3° Contenuto Riservato: ETS e imprese sociali: istruzioni per il deposito dei bilanci

COMMENTO

DI STEFANO ROSSETTI | 14 MAGGIO 2026

In data 24 aprile 2026 Unioncamere ha pubblicato nel proprio sito internet la Guida al deposito del bilancio di esercizio, la quale descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei bilanci e degli elenchi soci nel 2026. Nel presente contributo evidenzieremo gli aspetti relativi alla procedura di deposito del bilancio di esercizio e del bilancio sociale di alcuni soggetti appartenenti al Terzo settore e delle imprese sociali.

Premessa

Per facilitare gli operatori del settore ogni anno Unioncamere pubblica una guida sulla procedura di deposito del bilancio di esercizio.

Di seguito illustriamo i chiarimenti che Unioncamere ha fornito in materia di deposito del bilancio di esercizio e del bilancio sociale degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese (non imprese sociali) e delle imprese sociali.

Deposito del bilancio di esercizio degli enti del Terzo settore

Gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e nel Registro delle imprese (non imprese sociali), con esclusione delle imprese sociali, devono redigere e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, artt. 2435-bis o 2435-ter del Codice civile.

Tali soggetti possono anche redigere il bilancio di esercizio ai sensi del comma 1 dell’art. 13, D.Lgs. n. 117/2017, secondo i modelli ex comma 3 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il bilancio deve essere presentato entro 60 giorni dall’approvazione in formato XBRL solo se redatto secondo gli schemi del bilancio ordinario, abbreviato o micro.

L’importo dovuto alla Camera di Commercio è pari a 62,50 euro di diritti di segreteria.

Ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 l’imposta di bollo non è dovuta.

Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017).

Deposito del bilancio sociale degli enti del Terzo settore

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore (entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio), e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le Linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 4 luglio 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2019 (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017).

Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (art. 13, comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017) depositano il bilancio sociale anche presso il Registro delle imprese entro sessanta giorni dall’approvazione (art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017).

L’organo di controllo, se nominato, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle Linee guida del D.M. 4 luglio 2019; il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo (art. 30, comma 7, del D.Lgs. n. 117/2017).

Il bilancio sociale deve essere presentato entro 60 giorni dall’approvazione non in formato XBRL.

L’importo dovuto alla Camera di Commercio è pari a 62,50 euro di diritti di segreteria.

Ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017, l’imposta di bollo non è dovuta.

Il bilancio sociale deve essere depositato in formato PDF/A (codice documento B08) e ai fini probatori va allegata la deliberazione di approvazione del bilancio sociale da parte dell’organo competente.

Deposito del bilancio di esercizio delle imprese sociali

L’impresa sociale, di qualsiasi forma giuridica iscritta nella apposita sezione delle imprese sociali del Registro delle imprese (compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti), deve redigere e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, artt. 2435-bis o 2435-ter del Codice civile, in quanto compatibili.

Il bilancio deve essere presentato entro 60 giorni dall’approvazione in formato XBRL solo se redatto secondo gli schemi del bilancio ordinario, abbreviato o micro. L’importo dovuto alla Camera di Commercio è pari a 62,50 euro (32,50 euro se cooperativa sociale) di diritti di segreteria.

L’imposta di bollo è pari:

  • 59 euro se società di persone;
  • 65 euro se società di capitali.

Non è dovuta l’imposta di bollo se cooperativa sociale o altra organizzazione collettiva del Terzo settore (art. 82, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 117/2017).

Deposito del bilancio sociale delle imprese sociali

L’organizzazione che esercita l’impresa sociale, iscritta nell’apposita sezione, deve depositare presso il Registro delle imprese (e pubblicare nel proprio sito internet) il bilancio sociale, redatto secondo le Linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore allegando anche il verbale di approvazione (art. 9 del D.Lgs. n. 112/2017).

Il bilancio sociale va integrato con l’attestazione dell’organo di controllo sul monitoraggio e la conformità del bilancio stesso alle Linee guida exD.M. 4 luglio 2019, paragrafo 7, con esclusione del bilancio sociale delle cooperative sociali, alle quali non sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 112/2017.

Con Decreto ministeriale 4 luglio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2019) sono state approvate le Linee guida per la redazione del bilancio sociale, in vigore “a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione” (art. 3 del D.M. 4 luglio 2019) e quindi – per le realtà con esercizio sociale coincidente con l’anno solare – a partire dai bilanci relativi all’esercizio sociale 2020, approvati nel corso del 2021.

Le imprese sociali, iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese (es. cooperative sociali), sono comunque tenute al normale deposito del bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, artt. 2435-bis o 2435-ter del Codice civile.

Gli enti religiosi, iscritti nella apposita sezione delle imprese sociali del Registro delle imprese, depositano il bilancio sociale limitatamente alle attività di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017.

Il bilancio sociale deve essere presentato entro 60 giorni dall’approvazione non in formato XBRL.

L’importo dovuto alla Camera di Commercio è pari a 62,50 euro (32,50 euro se cooperativa sociale) di diritti di segreteria.

Ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 l’imposta di bollo non è dovuta, mentre se l’impresa sociale riveste la forma di società di persone l’importo dell’imposta di bollo è di 59 euro che diventa pari a 65 euro se riveste la forma di società di capitali.

Il bilancio sociale deve essere depositato in formato PDF/A (codice documento B08).

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