DIRITTO PENALE
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 7239 del 20 febbraio 2025
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, va operata una distinzione tra “materie esplodenti” ed “esplosivi”.
In base a tale distinzione rientrano nella categoria delle “materie esplodenti”, utilizzate per fuochi di artificio, quelle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, mentre vanno annoverate nella categoria degli “esplosivi” quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, che per la loro micidialità sono idonee a provocare una esplosione con rilevante effetto distruttivo (da ultimo Sez. 1, n. 12767 del 16/02/2021).
Tale distinzione trova un supporto nella interpretazione letterale dell’art. 678 cod. pen. e della L. n. 497 del 1974, art. 10, atteso che la prima norma usa i termini “materie esplodenti”, mentre la seconda norma usa il termine “esplosivi”, di guisa che deve ritenersi applicabile la L. n. 497 del 1974 ogniqualvolta la detenzione illegale riguardi materie le quali, per la loro quantità e qualità, possano provocare effetti distruttivi devastanti sugli uomini e sulle cose.
Avv. Mariangela Di Biase
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