3° Contenuto Riservato: Gasolio commerciale. Applicazione dell’accisa agevolata per il 3° trimestre 2025

COMMENTO

DI ANDREA AMANTEA | 13 OTTOBRE 2025

Con l’Informativa prot. 611759/RU del 26 settembre 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dato indicazioni in merito al rimborso spettante alle imprese di trasporto rispetto ai consumi di gasolio commerciale del 3° trimestre 2025 in applicazione dell’aliquota di accisa agevolata. Sul sito Internet all’indirizzo www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2025) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione per richiedere il rimborso.

L’aliquota di accisa agevolata sul gasolio commerciale

L’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/1995, prevede l’applicazione al gasolio commerciale usato come carburante dell’aliquota di accisa agevolata di cui al punto 4-bis della Tabella A del Testo Unico delle Accise (TUA), Testo unico del 26 ottobre 1995, n. 504.

L’aliquota agevolata è pari a 403,22 euro per mille litri, in luogo dell’ordinaria pari a 617,40 euro. Dunque l’importo del beneficio spettante è pari a 214,18 euro per mille litri di prodotto.

Con D.M. 14 maggio 2025 Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica è stata disposta, in attuazione dell’art. 3 del D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43 (“Revisione delle disposizioni in materia di accise”):

  • la variazione dell’aliquota normale di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’Allegato I al D.Lgs. n. 504/1995, a decorrere dal 15 maggio 2025,
  • incrementandola da 617,40 euro ad 632,40 euro per mille litri.

Inoltre, al fine di incentivare l’impiego di carburanti meno inquinanti, il citato D.Lgs. n. 43/2025, all’art. 3, comma 4, per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) impiegati come carburanti e che rispettano i requisiti di cui allo stesso comma, si applica un’aliquota di accisa ridotta pari a 617,40 euro per mille litri.

Tale ultima previsione vale:

  • per un periodo quinquennale,
  • decorrente dal 15 maggio 2025 (data di entrata in vigore del D.M. 14 maggio 2025).

L’art. 3-quinquies del D.L. 29 maggio 2023, n. 57 ha disposto, al comma 2, che il trattamento specifico sul gasolio commerciale di cui all’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/1995 trova applicazione anche per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) utilizzati, tal quali, nell’uso previsto in sostituzione del gasolio.

Detto ciò, ai fini della norma in esame, per gasolio commerciale usato come carburante, si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore (previsioni iniziali poi modificate), utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l’esclusiva disponibilità, per le attività individuate al comma 2 dell’art. 24-ter del T.U.A, tra le quali rientrano ad esempio:

  • le attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 T, svolte da persone fisiche o giuridiche iscritte nell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi o
  • munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito.

Viene considerato altresì gasolio commerciale il gasolio impiegato per attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Agevolazioni gasolio commerciale
CosaAccisa agevolata gasolio commercialeanche per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati, tal quali, nell’uso previsto in sostituzione del gasolio.
Attività agevolate1. attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
persone fisiche o giuridiche iscritte nell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione Europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione Europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
2. attività di trasporto di persone svolta da:
enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285;
imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato D.Lgs. n. 422/1997;
imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento CE n. 1073/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
3. attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
Titolo disponibilità dei veicoliPer il trasporto in conto terzi anche in comodato, locazione senza conducente, nolo a freddo (vedi circolare n. 4/D/2016).
Veicoli esclusiVeicoli di categoria euro 4 o inferiore (vedi comma 630 della Legge n. 160/2019)
Pezze giustificativeFattura acquisto carburante con l’indicazione della targa del veicolo. Non vanno allegate all’istanza (vedi FAQ ADM).

L’agevolazione è dunque riconosciuta quale rimborso dell’onere conseguente alla maggiore accisa ordinaria applicata al gasolio usato come carburante rispetto a quella agevolata di cui al punto 4-bis della Tabella A allegata al TUA.

Gasolio commerciale. Applicazione dell’accisa agevolata per il 3° trimestre 2025

Con l’Informativa prot. 611759/RU del 26 settembre 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dato indicazioni in merito al rimborso spettante alle imprese di trasporto rispetto ai consumi di gasolio commerciale del 3° trimestre 2025 in applicazione dell’aliquota di accisa agevolata.

Sul sito Internet all’indirizzo www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2025) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione per richiedere il rimborso.

Rispetto ai consumi del 3° trimestre 2025, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale, ex art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/1995, può essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2025.

Agevolazioni gasolio commerciale
Importo rimborsabileGasolio e/o gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che NON soddisfano le condizioni di cui di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025 (Quadro A1 della Dichiarazione).229,18 per mille litri di gasolio 
Gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025 (Quadro A-2 della Dichiarazione) o di cui non si hanno informazioni da parte del fornitore sul rispetto delle predette condizioni (Quadro A-3 della Dichiarazione).214,18 per mille litri di gasoli paraffinici 
Richiesta rimborsoDichiarazione trimestrale di rimborso tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I. dal 1° al 31 ottobre;
tramite PEC all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente per chi non si avvale di tale servizio accludendo il file in formato “.dic” che riproduce integralmente il contenuto.In via residuale in forma cartacea resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, unitamente ad un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) contenente il predetto file.
Verifica competenza territoriale Sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:
1. per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
2. per le imprese unionali obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa; al fine di facilitare l’individuazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione si rinvia all’elenco pubblicato al link (Amministrazione trasparente – Organizzazione – Articolazione degli uffici – Gli Uffici delle Dogane);
3. per le imprese unionali non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente unionale identifica l’Ufficio delle Dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato membro di appartenenza, secondo la Tabella, allegato 1, alla Nota n. 34315/RU del 28 gennaio 2020.
Rimborso (Compensazione o restituzione in denaro)Per la fruizione del rimborso dell’importo indicato i beneficiari sono tenuti a indicare nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle Dogane se intendono utilizzare il rimborso mediante compensazione (F24, codice tributo 6740) o richiedere la restituzione in denaro, secondo le modalità stabilite con il Regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277.Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).
Termine di utilizzo in compensazione crediti consumi 2° trimestre31 dicembre 2026
Istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione30 giugno 2027 

È utile ricordare che l’art. 8 del D.L. n. 124/2019, ha previsto che un limite massimo all’importo rimborsabile, parametrato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione di accisa, per ogni chilometro percorso.

Sulla compilazione della domanda, nella colonna “Km percorsi (h mezzo speciale)” del quadro A1, si dovrà procedere all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali (semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi risultanti dalla carta di circolazione o, laddove non ne sia prevista l’indicazione, da idonea documentazione), delle ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata, nel trimestre di consumo).

La seguente Tabella riepiloga le modalità di compilazione dei Quadri A-1, A-2 e A-3 della dichiarazione, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 43/2025, con particolare riferimento ai consumi di gasolio e gasoli paraffinici (HVO).

QuadroTipologia di carburante/condizioneNote specifiche / Operative
A-1Consumi di gasolio e/o gasoli paraffinici (HVO) che NON soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 43/2025.Da compilare quando è certo che le condizioni non sono soddisfatte. Informazioni da ricavare da e-DAS, fattura o documentazione commerciale.
A-2Consumi di gasoli paraffinici (HVO) che soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 43/2025.Da compilare solo quando il fornitore attesta formalmente, tramite e-DAS o documentazione, che le condizioni sono rispettate.
A-3Consumi di gasoli paraffinici (HVO) di cui non si hanno informazioni certe sul rispetto delle condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 43/2025. Include anche i rifornimenti di gasolio commerciale (incluso HVO) da distributori privati riferibili a carburante pervenuto prima del 15 maggio 2025 (comprovato da e-DAS).Quadro residuale: da compilare quando mancano informazioni o in caso di carburante antecedente al 15 maggio 2025.
Note operative comuniIndicazioni valide per tutti i Quadri (A-1, A-2, A-3)Data inizio possesso: 1° luglio 2025.
Data fine possesso: 30 settembre 2025.
Mezzi speciali: solo semirimorchi o rimorchi con attrezzature e serbatoi autonomi; non includere trattori/motrici.
Litri consumati: indicare esclusivamente i litri riforniti nel periodo 1° luglio- 30 settembre 2025.
Km percorsi (H mezzo speciale): riportare km effettivi o ore di funzionamento. Se necessario, ripartire tra i Quadri A-n sulla base di consumi specifici, serie storiche o rifornimenti.

Nell’Informativa in esame, l’Agenzia ha precisato altresì che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al 2° trimestre dell’anno 2025, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2026.

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