3° Contenuto Riservato: I nuovi termini di detrazione dell’IVA

SCHEDA PRATICA

DI DEVIS NUCIBELLA | 2 OTTOBRE 2026

L’art. 12 del D.Lgs. n. 148/2026, c.d. “Decreto Omnibus” modifica il termine entro il quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito nell’ambito delle liquidazioni periodiche ovvero della dichiarazione annuale.
L’intervento ha ampliato i termini applicabili dal 2018, riportando la situazione a quella preesistente.

Fonti ufficiali

Art. 12, D.Lgs. n. 148/2026; artt. 19 e 25, D.P.R. n. 633/1972 

Premessa 

L’art. 12 del D.Lgs. n. 148/2026, c.d. “Decreto Omnibus” modifica il termine entro il quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito nell’ambito delle liquidazioni periodiche ovvero della dichiarazione annuale, fissato dall’art. 19, D.P.R. n. 633/1972, e annotare le relative fatture nel registro degli acquisti, ai sensi dell’art. 25, D.P.R. n. 633/1972.

L’intervento ha ampliato i termini applicabili dal 2018 (in seguito all’intervento del D.L. n. 50/2017), riportando la situazione a quella preesistente. 

Art. 19del D.P.R. n. 633/1972Consente di detrarre l’imposta al più tardi con la dichiarazione relativa “al secondo anno successivo” a quello in cui il diritto è sorto (sempre alle condizioni esistenti al momento della nascita dello stesso).
Art. 25del D.P.R. n. 633/1972Prevede che l’annotazione delle fatture e delle “bollette doganali” debba essere effettuata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa “al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura”.

Nuovo termine per detrazione IVA a credito  

Con la modifica portata dall’art. 12 del D.Lgs. n. 148/2026, l’IVA assolta sugli acquisti può essere detratta, al più tardi: 

  • con la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione,
  • quest’ultimo riferito al momento in cui l’IVA è risultata esigibile. 
Art. 19, comma 1, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972
Ante modifica D.Lgs. n. 148/2026Post modifica D.Lgs. n. 148/2026
Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Acquisto effettuato ad agosto 2026 (con fattura ricevuta nello stesso anno):
– il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al 2028 da presentare nel 2029 (anziché entro la dichiarazione IVA relativa al 2026 da presentare nel 2027),
– rimane fermo il rispetto delle “condizioni esistenti al momento della nascita del diritto” alla detrazione. 

Relazione illustrativa al D.Lgs. 148/2026
L’intervento normativo: “intende allineare la disciplina nazionale alla recente pronuncia della Corte di Giustizia europea (sentenza n. T689/24 del 11 febbraio 2026), con cui è stato chiarito che un soggetto passivo ha facoltà di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, nella dichiarazione relativa al periodo in cui il diritto alla detrazione è sorto, qualora, pur non avendo ricevuto nel corso di detto periodo la fattura corrispondente, l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione medesima”.

Termine per registrazione fatture di acquisto 

Per poter detrarre l’IVA a credito è richiesta  la preventiva annotazione della relativa fattura nel registro degli acquisti ai sensi dell’art. 25, D.P.R. n. 633/1972. Conseguentemente anche tale termine è stato modificato. 

Art. 25, comma 1, D.P.R. n. 633/1972
Ante modifica D.Lgs. n. 148/2026Post modifica D.Lgs. n. 148/2026
Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.
Nuovo termine di registrazione
Le fatture e le bollette doganali potranno essere annotate:
entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale riferita al 2° anno successivo a quello di ricezione della fattura
cioè entro il medesimo termine previsto per l’esercizio della detrazione dell’IVA.

Decorrenza 

Il D.Lgs. n. 148/2026 è in vigore dal 12 agosto 2026 e per le disposizioni in esame non è stata prevista una diversa o particolare decorrenza. 

Le nuove disposizioni: 

  • trovano applicazione alle operazioni “effettuate” ex art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 (beni consegnati/spediti o pagamento delle prestazioni di servizi)
  • a decorrere dal 12 agosto 2026.

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