3° Contenuto Riservato: Flussi ingresso 2026-2028: pubblicato il DPCM

PRIMA LETTURA

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 16 OTTOBRE 2025

Nella Gazzetta Ufficiale dello Stato è stato pubblicato il D.P.C.M. 2 ottobre 2025 che regolamenta e disciplina la programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028.

Il provvedimento consegue al recente D.L. n. 146/2025 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 ottobre 2025, che introduce nuove disposizioni urgenti in materia di ingresso e lavoro di cittadini stranieri, modificando la normativa esistente.


Art. 2 – Criteri comuni
La determinazione dei flussi di ingresso di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato nel triennio 2026-2028 per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sia nell’ambito delle quote sia al di fuori di esse, avviene in base ai seguenti criteri: 
correlazione tra l’entità dei flussi di ingresso e il fabbisogno del mercato del lavoro;
estensione dei settori economici considerati nella programmazione dei flussi di ingresso individuati sulla base dell’analisi del fabbisogno del mercato del lavoro (gruppi di attività secondo la classificazione ISTAT ATECO 2025);
potenziamento degli strumenti di formazione nei Paesi di origine dei lavoratori stranieri per promuovere il loro ingresso;
incentivazione di modalità di collaborazione con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori verso l’Italia;
incentivazione degli ingressi di lavoratori con alta qualificazione professionale;
sostegno agli ingressi per lavoro di apolidi e rifugiati.
Art. 3 – Criteri specifici per i flussi di ingresso nell’ambito delle quoteLa determinazione delle quote per il triennio 2026 2028 avviene anche sulla base dei seguenti criteri: 
previsione di quote preferenziali riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari;
mantenimento di una quota specifica per gli addetti al settore dell’assistenza familiare;
previsione di ingressi in Italia, per motivi di lavoro autonomo, di lavoratori che hanno almeno un ascendente fino al terzo grado cittadino o ex cittadino italiano e che sono residenti in Venezuela o in uno degli ulteriori Paesi individuati dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 4 – Criteri specifici per gli ingressi al di fuori delle quoteGli ingressi consentiti dalla legge al di fuori delle quote sono regolati per il triennio 2026-2028, anche sulla base dei seguenti criteri:
favorire nel triennio 2026-2028 l’incremento degli ingressi al di fuori delle quote;
previsione di ingressi per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di cittadini di Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio;
potenziamento delle attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei Paesi di origine e con seguente aumento degli ingressi dei lavoratori stranieri, apolidi rifugiati;
valorizzazione dei percorsi di studio e di formazione di cittadini stranieri in Italia, anche mediante la conversione in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle quote, dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione;
promozione di un intervento legislativo volto a disciplinare ingressi per lavoro subordinato non stagionale nel settore dell’assistenza familiare a favore di persone con disabilità.
Art. 5 – Ingressi complessivi nell’ambito delle quoteSono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’estero entro le seguenti quote complessive: 
164.850 unità per l’anno 2026;
165.850 unità per l’anno 2027;
166.850 unità per l’anno 2028.
Art. 6 – Ingressi nell’ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo
Sono ammessi in Italia, nell’ambito delle quote complessive: 
1) per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori: agricoltura, silvicoltura e pesca; industrie alimentari, delle bevande e del tabacco; industrie tessili, dell’abbigliamento e calzature; industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo; altre industrie; costruzioni; commercio all’ingrosso e al dettaglio; servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici; servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio; servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone; sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati; altri servizi e di lavoro autonomo, cittadini stranieri residenti all’estero entro le seguenti quote:
 
76.850 unità per l’anno 2026, di cui 76.200 per lavoro subordinato non stagionale e 650 per lavoro autonomo;
76.850 unità per l’anno 2027, di cui 76.200 per lavoro subordinato non stagionale e 650 per lavoro autonomo;
76.850 unità per l’anno 2028, di cui 76.200 per lavoro subordinato non stagionale e 650 per lavoro autonomo.
 
Sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, nei settori di cui sopra, cittadini di specifici Paesi o con i quali l’Italia, nel corso del triennio, adotterà accordi di cooperazione in materia migratoria.
Inoltre, è consentito l’ingresso in Italia di lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.
In particolare, per i lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare, sono previste le seguenti quote: 
per il 2026, 13.600 unità;
per il 2027, 14.000 unità;
per il 2028, 14.200 unità. 
È consentito, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo di complessivi 1.500 cittadini stranieri residenti all’estero, per n. 500 unità per ciascun anno, appartenenti alle seguenti categorie:
 
imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal D.I. 11 maggio 2011, n. 850;
artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati;
cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.

Inoltre, è consentito l’ingresso in Italia di lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.In particolare, per i lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare, sono previste le seguenti quote: per il 2026, 13.600 unità;per il 2027, 14.000 unità;per il 2028, 14.200 unità. È consentito, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo di complessivi 1.500 cittadini stranieri residenti all’estero, per n. 500 unità per ciascun anno, appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal D.I. 11 maggio 2011, n. 850;artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati;cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.
Art. 7 – Ingressi nell’ambito delle quote per lavoro stagionaleNell’ambito delle quote complessive sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico, dei Paesi specificatamente individuati, residenti all’estero entro le seguenti quote: 
88.000 unità per l’anno 2026;
89.000 unità per l’anno 2027;
90.000 unità per l’anno 2028.
 
Nell’ambito delle quote indicate per ciascun anno sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.
Nell’ambito delle quote indicate per i lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi specificati, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale, sono riservate le seguenti quote: 
per il 2026, 5.000 unità;
per il 2027, 6.000 unità;
per il 2028, 7.000 unità. 
 
Nell’ambito delle quote indicate è, inoltre, riservata prioritariamente:
per il settore agricolo, per ciascun anno del triennio 2026-2028una quota di 47.000 unità di lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi specificati le cui istanze di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle specifiche organizzazioni professionali dei datori di lavoro del mondo agricolo;
per il settore turisticouna quota di 13.000 unità nel 2026, 14.000 unità nel 2027 e 15.000 unità nel 2028 di lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi specificati le cui istanze di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale.
DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DI INGRESSO Art. 8 – Termini per la presentazione delle domandeLa presentazione della richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote stabilite agli artt. 6 e 7 è preceduta dalla fase di precompilazione dei moduli di domanda, che si svolgerà nel periodo temporale e per la durata definiti con circolare congiunta dei Ministeri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote decorrono per gli anni 2026, 2027 e 2028: 
a) per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale:
relativamente al settore agricolo, dalle ore 9,00 del 12 gennaio dell’anno di riferimento, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento;
relativamente al settore turistico, dalle ore 9,00 del 9 febbraio dell’anno di riferimento, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento;
b) per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale dalle ore 9,00 del 16 febbraio dell’anno di riferimento, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento; 
c) per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare dalle ore 9,00 del 18 febbraio dell’anno di riferimento, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. 
Il termine procedimentale decorre dalla data di imputazione della quota.
Art. 9 – Disposizioni attuativeLe quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, previste dal presente decreto sono ripartite:
a livello territoriale dal Ministero del lavoro coerentemente con l’analisi del fabbisogno del mercato del lavoro e secondo le indicazioni degli Ispettorati territoriali del lavoro, delle regioni e delle province autonome;
entro dieci giorni dal decorso dei termini di presentazione delle domande;
in modalità informatica, per ambito provinciale

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