COMMENTO
DI MATTEO RIZZARDI | 26 GENNAIO 2026
La gestione della crisi d’impresa, specialmente nella delicata fase della liquidazione, non è un esercizio di stile né una zona franca dove il fattore tempo può essere manipolato a piacimento. Il dovere di agire con tempestività di fronte all’insolvenza non è solo un precetto deontologico, ma un obbligo normativo stringente la cui violazione espone a conseguenze risarcitorie pesantissime. La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 33730 del 23 dicembre 2025 mette un punto fermo su una prassi purtroppo diffusa: il tentativo di dilatare i tempi della resa, aggravando un dissesto già conclamato a danno dei creditori.
Il quadro normativo e la diligenza esigibile nella liquidazione
Il cuore della questione risiede nell’interpretazione degli obblighi gestori sanciti dall’art. 2489 c.c., che impone ai liquidatori di operare con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. Nelle società in liquidazione, lo stato di insolvenza assume una connotazione specifica: non riguarda più la dinamica prospettica della continuità aziendale, bensì l’incapacità del patrimonio di garantire l’integrale e paritario soddisfacimento dei creditori.
Quando tale soglia viene superata, il liquidatore perde ogni margine di discrezionalità “imprenditoriale”: l’unica via obbligata è l’attivazione immediata delle procedure concorsuali. Proseguire un’attività in perdita, magari travestendo operazioni di spoglio da gestione ordinaria, non è “resilienza”, ma una violazione dei doveri legali che fonda una responsabilità risarcitoria diretta.
La figura del liquidatore di fatto: il potere oltre la forma
Uno degli aspetti più pungenti della pronuncia riguarda la conferma della responsabilità del liquidatore di fatto. La giurisprudenza, con un pragmatismo che lascia poco spazio ai formalismi difensivi, ribadisce che risponde dei danni chiunque si ingerisca in modo stabile e determinante nella gestione, condizionando le scelte operative della società, pur in assenza di una investitura ufficiale.
Nel caso di specie, è emerso come una figura formalmente esterna (una socia di maggioranza già amministratrice in precedenza) avesse mantenuto un ruolo dominante in tutte le vicende che hanno portato al fallimento, contribuendo a procrastinare per anni un’insolvenza già palese fin dal 2007. È l’ennesima dimostrazione che lo schermo societario e la mancanza di una carica formale non proteggono chi, nei fatti, muove le fila della gestione danneggiando il ceto creditorio.
L’accertamento dell’insolvenza e l’inerzia del liquidatore di diritto
L’ordinanza commentata censura severamente la condotta del liquidatore di diritto che, nominato in una fase di decozione già avanzata, ha atteso oltre due anni e mezzo prima di depositare l’istanza di fallimento in proprio.
Tale ritardo è stato considerato colpevole poiché lo stato di insolvenza era manifestamente desumibile dai bilanci già approvati e dalla revoca sistematica delle linee di credito bancarie.
Il liquidatore di diritto non può invocare la propria “novità” nell’incarico come scusante: una volta accettata la carica, ha l’onere di verificareimmediatamente la reale situazione patrimoniale. Se i numeri gridano l’insolvenza, il silenzio del liquidatore diventa complicità nel dissesto.
Il criterio della differenza dei netti patrimoniali: una sanzione equitativa
Sul piano della quantificazione del danno, la Suprema Corte ha convalidato il ricorso al criterio della differenza dei netti patrimoniali. Si tratta di una metodologia che, pur nella sua natura sintetica, appare l’unica percorribile quando la condotta omissiva e commissiva dei liquidatori rende impossibile ricostruire analiticamente l’incidenza di ogni singola operazione sul patrimonio sociale.
Il danno viene dunque identificato nella differenza tra il patrimonio netto esistente al momento in cui la gestione avrebbe dovuto cessare (quando l’insolvenza era conoscibile) e quello accertato alla data del fallimento. È un approccio che “inchioda” i responsabili alle proprie inadempienze, trasformando il peggioramento del deficit patrimoniale in un debito risarcitorio personale e solidale.
Conclusioni critiche: il tramonto degli schermi difensivi
La decisione in esame è apprezzabile per la sua fermezza nel respingere tatticismi procedurali, come il tentativo di invocare l’estinzione del giudizio civile per la pendenza di quello penale ai sensi dell’art. 75 c.p.p., laddove le domande risarcitorie abbiano oggetti e titoli differenti. La Cassazione chiarisce che la tutela del patrimonio sociale non può essere frammentata o paralizzata da eccezioni pretestuose.
In definitiva, per chi gestisce la fase finale della vita di una società, il messaggio è chiaro: la liquidazione non è un tempo supplementare per tentare operazioni opache o per nascondersi dietro la passività. Chi ha il potere gestorio, formale o meno, ha il dovere di staccare la spina prima che il “buco” diventi una voragine incolmabile. In caso contrario, il conto da pagare sarà non solo professionale, ma direttamente patrimoniale.
Riferimenti normativi:
- Codice civile, art. 2489;
- Cass. civ., ord. 23 dicembre 2025, n. 33730.
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