3° Contenuto riservato: Effetti della tardiva costituzione in giudizio della parte resistente nel processo tributario

MASSIMARIO – Cassazione Civile

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Ordinanza n. 7167 del 18 marzo 2025

Nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell’avversa pretesa, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto.

Fonte: Massima Redazionale

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