SCHEDA PRATICA
DI ANDREA AMANTEA | 13 MARZO 2026
Docenti e ricercatori i quali hanno trasferito la propria residenza fiscale in Italia con effetti dal periodo d’imposta 2020, al ricorrere delle condizioni fissate dall’art. 44 del D.L. n. 78/2010, possono prorogare fino a 13 periodi d’imposta il regime agevolato senza pagare alcuna “fee di ingresso”.
Fonti ufficiali
Art. 44 del D.L. n. 78/2010; art. 5 D.L. n. 34/2019; art. 1, comma 763, legge n. 234/2021
La tassazione agevolata in favore dei docenti e ricercatori
La detassazione prevista in favore dei docenti e ricercatori che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per prestate la propria attività lavorativa è disciplinata dall’art. 44 del D.L. n. 78/2010.
Normativa, art. 44 D.L. n. 78/2010
Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

La detassazione è riconosciuta anche ai cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
Può accedere al regime agevolato chi svolge attività di docenza e ricerca in Italia e possiede i seguenti requisiti:
- ha un titolo di studio universitario o a esso equiparato,
- è stato residente all’estero non in maniera occasionale,
- ha svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno 2 anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati oppure università,
- acquisisce la residenza fiscale in Italia, mantenendola per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione.
| Regime agevolato docenti e ricercatori | |
| Regime agevolato | Il reddito prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% dell’ammontare. |
| Soggetti interessati | Lavoratori dipendenti e autonomi iscritti AIRE o cittadini UE. |
| Condizioni da rispettare – Residenza | Possesso di titolo di studio universitario o a esso equiparato; residenza all’estero non occasionale; pregressa documentata attività all’estero di ricerca o docenza per almeno 2 anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati oppure università; trasferimento residenza fiscale in Italia; mantenendol a residenza per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione. |
| Durata regime agevolativo ordinario | 6 anni per i soggetti che hanno trasferito la propria residenza fiscale in Italia con effetti dal periodo d’imposta 2020 (con decorrenza dal periodo di trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei 5 successivi); 4 anni per chi si è trasferito in Italia fino al 2019. |
| Ulteriori agevolazioni (estensione durata agevolazione) | Estensione regime agevolativo da 6 anni a: 8 periodi d’imposta in presenza di un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato; 11 periodi d’imposta per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato; 13 periodi d’imposta per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato. |
| Cumulo | Ammesso con il nuovo regime impatriati, il cumulo si applicherà dunque nei seguenti termini: l’art. 44 del D.L. n. 78/2010 opera per gli introiti di attività di docenza o ricerca svolta in Italia come autonomo o lavoratore dipendente; l’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023 nuovo regime impatriati per l’eventuale altra attività di lavoro autonomo esercitata (risposta Agenzia delle entrate n. 16/2025). |
| Proroga su opzione a pagamento | La proroga a 8/11/13 periodi d’imposta era legata al pagamento di una “fee di ingresso” per i soggetti trasferitisi in Italia fino al 2019 Al contrario per i soggetti che si sono trasferiti dal 2020, la proroga è gratuita ossia non è richiesto il pagamento della “Fee di ingresso”. |
| Prassi di riferimento | Circolare n. 17/E/2017; Circolare n. 17/E/2022. |
La proroga gratuita rappresenta l’unica opzione residua ora esercitabile per i chi ha trasferito la propria residenza fiscale dal 2020.
Nei fatti non è più attivabile la proroga a pagamento visto il riferimento per tale opzione ai soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale prima dell’anno 2020 contenuta nel citato comma 763 della legge n. 234/2021 e considerata la precedente durata massima del regime fissata in 4 anni.
Docenti e ricercatori: la verifica dei requisiti per la proroga gratuita del periodo agevolato
In base a quanto detto fin qui è ammessa la proroga gratuita del regime agevolato in parola da 6 anni a:
- 8 periodi d’imposta in presenza di un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, o nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento (l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà), sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato;
- 11 periodi d’imposta per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato;
- 13 periodi d’imposta per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per il 10% del loro ammontare come avviene durante i primi 6 anni di agevolazione.
Detto ciò, si ritiene che, in linea con le indicazioni fornite nella circolare Agenzia delle entrate n. 33/E/2020, seppur riferita alla proroga gratuita del vecchio regime impatriati ex art. 16 D.Lgs. n. 147/2015, ai fini dell’allungamento del periodo agevolato:
- la nascita o l’affidamento del figlio (o dei figli) possa avvenire entro il termine dei primi 6 anni agevolati senza che comprometta la detassazione l’eventuale residenza all’estero dei figli laddove gli stessi trasferiscano la residenza fiscale in Italia entro il primo periodo di fruizione dell’agevolazione o la circostanza che, successivamente al rientro, i figli diventino maggiorenni (ovvero fiscalmente non più a carico);
- l’acquisto dell’unità immobiliare può essere effettuato come termine ultimo entro (e non oltre) i primi 6 periodi di imposta di fruizione del regime; il requisito deve permanere per tutto il periodo agevolato (circolare n. 33/E/2020).
Detto ciò, in merito agli adempimenti da effettuare, per chi ha terminato i primi 6 anni agevolati al 31 dicembre 2025, anche se la norma sulla proroga “gratuita” nulla dispone a proposito:
- il lavoratore dipendente avrebbe dovuto presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, contenente la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo in proroga, era suggerito farlo entro i primi giorni del mese di gennaio 2026 ma ciò non toglie che possa essere fatto in corso d’anno per permettere al sostituto di applicare le ritenute in tassazione ridotta per poi consolidare l’agevolazione in sede di conguaglio;
- rimanendo comunque ferma la possibilità di beneficiare della detassazione direttamente in dichiarazione dei redditi;
- il lavoratore autonomo, indicherà la proroga della detassazione in sede di dichiarazione dei redditi sulla base delle istruzioni di compilazione di cui al modello Redditi 2027.
Tuttavia, in sede di applicazione, da parte del committente, della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti, può presentare una richiesta scritta in cui è riportata la dichiarazione di possedere i requisiti per fruire del regime agevolativo qui in esame. Il committente opera la ritenuta del 20% sull’imponibile ridotto in base a quanto previsto dalla norma agevolativa.
Docenti e ricercatori: la verifica dei requisiti per la proroga gratuita del periodo agevolato
Con la risoluzione n. 8/2026, l’Agenzia delle entrate ha meglio chiarito in che modo bisogna procedere alla verifica dei requisiti richiesti ai fini della proroga.
In base a quanto visto fin qui, al ricorrere di determinate condizioni, la detassazione al 90% degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori può coprire fino a 13 periodi d’imposta.
A tal proposito, nella risoluzione in commento, viene chiarito che l’allungamento gratuito dagli ordinari 6 periodi agevolati fino al 13° è possibile anche qualora al rientro in Italia il contribuente non abbia figli minori e tale evento si verifichi nel corso del periodo agevolabile.
In altri termini, se un contribuente che, al rientro in Italia, non ha figli minorenni e fruisce degli incentivi per un periodo di 6 periodi d’imposta, potrà estendere il periodo agevolabile fino, rispettivamente, a 8, 11 o 13 periodi d’imposta se, prima dei predetti 6 periodi d’imposta, abbia un figlio, due o tre figli.
Analogamente, il contribuente che rientra in Italia con un figlio (o che entro i primi 6 periodi d’imposta abbia un figlio) e entro il termine di 8 periodi d’imposta ha un secondo figlio, potrà allungare il periodo agevolabile fino a 11 periodi d’imposta.
Inoltre, se lo stesso contribuente, entro il termine degli 11 periodi d’imposta, ha un terzo figlio potrà applicare gli incentivi complessivamente per 13 periodi d’imposta.
Vediamo con una serie di esempi di capire meglio come bisogna procedere ai fini della verifica dei requisiti per chi vuole sfruttare la proroga gratuita.
| PROROGA GRATUITA REGIME IMPATRIATI | ||||
| Scenario | Figli al rientro | Evento durante periodo agevolato | Periodo agevolato totale (anni d’imposta) | Esempio operativo |
| Senza figli | 0 | Nessun figlio e nessun acquisto casa | 6 | Rientro 2024 → agevolazione 2024–2029 |
| Acquisto casa o un figlio | 0 | 1 figlio entro i primi 6 anni oppure acquisto immobile | 8 | Rientro 2024 → figlio nel 2027 → agevolazione 2024–2031 |
| Secondo figlio | 1 | Secondo figlio entro gli 8 anni | 11 | Rientro 2024 con 1 figlio → secondo figlio nel 2029 → agevolazione 2024–2034 |
| Terzo figlio | 2 | Terzo figlio entro gli 11 anni | 13 | Rientro 2024 con 2 figli → terzo figlio nel 2032 → agevolazione 2024–2036 |
| Progressione completa | 0 | Primo figlio entro 6 anni, secondo entro 8 anni, terzo entro 11 anni | 13 | Rientro 2024 → figlio 2026 → figlio 2029 → figlio 2032 → agevolazione 2024–2036 |
L’opzione per la detassazione in dichiarazione dei redditi
Dal punto di vista dichiarativo, chi è andato in proroga dal 1° gennaio 2026, dovrà attendere le istruzioni di compilazione del modello Redditi 2027, periodo d’imposta 2026, tenendo però conto di quanto detto nel precedente pr. In riferimento al quadro RC e al quadro C del 730 potrebbe essere confermato l’utilizzo del codice “2” da inserire, come vedremo, nella casella casi particolari.
Dunque non ci può essere una proroga gratuita con effetti antecedenti al 1° gennaio 2026, posto che come detto tale opzioni riguarda chi ha trasferito la residenza fiscale in Italia dal 2020 con durata minima del regime di detassazione pari a 6 anni.
Per chi è invece già in proroga a pagamento (chi si è trasferito in Italia entro il 2019), il possesso dei requisiti relativo ai figli, andava invece verificato alla data del pagamento della fee di ingresso ovvero nel periodo d’imposta in cui è effettuato il pagamento (vedi circolare n. 17/2022, art. 5, commi 5-ter e 5-quater, del D.L. n. 34/2019 aggiunti dal comma 763 della legge n. 234/2021 e provv. Agenzia delle entrate 31 marzo 2022, n. 102028).
Dunque tali soggetti, come ultimo caso residuo di proroga a pagamento, se ad esempio hanno sfruttato la detassazione in esame:
- per i periodi d’imposta 2019, 2020, 2021 e 2022,
- potendo andare in proroga nel 2023,
- hanno effettuato il versamento senza chance di compensazione entro il 30 giugno 2023, senza che fosse ammesso il ravvedimento o la remissione in bonis-codice tributo, 1880 (10% del reddito da lavoro dipendente o da lavoro autonomo prodotto in Italia nell’anno precedente alla proroga) 1881 (5%),
- anche nel 2026 seguiranno le ordinarie regole di compilazione del 730 o del modello Redditi.
Così ad esempio i lavoratori dipendenti che continuano a beneficiari della proroga in dichiarazione dei redditi seguiranno le seguenti indicazioni:
- nel quadro C del modello 730 (o nel quadro RC per chi presenta il modello Redditi),
- indicheranno il codice “15” nella casella casi particolari “se si è già trasferita la residenza in Italia prima del 2020 e alla data del 31 dicembre 2019 si risulta beneficiario del regime previsto per il rientro dei docenti e ricercatori e, pur avendo esercitato l’opzione di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 marzo 2022, si fruisce in dichiarazione della detassazione nella misura del 90%”.
Le istruzioni di compilazione specificano che: la presente casella va compilata esclusivamente nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi.
In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta.
Nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2026, sarà indicata la quota non imponibile, se appunto il sostituto non ha operato l’abbattimento.
Nelle annotazioni, l’ammontare di tali redditi è indicato con il codice CV: per i docenti e ricercatori rientrati prima del 2020, che hanno effettuato l’opzione per la proroga del periodo di fruizione della riduzione del reddito da lavoro dipendente nella misura del 90% (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 marzo 2022).
I lavoratori autonomi invece, nel quadro RE del modello Redditi 2026, periodo d’imposta 2025, nella casella docenti e ricercatori indicheranno il codice 2:
Codice appunto da utilizzare qualora il lavoratore autonomo abbia già trasferita la residenza in Italia prima del 2020 e alla data del 31 dicembre 2019 risulti beneficiario del regime previsto per il rientro dei docenti e ricercatori, può fruire della proroga dell’agevolazione, ai sensi dell’art 5, comma 5-ter, del D.L. n. 34/2019.
Si tenga conto che l’agevolazione è riferita esclusivamente ai redditi derivanti da rapporti aventi ad oggetto attività di docenza e ricerca svolte in Italia e non ad altri eventuali redditi che il lavoratore dipendente o l’esercente arti e professioni consegua in Italia.
Sono altresì esclusi dall’agevolazione e assoggettati ordinariamente a tassazione in Italia, i redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo che il soggetto residente produce all’estero in qualità di docente o ricercatore (circolare 23 maggio 2017, n. 17/E).
Si tenga bene a mente che:
- nel rigo RE21, colonna 5, va indicata la differenza tra l’importo di rigo RE6 (Totale compensi RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 2) e
- quello di rigo RE20 (totale spese-somma importi da rigo RE7 a RE19).
Una volta compilata la suddetta casella riservata a docenti e ricercatori (vedi sopra), è necessario indicare nella colonna 1 del rigo RE21 i redditi “lordi” derivanti esclusivamente da rapporti aventi ad oggetto attività di ricerca, già compresi nella colonna 5 del medesimo rigo.
Da qui, particolare attenzione va posta alla compilazione del rigo RE23” Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche”.
Tale rigo andrà così compilato ossia va indicata la somma tra:
- l’importo di rigo RE21, colonna 5, al netto di quello eventualmente indicato nella colonna 1 del medesimo rigo per i docenti e ricercatori;
- il 10% dell’importo di rigo RE21, colonna 1 (si applica dunque la detassazione del 90% in favore di docenti e ricercatori);
- l’importo di rigo RE2, colonna 1.
Nel rigo RE 23 infatti deve essere indicato il reddito abbattuto per via dell’applicazione dell’agevolazione impatriati.
Fermo restando i massimali contributivi, ai fini della determinazione del carico previdenziale si deve tenere conto che la base imponibile previdenziale coinciderà con quella individuata ai fini fiscali.
Si veda la circolare INPS 7 giugno 2023, n. 52 e la più recente circolare n. 105 del 27 giugno 2025 le quali fanno riferimento al rigo RE 23 ai fini della determinazione del carico contributivo.
I soggetti che fruiscono delle predette agevolazioni previste per gli impatriati, per i docenti e ricercatori universitari devono compilare la casella “Codice Stato estero” posta nel frontespizio della dichiarazione.
Al pari della detassazione riservata ai lavoratori impatriati, ex art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 e art. 5 D.Lgs. n. 209/2023, la detassazione opera comunque nel rispetto dei limiti de minimis con obbligo di compilazione del prospetto del quadro RS sugli aiuti di Stato (Rigo RS 401-codice aiuto “14”).
Ciò per quanto riguarda lavoratori autonomi e imprese (vedi art. 8-bis, comma 2, D.L. n. 148/2017). Per il regime qui in esame è corretto il riferimento ai soli lavoratori autonomi.
Tenendo conto anche del risparmio sul carico contributivo come sopra individuato.
Dal 1° gennaio 2024 è entrato in vigore il Reg. UE n. 2831/2023 che ha innalzato il limite degli aiuti de minimis da 200.000 a 300.000 euro introducendo una verifica delle soglie di aiuti ricevuti su 3 anni solari variabili e non più su tre esercizi finanziari, prevedendo dunque un riferimento temporale “mobile”.
Nella verifica dei limiti di aiuto di dovrà tenere conto di tali indicazioni.
Le regole di decadenza del regime riservato a Docenti e ricercatori
Circa le regole di decadenza, ci sono differenze sostanziali tra il regime fiscale riservato a docenti e ricercatori ex art. 44 del D.L. n. 78/2010, quello riservato ai lavoratori impatriati con residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 e quelli che invece rientrano nel nuovo regime impatriati, ex art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023.
| Regime agevolato | Decadenza |
| Docenti e ricercatori | Il beneficio fiscale viene meno a partire dal periodo d’imposta in cui il lavoratore risulti non più fiscalmente residente in Italia. Resta ferma la spettanza delle agevolazioni già fruite in quanto non sono previste ipotesi di decadenza con obbligo di restituzione delle imposte non pagate negli anni precedenti in applicazione del regime di favore. |
| Lavoratori impatriati con residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 | La decadenza di verifica laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi (art. 3 D.M. 26 maggio 2016). |
| Nuovo regime impatriati | Se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi (art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 209/2023). |
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