COMMENTO
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 24 NOVEMBRE 2025
Il DDL d Bilancio 2026 prevede un riconoscimento di un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Premessa
L’articolo 48, del DDL di Bilancio 2026, attualmente in discussione in Senato dopo la presentazione dell’esecutivo di Governo, prevede importanti agevolazioni per il datore che assume madri lavoratrici.
In particolare il comma 1, dell’articolo 48, prevede il riconoscimento di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 100%, a carico del datore di lavoro in favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Si prevede che tale esonero è riconosciuto nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), precisandosi che resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Il comma 2 precisa la durata dell’esonero in oggetto; in particolare, esso spetta, considerando quale termine iniziale la data dell’assunzione, per:
- 12 mesi, se l’assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione);
- 18 mesi, se il contratto a tempo determinato è trasformato a tempo indeterminato (considerando sempre quale termine iniziale la data di assunzione con il contratto a tempo determinato);
- 24 mesi, se l’assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il comma 3, primo periodo, esclude da tali esoneri i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, stabilendo che i medesimi esoneri non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
La relazione di accompagnamento al DDL di Bilancio 2026 precisa che l’esonero in questione è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4, del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216.
Riforma dell’IRPEF e altre misure in tema di imposte sui redditi: le agevolazioni
La disposizione richiamata nel DDL di Bilancio 2026 è contenuta nella prima parte della riforma del reddito delle persone fisiche; in particolare l’articolo 4, del D.Lgs. n. 216/2023, recante “Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni”, dispone che per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in attesa della completa attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera a), della Legge 9 agosto 2023, n. 111, e della revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all’incremento occupazionale determinato ai sensi del successivo comma 3 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo.
L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni.
L’agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.
Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente. L’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Il costo riferibile all’incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.
Per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile si assumono le corrispondenti voci di costo del personale. I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.
Nessun costo è riferibile all’incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
Per lo stesso periodo d’imposta , al fine di incentivare l’assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile, è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientra in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, di cui all’Allegato 1.
| ALLEGATO 1 (articolo 4, comma 5)Categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela |
| lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, numero 99), del regolamento della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni; persone con disabilità ai sensi dell’articolo 1, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 4, della Legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21, della Legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni; donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento della Commissione, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza di cui all’articolo 5-bis, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119, da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica; giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile di cui all’articolo 27, comma 1, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48; lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale; già beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, che siano decaduti dal beneficio per effetto dell’articolo 1, commi 313 e 318, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione di cui all’articolo 1 e seguenti del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85. |
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