3° Contenuto riservato: Funzione assistenziale dell’assegno divorzile

DIRITTO FAMIGLIA – SUCCESSIONI

Corte di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 1889 del 27 gennaio 2025

Massima: L’assegno divorzile, stante la sua funzione di attuazione del principio di solidarietà a tutela del coniuge debole, assolve una funzione sia compensativo-perequativa della perdita di chances reddituali del coniuge, sia puramente assistenziale. Nel qual caso, il giudice del merito deve valutare la mancanza di mezzi adeguati a soddisfare le normali esigenze di una vita autonoma e dignitosa e la diligenza spesa per procurarseli in concreto e all’attualità, tenendo conto delle condizioni personali e di salute del coniuge richiedente”.

Riferimenti normativi: art. 5, legge 1° dicembre 1970, n. 898

La Corte di Cassazione è stata investita dell’impugnazione della pronuncia con cui la Corte territoriale, a conferma della sentenza del Tribunale, aveva respinto la domanda di corresponsione dell’assegno divorzile formulata dall’ex moglie, ritenendo non sussistenti i relativi presupposti, posto che non risultava fornita la prova del pregiudizio patito dalla richiedente a seguito delle scelte assunte durante la vita coniugale, né di aver contribuito alla formazione del patrimonio comune.

I giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il ricorso, richiamando la duplice natura dell’assegno divorzile, il quale assolve, da un lato, a una funzione compensativo-perequativa della perdita di chances reddituali del coniuge e, dall’altro, a una funzione puramente assistenziale.

Ed è proprio tale seconda accezione, ad avviso della Corte, che avrebbe dovuto essere presa in considerazione dai giudici di merito, i quali hanno, invece, omesso di valutare la mancanza di occupazione della ricorrente e la conseguente mancanza di adeguati mezzi di sostentamento ai fini della componente assistenziale dell’assegno, limitandosi a delibare i presupposti della componente compensativa.

Ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno divorzile,

«Occorre, pertanto, accertare l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, nonché l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, elementi che risultano, pertanto, necessari sia per stabilire l’esistenza dei presupposti nell’an dell’assegno, sia per la quantificazione dello stesso, dovendosi procedere a una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tenendo conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto (Cass., n. 1882/2019)».

Avv. Mariangela Di Biase

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