettronica [email protected] affinché possa essere effettuato l’annullamento. Successivamente, il medico deve inviare un nuovo certificato medico introduttivo con i dati corretti.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62
- D.L. 31 maggio 2024, n. 71 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106)
- INPS, Messaggio 23 giugno 2025, n. 1980
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