COMMENTO
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 3 NOVEMBRE 2025
L’INPS, con propria Circolare n. 138/2025 , ha fornito le indicazioni in riferimento all’ambito di applicazione della previsione normativa che al fine di fronteggiare gli effetti dell’evoluzione del fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei, ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel periodo compreso tra il 13 marzo 2025 e il 31 agosto 2025; destinatari di tale sospensione sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie: datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica); lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli); committenti e liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.
Premessa
Con la Circolare n. 138 del 20 ottobre 2025, l’INPS fornisce le istruzioni operative sulla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025 nell’area dei Campi Flegrei.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 10 dicembre 2025, senza sanzioni né interessi.
La normativa di riferimento
Per fare fronte agli effetti dell’evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell’area dei Campi Flegrei è stato emanato il D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2025, n. 101.
L’articolo 11, comma 3, del D.L. n. 65/2025 prevede, per i soggetti che alla data del 13 marzo 2025 avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa (dichiarata alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) negli immobili danneggiati, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 , del medesimo articolo 11, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo compreso tra il 13 marzo 2025 e il 31 agosto 2025.
Soggetti interessati alla sospensione contributiva e quando riprendono i versamenti
In applicazione delle disposizioni del citato articolo 11, comma 3, del D.L. n. 65/2025, la sospensione, decorrente dal 13 marzo 2025 e valevole fino al 31 agosto 2025, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi è riferita ai soggetti che avevano, alla data del 13 marzo 2025 (data a partire dalla quale si sono verificati gli eventi sismici), la residenza o la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) negli immobili danneggiati.
In particolare, destinatari della sospensione in esame sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
- Datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
- committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.
La sospensione in esame è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte negli immobili danneggiati.
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi per effetto della normativa in oggetto, come anticipato devono essere effettuati, ai sensi del comma 8, dell’articolo 11, del D.L. n. 65/2025, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025.
Entro la medesima data del 10 dicembre 2025 devono essere effettuati, in unica soluzione, i versamenti sospesi relativi alle note di rettifica e alle rate dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione, ossia dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025.
I casi analizzati dalla circolare dell’INPS
L’INPS con la Circolare in commento passa in rassegna le varie tipologie di soggetti interessati; vediamo di analizzarne alcuni:
- artigiani ed esercenti attività commerciali: per effetto della norma in argomento, la sospensione dell’obbligo di versamento riguarda i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle scadenze comprese tra il 13 marzo 2025 e il 31 agosto 2025. Sono, pertanto, comprese le scadenze dei contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il primo e secondo trimestre del 2025. Possono, altresì, essere comprese le scadenze dei contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2024, nonché al primo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2025;
- committenti e liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata: i soggetti destinatari della sospensione contributiva di cui al citato D.L. n. 65/2025 che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure similari e che nel periodo di competenza dal mese di febbraio 2025 al mese di luglio 2025 erogano compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata devono riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “41”, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva evento Campi Flegrei di cui al D.L. n. 65/2025. Validità dal 1° marzo 2025 al 31 agosto 2025″;
- liberi professionisti: per tali soggetti è sospeso il versamento dei contributi dovuti con scadenze legali comprese tra il 13 marzo 2025 e il 31 agosto 2025, in coincidenza con i versamenti fiscali. Ne consegue che sono comprese nell’ambito di applicazione, in assenza di eventuali successivi differimenti delle scadenze di versamento, le scadenze relative ai contributi dovuti dai lavoratori autonomi che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e iscritti alla Gestione separata a titolo di saldo per l’anno di imposta 2024, nonché al primo acconto per l’anno di imposta 2025;
- datori di lavoro con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica: tali soggetti destinatari della sospensione in argomento devono sospendere, per il periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, l’invio delle denunce Uniemens/ListaPosPA relativi alle competenze dei mesi da febbraio 2025 a luglio 2025;
- datori di lavoro iscritti alla Gestione contributiva agricola: i datori di lavoro iscritti alla Gestione contributiva agricola (GCA) che possono usufruire, come sopra specificato, della sospensione dei termini di versamento e degli adempimenti informativi, possono inoltrare l’apposita istanza disponibile nel “Cassetto previdenziale del contribuente”, nella sezione “Domande Telematiche” (Istanza di sospensione);
- aziende con dipendenti: i datori di lavoro in possesso dei requisiti richiesti e indicati nella presente circolare, al fine di fruire della sospensione, devono presentare specifica richiesta tramite il sito istituzionale dell’INPS, al seguente percorso: “Cassetto previdenziale (Sezione Aziende con dipendenti)” > “Comunicazioni” > “Invia Comunicazione” > “Crea Nuova Comunicazione” > “Posizione aziendale” > “Oggetto: “Inquadramento”, indicando nelle note oggetto “Eventi sismici del 13-15 marzo 2025 – Campi Flegrei”, chiedendo l’attribuzione del codice di autorizzazione “1U” ai sensi del Decreto-Legge n. 65/2025.
Riferimenti normativi:
- D.L. 7 maggio 2025, n. 65 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2025, n. 101)
- INPS, Circolare 20 ottobre 2025, n. 138
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